Comunicazione paesi Black List e White List: domande e risposte

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Last Updated on 4 Maggio 2023

Paesi in black list (contro stati in white list)La comunicazione delle operazioni con i paesi black list o paesi a fiscalità privilegiata in scadenza a fine mese trova alcune novità e che qui trovate riepilogate in una guida fiscale sintetica con alcuni riferimenti ed approfondimenti.

Novità 2015 nella black list: la periodicità dell’invio

Il legislatore ha introdotto una notevole semplificazione dell’adempimento che come sapete si era vviata attraverso il nuovo software di compilazione chiamato comunicazione polivalente. Successivamente si interviene finalmente sulla periodicità della comunicazione in quanto nell’art. 21, D.Lgs. n. 175/2014 (decreto sulle semplificazioni fiscali) che determina l’invio della black list annualmente ed il limite entro cui non scatta l’obbligo che diviene di 10 mila euro da calcolare su tutte le operazioni effettuate nell’anno di imposta e non sulla singola. appena superato l’importo scatta l’adempimnto dal mese successivo per le operazioni effettuate nel mese precedente.

Una buona notizia se pensiamo che nella precedente formulazione della norma l’obbligo scattava al superamento della soglia di 500 euro per singola operazione e la perdiocità era mensile/trimestrale. Vi consiglio comunque di leggere la circolare 31 del 2014 in cui l’Agenzia delle Entrate da una serie di chiarimenti operativi in merito alla verifica dell’obbligo o meno della dichiarazione.
Precedenti chiarimenti c’erano statai nella circolare circolare n.2 dell’agenzia delle entrate sulle operazioni con i paesi in black list (anche detti a fiscalità privilegiata), forse l’adempimento meno chiaro imposto dal legislatore fiscale negli ultimi anni (Guida alle operazioni con i paesi black list ) e dal quale non si capisce bene quali informazioni significative estrapolare ma con il tempo si stanno chiarendo i dubbi.

Quali sono le operazioni da inserire nella comunicazione Black list

In sintesi non dovranno essere ricomprese nelle comunicazione delle operazioni nei confronti di paesi a fiscalità priviligiata:
Nel caso di costi sostenuti per i dipendenti in trasferta dei dipendenti in stati a fiscalità privilegiata o black list come vitto alloggio alberghi ristoranti non dovranno essere ricomprese nell’ambito di applicazione della comunicazione.

Anche nel caso di prestazioni di servizi e cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in uno degli Stati o territori inclusi nella black-list, e sempre che qualora l’operatore economico “rappresentato” – che costituisce la controparte dell’operazione – non sia localizzato in alcuno di detti Stati o territori sarà una operazione esclusa dall’obbligo di comunicazione.

Anche nel caso di operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione effettuate da soggetti IVA presso distributori stabiliti in paesi black list, in quanto operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto, saranno esenti dalla comunicazione.
Anche le operazioni dei commercianti al dettaglio e dei soggetti equiparati, effettuate senza emissione di fattura (scontrino fiscale o ricevuta fiscale) non devono essere comunicate tra le operazioni black list.
Stesso dicasi per le cessioni e/o gli acquisti di beni non soggetti ad imposta sul valore aggiunto se effettuata dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list.

Leggi anche la Guida Fiscale alle comunicazioni black list dove trovate anche Elenco paesi black List e White List o a fiscalità privilegiata stando sempre attenti a verificare di anno in anno se vi sono state modifiche (cfr DM 4 maggio 1999 e del 21 Novembre 2001).

Vengono chiarite inoltre che alcune operazioni dovranno invece essere inserite nell’obbligo di comunicazione  delle operazioni con i paesi black list
Non dovranno essere ricomprese nell’ambito di applicazione della comunicazione le cessioni gratuite di beni realizzate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list, così come leprestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese black listnon soggette ad IVA in quanto prive del requisito della territorialità da indicare nel rigo A27.

Anche il semplice addebito di commissioni bancarie da parte di un istituto di credito localizzato in un Paese a regime fiscale privilegiato rientra tra le operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione, ma solo limitatamente alle prestazioni di servizi non soggette ad imposta per carenza del requisito territoriale le stesse, se effettuate dalla stabile organizzazione in un paese black listdi un operatore passivo italiano.
Anche le operazioni realizzate dai tour operator con operatori economici stabiliti in Paesi a regime fiscale privilegiato dovrebbero, a rigore, essere indicate nel modello di comunicazione tra le operazioni imponibili e dovrebbero essere indicate tra le operazioni non soggette ad IVA.

La periodicità della comunicazione Black List

Se nell’anno o quattro trimestri precedenti avete realizzato una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50 mila euro per ciascun trimestre e per cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi, acquisti di servizi allora potrete presentare la comunicazione trimestralmente, altrimenti siete contribuenti mensili anche se potete comunque presentarla mensilmente se volete ma dovrete mantenere il comportamento per tutto l’anno di imposta per poi ricambiare. Qualora i soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale superino la soglia dei 50.000 euro nel corso di un trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, essi procedono all’invio della comunicazione con periodicità mensile con riferimento ai mesi del trimestre in cui tale soglia è superata.

Il momento di rilevazione delle operazioni: criterio di cassa o competenza

Il titolo era appositamente provocatorio in qaunto trovandosi di fronte alla comunicazione viene da chiedersi quali operazioni vanno inserite nel modello black list 2011 e soprattutto quando: si sarebbe tentati di far prevalere un criterio di cassa per garantire la certezza del traferimento di somme e si incontrebbe non poca difficoltà a privilegiare quello di cassa. Invece ecco li che si ribadisce che si deve fari riferimento al criterio di effettuazione dell’operazione che trovae nel DPR 633 del 1972 o Testo Unico Iva e che come sappiamo possono cambiare a seconda si tratti di acquisto o cessione di beni mobili e immobili e prestazioni di servizi.

Il momento rilevante di inserimento nella comunicazione delle operazioni black list nel caso di acquisto di servizi per operazioni soggette al meccanismo del reverse charge coincide con con la data di registrazione nei registri IVA delle fatture relative alle operazioni realizzate ovvero – se precedente o alternativa – alla data registrazione di tali operazioni nelle scritture contabili obbligatorie.

Comunicazione integrativa e ravvedimento operoso

In caso rettifica e/o integrazione di una comunicazione inviata precedentemente soltanto entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione che si intende rettificare e sempreché sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria e flaggando nel frontespizio la comunicazione integrativa.
Vi ricordo inoltre la Guida alle operazioni con i paesi in blacklist dove troverete chi deve compilare la comunicazione, come compilarla, come inviarla telematicamente e altri piccoli consigli nonchè anche le precedenti circolari dell’agenzie delle entrate sulle operazioni black list.

Software compilazione Black list

Pronto il Software per la comunicazione delle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata.

Altri chiarimenti dall’agenzia delle entrate li trovate anche nella risoluzione 121 del 2010 sulle black list e seguenti

Nel frattempo vi segnalo il nuovo elenco dei paesi black list aggiornato dal Decreto MInisteriale del 27 aprile 2015 in cui troverete qualche modifica

Alderney

(Isole del Canale)

Eliminato
Andorra  
Angola  
Anguilla Eliminato
Antigua  
Antille Olandesi Eliminato
Aruba Eliminato
Bahamas  
Bahrein  
Barbados  
Barbuda  
Belize, Eliminato
Bermuda Eliminato
Brunei  
Costa Rica Eliminato
Dominica;  
Emirati Arabi Uniti Eliminato
Ecuador  
Filippine Eliminato
Giamaica  
Gibilterra Eliminato
Gibuti (ex Afar e Issas)  
Grenada  
Guatemala  
Guernsey (Isole del Canale) Eliminato
Herm (Isole del Canale) Eliminato
Hong Kong  
Isola di Man Eliminato
Isole Cayman Eliminato
Isole Cook  
Isole Marshall  
Isole Turks e Caicos Eliminato
Isole Vergini britanniche Eliminato
Isole Vergini statunitensi  
Jersey (Isole del Canale) Eliminato
Kenia  
Kiribati (ex Isole Gilbert)  
Libano  
Liberia  
Liechtenstein  
Lussemburgo  
Macao  
Maldive  
Malesia Eliminato
Mauritius Eliminato
Montserrat Eliminato
Nauru  
Niue  
Nuova Caledonia  
Oman  
Panama  
Polinesia francese  
Monaco  
San Marino  
Portorico  
Saint Kitts e Nevis  
Salomone  
Samoa  
Saint Lucia  
Saint Vincent e Grenadine  
Sant’Elena  
Sark (Isole del Canale)  
Seychelles  
Singapore Eliminato
Taiwan  
Svizzera  
Tonga  
Tuvalu (ex Isole Ellice)  
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);  
Vanuatu  

 

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