Dal 5 marzo 2010 per il soddisfacimento del proprio diritto di credito mediante il pignoramento giudiziario il creditore dovrà provvedere nel caso di somme liquidate ad una ritenuta d’acconto nella misura del 20%.

Le somme tuttavia dovranno essere oggetto di ritenuta d’acconto alla fonte nella misura del 20%.

Il DL 78 del 2009 che già ha innovato i termini entro cui gli istituti di credito devono rendere disponibili gli assegni circolari ai loro clienti in quattro giorni, ora stabiliscono anche che ai fini della liquidazione delle somme mediante il pignoramento presso terzi da parte di sostituti di imposta nel momento della corresponsione dovranno procedere anche a trattenere una somma pari al 20% a titolo di acconto irpef

I terzi che liquideranno le somme pertanto sempreché siano sostituti di imposta dovranno pertanto effettuare la certificazione delle ritenute applicate e dichiararle nella dichiarazione dei redditi.

Conseguentemente dovrà effettuare la ritenuta d’acconto irpef al creditore pignoratizio entro il 16 del mese successivo in F24 dovrà emettere la certificazione delle ritenute applicate  e delle somme corrisposte entro la fine di febbraio e dovrà indicare qualora rientri tra i soggetti obbligati a presentare anche il modello 770.

In capo invece al soggetto creditore pignoratizio che incasserà le somme al netto delle ritenute ad’acconto irpef dovrà far valere nella propria dichiarazione dei redditi Unico l’importo delle ritenute subite, che andranno a scomputarsi direttamente dall’imposta da pagare.

Come versare le somme dovute a titolo di ritenuta d’acconto sul pingoramento presso terzi

Va utilizzato in F24 per la trattenuta del 20% effettuata a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore

Quale codice tributo utilizzare nel modello F24

E’ “1049″ il codice tributo per poter versare, tramite il modello F24, le ritenute alla fonte operate sugli importi liquidati a seguito delle procedure di pignoramento presso terzi, se questi ultimi rivestono la qualifica di sostituti d’imposta. A istituirlo, la risoluzione n. 18/E del 9 marzo 2010