Dividendi 2021 Aumento tassazione al 58,14%: quando si applica

Come funziona la tassazione dei dividendi deliberati o pagati nell’anno successivo a quello della delibera o nello stesso periodo di imposta, sia per coloro che detengono partecipazioni qualificate sia non qualificate. Il prelievo fiscale sui dividendi cambia al variare dell’aliquota Ires per cui anche in questo caso la riduzione del prelievo erariale ai fini Ires sul reddito delle società dal 27% al 24% ridetermina il prelievo impositivo sui dividendi percepiti dalle persone fisiche.

Distribuzione dividendi: Primi chiarimenti

La riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5 al 24% è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016 ed entra in vigore dal primo gennaio 2017 il che si traduce che per dividendi incassati da tale dati si applicherà questo trattamento anche se con alcuni correttivi basati sull’anno di generazione del dividendo come vedremo nel seguito in base a quali si considerano prioritariamente distribuiti. Per i non addetti ai lavori qualsiasi variazioni del prelievo fiscale ai fini IRES determina una ridefinizione della quota imponibile del dividendo che cresce al ridursi dell’aliquota Ires.

Conseguenze riduzione Ires sulla quota imponibile dei dividendi

Questo si traduce in minore prelievo erariale sul reddito prodotto dalla società per cui indirettamente anche sulla disponibilità dei soci e per questo la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di azioni o quote della società sarà soggetta ad un corrispondente aumento.

La quota parte imponibile della plusvalenza realizzata o dividendo passa dal 49,72% al 58,14% e questo al fine di equiparare il prelievo del 43% (ultimo scaglione Irpef) alla sommatoria tra IRES pagata dalla società (e quindi dal socio) e l’IRPEF pagato dal socio direttamente sul dividendo.

Scaglioni Irpef

Scaglioni reddito  Irpef Aliquota Irpef lordo
da 0 a 15.000
euro
23% 23% del reddito
da 15.000,01 a
28.000 euro
27% 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
da 28.000,01 a
55.000 euro
38% 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
da 55.000,01 a
75.000 euro
41% 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
oltre 75.000 euro 43% 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000
euro

Come potete vedere la tassazione e lo scaglione superiore si applica solo sulla quota di reddito imponibile che supererà il limite dello scaglione immediatamente inferiore.

Il nuovo trattamento fiscale si applica con riferimento ai dividendi prodotti con utili generati dal primo gennaio 2017 il che si traduce in una minore tassazione su quelli precedentemente generati e più precisamente per quelli generati fino al 2007 la quota parte imponibile è stata pari al 40% mentre per quelli formati dal 2008 al 31 dicembre 2016 il 49,72%.

Ricordiamo che vale la regola secondo cui si considerano prioritariamente distribuiti quelli formati con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, poi quelli fino al 31 dicembre 2016 e sono dopo quelli formati dal 2017 (criterio del Fifo).

A chi si applica l’aumento della tassazione

Parliamo sempre di dividendi e capital gain incassati da persone fisiche non nell’esercizio dell’impresa (art. 47, co. 1 del Tuir) che detengono partecipazioni qualificate (consulta tabella con differenza tra partecipazioni qualificate e non) e sia nell’esercizio di impresa (art. 59 co. 1 del Tuir).

Partecipazioni qualificate e non 
Percentuale dell’apporto Percentuale dei diritti di voto

Qualificate non quotate

> 25% > 20%

Qualificate quotate

> 5%

>2%

Non qualificate non quotate

25

20

Non qualificate quotate 5

2

Trovate la tabella riepilogativa aggiornata con i nuovi valori nella guida alla tassazione dei dividendi (Gratuita)

Fattispecie particolari

Regime agevolato della partecipation exemption PEX

Nel caso di partecipazioni che hanno la qualifica PEX ex art. 58, co. 2 del TUIR i capital gain realizzati dal primo gennaio 2018 sono esenti nella misura del 41,86% (complemento al 58,14%) mentre le plusvalenze saranno indeducibili per il medesimo ammontare.

Enti non commerciali

Nel caso di dividendi formati dal 2017 distribuiti da enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato la quota imponibile è pari al 100%.

Tassazione Dividendi Novità 2021

Tuttavia la Legge di Bilancio 2021 interviene sul regime previsto per gli ENC prevedendo  l’esclusione dalla formazione del reddito
complessivo degli utili percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 50%. Questo regime di favore vale nel caso in cui tali enti esercitino in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse collettivo con finalità civiche, solidaristiche, utilità sociale, famiglia, 
prevenzione della criminalità, ricerca scientifica e tecnologica, arte, attività o beni culturali.
Il risparmio deve essere accantonato in una
riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente che potrà essere utilizzata per le medesime finalità.
Sono esclusi i dividendi derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Certificazione Unica Dividendi Incassati

La società che distribuisce i dividendi dovrà procedere alla verifica dei termini, delle modalità e della percentuale di applicazione delle ritenute d’acconto sulle erogazioni degli utili societari.

Vi ricordo anche che entro il 31 marzo il soggetto erogatore dovrà effettuare la compilazione della certificazione uniche comprensiva anche dei dividendi e degli utili corrisposti su partecipazioni societaria.

La certificazione  unica deve essere fatta a norma dell’articolo 26 del DPR 600 che trovate allegato al presente articolo.

Articolo 26 – Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

Nel seguito l’articolo sulla Certificazione Unica dei Dividendi con il modello, le istruzioni per la compilazione e i principali chiarimenti.

Riferimento normativo

D.M. 26 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e delle finanze

Trovate la tabella riepilogativa aggiornata con i nuovi valori nella guida alla tassazione dei dividendi (Gratuita)

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