Tassazione separata: calcolo, quando si applica, quali redditi ne sono soggetti

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Last Updated on 4 Maggio 2023

oro: quotazione e inflazioneVediamo insieme il calcolo e la DEFINIZIONE di “Tassazione Separata” e vediamo insieme quando si applica, a quali redditi e se conviene rispetto alla tassazione ordinaria nonché anche le metodologie di applicazione che si riscontrano nella pratica in modo da prepararsi quando vi capiterà.

Definizione di tassazione separata: cos’è

Si definisce tassazione separata un particolare regime fiscale dell’Inps, che interessa tutti quei redditi che si sono formati in un periodo di tempo piuttosto lungo (solitamente diversi anni) e vengono, però, percepiti dal soggetto tutti insieme in un secondo momento, quindi in un unico periodo di imposta, che può non coincidere con la loro produzione.

Considerate che l’alternativa sarebbero gli scaglioni di reddito Irpef che partono dal 23 per cento ed arrivano al 43 per cento per cui vale la pena approfondire solo per questo nuove metodi di tassazione che possono portarvi un discreto risparmio.

Esempi

Un esempio di redditi che vengono tassati in regime di tassazione separata, sono le indennità che vengono prodotte durante il periodo di attività di un’azienda, ma che vengono percepite solamente al momento della sua cessazione.
Inoltre, affinché possano essere soggetti a questo tipo di tassazione, devono poter essere classificati come redditi percepiti una tantum, o, comunque, non in maniera continuata e periodica. Si tratta, solitamente, di redditi che provengono da fatti economici che rientrano nell’ambito di eventi o attività non ricorrenti.

Nulla a che vedere con le prestazioni occasionali intendiamoci. Si tratta di applicare una aliquota media al posto degli scaglioni di reddito Irpef per cui il non può che convenire.

L’aliquota da applicare sarà  calcolata sui redditi prodotti in un biennio di riferimento ossia nel biennio precedente quello della corresponsione delle somme soggette a tassazione separata e vedrete che molto probabilmente andrete a finire ad una tassazione più bassa.

Per ottenere l’ aliquota da utilizzare per il calcolo della tassazione separata è necessario, Sommare i redditi complessivi dei due anni precedenti a quello in cui è stato percepito il reddito da sottoporre a tassazione e dividere il risultato per 2.

(Reddito anno n. 1+ reddito anno n. 2) : 2

Poi su questo reddito medio applichiamo gli scaglioni Irpef e quindi l’incidenza media in percentuale di tale imposta sul reddito medio. Tale percentuale corrisponde all’aliquota da applicare al reddito a tassazione separata. Se in uno dei due anni precedenti non si è percepito o alcun reddito, lo stesso calcolo si effettua sul 50% del reddito dell’unico anno.
Se in entrambi gli anni non si sono percepiti redditi si applica l’aliquota Irpef più bassa.

Esempio

Reddito a tassazione separata percepito nel 2011 di
€. 5.700,00
Reddito complessivo anno 2010 di €. 32.750,00
Reddito complessivo anno 2009 di €. 31.500,00
Calcolo della media annuale del reddito del biennio
32.750,00 + 31.500,00 = 64.250,00
64.250,00 : 2 = 32.125,00
Calcolo dell’aliquota da applicare al reddito a tassazione separata
fino a 15.000 euro 23% = 3.450,00
da 15.000 a 28.000 euro 27% = 3.510,00
da 28.000,00 a 32.125,00 38%= 1.567,50
L’imposta corrispondente a €. 32.125,00 è pari a 8.527,50 euro
Calcolo dell’incidenza media
32.125,00 : 8.527,50 = 100 : x = ossia 8.527,50 x 100 = 26,54 % Aliquota media della tassazione separata
32.125,00
Calcolo dell’imposta
5.700,00 x 26,54% = 1.512,78

So che possa sembrare complicato o senza una logica apparente, il regime di tassazione separata risulta essere particolarmente utile, tanto che viene considerato uno dei pilastri del tessuto fiscale italiano. La sua importanza va letta in un’ottica di equità in favore del contribuente: tassare ogni singolo reddito, nel momento in cui questo è venuto a crearsi, significherebbe tassarlo a un’aliquota decisamente maggiore, rispetto a quella che viene applicata in un regime di tassazione separata, visto e considerato che non si tratta di redditi che, per loro natura, non sono considerati validi per concorrere a formare il reddito complessivo del soggetto.

La tassazione separata può, quindi, essere considerata a tutti gli effetti come un fattore correttivo dell’imposta personale (IRPEF), che viene calcolata sulla base del reddito complessivo. Detto ciò, visto e considerato che si tratta di un correttivo, la sua applicazione non è obbligatoria né, tantomeno, automatica, e dev’essere richiesta esplicitamente dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Chi deve dichiarare il reddito soggetto a tassazione separata

Quando il reddito a tassazione separata è erogato da un sostituto d’imposta, lo stesso procede al conteggio e al versamento dell’imposta calcolata con la tassazione separata al pari di quanto avvenga per le buste paga ogni mese.

LE PERSONE E I REDDITI: Quali redditi sono soggetti a tassazione separata

Fatta questa premessa doverosa sulle caratteristiche principali del regime di tassazione separata, dev’essere chiarito quali sono i soggetti che possono far richiesta per la tassazione separata. Non tutti i contribuenti, infatti, possono essere ammessi a questo regime fiscale. Condizione primaria per poter chiedere la tassazione separata, infatti, è la condizione di non imprenditorialità. Il soggetto di diritto non dev’essere, quindi, identificato come imprenditore e, per questo motivo, sono esclusi tutti i redditi che vengono prodotti dalle società di persone o, comunque, da chi è soggetto al regime dell’IRES.
Per quanto riguarda i redditi, invece, come spiegato precedentemente non devono concorrere a formare un reddito complessivo e acquistano rilevanza esclusivamente nel momento della percezione, secondo il cosiddetto criterio di cassa.
I redditi che concorrono al regime di tassazione separata, inoltre, possono essere suddivisi in quattro grandi categorie principali, secondo le loro caratteristiche peculiari:

Redditi derivanti da eredità

Sono quei redditi riguardanti i beni ricevuti dagli eredi, sotto forma di beni o di attività economiche valido anche per i legatari. Sono esclusi invece quelli derivanti da attività professionale (esempio i proventi dell’attività del defunto avvocato per fare un esempio) oppure quelli di impresa.
Vi rientrano anche i redditi percepiti sotto forma di utili o proventi distribuiti grazie alla proprietà di azioni o quote o partecipazioni societarie qualificate o no e siano che siano residenti fiscalmente in Italia o fuori.

Rimborsi le imposte

Anche questa tipologia di redditi derivanti dal rimborso di imposte sconta la tassazione separata  gli oneri che devono essere rimborsate al contribuente, relativi agli anni fiscali precedenti.

Premi riscossi per le assicurazioni sulla vita: riscatti anticipati

Anche nel caso di somme ricevute dalle assicurazioni a titolo di riscatto assicurativo su polizze vita godranno della tassazione separata.

Plusvalenze su terreni

Plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili o proventi derivanti dalle indennità eventualmente concesse dal comune per l’esproprio da parte del comune ove è situato il terreno. Occhio perchè talvolta costa più l’indennità che la donazione del terreno.

Redditi di plusvalenza ricavati da cessioni immobiliari non imprenditoriali

Redditi eccezionali da lavoro dipendente o autonomo: il trattamento di fine rapporto in caso di licenziamento o pensionamento, arretrati di stipendi o pensioni

Questo forse rappresenta il caso ormai più frequente ossia i proventi o redditi che sono contrattati tra lavoratore in uscita dall’impresa e datore di lavoro. Quei casi classici dove il dipendente viene allontanato dall’azienda in cambio di denaro per non far passare l’impresa come una che licenzia. Quei redditi che avrete contrattato con il datore di lavoro saranno tassati separatamente secondo l’aliquota vista sopra.

Il calcolo della Tassazione separata

L’aliquota che viene applicata in questo particolare tipo di regime, viene calcolata su base media, prendendo in considerazione periodi diversi: va specificato che non esiste una sola casistica ma, in generale, ci si basa sui redditi che sono stati percepiti dal contribuente nel biennio fiscale precedente, rispetto all’anno in cui è sorto il diritto sui redditi in questione.
Per avere un calcolo corretto, è necessario individuare con esattezza tre parametri specifici:
– Il periodo durante il quale il reddito è soggetto a imposizione fiscale.
– Il periodo su cui individuare il biennio di riferimento
– l’aliquota media calcolata su quello stesso biennio

Trovare quest’aliquota, tuttavia, non è così immediato perché, come detto, si tratta di un valore medio. Occorre, quindi, sommare i redditi di entrambi gli anni del biennio e dividere il risultato per due: un semplice calcolo di media aritmetica, per individuare il reddito di riferimento medio.
Fatto ciò, occorre lavorare per calcolare l’Irpef, non sui dati concernenti quel biennio, ma sui valori attuali, effettuando anche un lavoro aritmetico per calcolare l’incidenza percentuale media: sarà proprio questo il dato da applicare per calcolare l’aliquota sui redditi a tassazione separata.

Ovviamente, si tratta di calcoli piuttosto complicati e laboriosi, che richiedono il supporto di un dottore commercialista o di un ragioniere, per fare in modo di calcolare i dati esatti senza incidenza di errore.

Parlando, invece, delle eccezioni, la regolamentazione sul tema ha previsto che il contribuente non abbia percepito nessun reddito in uno dei due anni del biennio considerato: in quel caso, si procede prendendo come riferimento l’unico reddito ed effettuando il calcolo della media su quell’unico dato. D’altronde, se in due anni si è percepito lo stipendio per solo un anno, matematicamente il reddito medio è rappresentato dall’unico reddito percepito, diviso per due.
Ovviamente, è stato previsto anche il caso in cui, nel biennio precedente a quello di riferimento, il soggetto non abbia percepito alcun reddito imponibile: in quel caso, avendo una media pari a zero, viene applicata l’aliquota Irpef minima.

PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE

L’onere della dichiarazione dei redditi soggetti a tassazione separata è una materia complessa e sono previste diverse fattispecie. Se, per esempio, lo stesso viene erogato da un soggetto considerato sostituto d’imposta, spetta a lui effettuare il calcolo e il versamento di quanto dovuto in sede di conteggio fiscale.

Esistono, ovviamente, delle casistiche che rappresentano l’eccezione alla regola. Queste sono identificate nei soggetti che sono tenuti alla cosiddetta ritenuta alla fonte. Si tratta, in particolare, di:
– ratei relativi allo stipendio da lavoro dipendente e pensioni
– tutti i trattamenti di fine rapporto, inclusi, quindi, anche i versamenti che vengono a questi assimilati
– arretrati dovuti ai lavoratori dipendenti o ai pensionati
– le indennità che vengono erogate nel momento di fine rapporto, qualora si abbia un regime di collaborazione che può essere definito come coordinato e continuativo, purché questo diritto sia stato imposto con un documento prima che avesse inizio il rapporto lavorativo in questione.

Se non si rientra nella categoria dei lavoratori a cui viene effettuata la ritenuta alla fonte, è necessario versare u n acconto pari al 20% del totale dei redditi che devono essere inclusi nella tassazione separata.

LA DICHIARAZIONE NEL MODELLO 730 PER LE EREDITA’

Quando si acquisisce lo status legale di erede, è necessario che tutti i redditi derivanti dai lasciti o dai legamenti vengano dichiarati nel modello 730, perché soggetti a tassazione separata. Fanno eccezione i redditi derivanti da attività d’azienda, fondiaria, o dall’esercizio di attività assimilabili alle professioni.
Quindi, in linea di massima, nel regime di tassazione separata devono essere inclusi i redditi che derivano da capitali, dallo sfruttamento delle opere di ingegno (brevetti, opere artistiche registrate ecc) e da lavoro autonomo.
Nella compilazione del modello 730, i redditi soggetti a tassazione separata hanno una loro codificazione che va da 1 a 12, con precise distinzioni a cui restare particolare attenzione.
Infatti, le voci da 1 a 5 e 11 e 12 indicano esclusivamente i redditi che derivano dai capitali mentre, a tutti gli altri redditi, sono state dedicate le voci da 6 a 10.
Trattandosi di redditi provenienti da legati o eredità, nella maggior parte dei casi al modello 730 dev’essere allegata la stessa documentazione dell’avente diritto che ha ceduto in eredità i suoi beni: non è, quindi, necessario, fornire e produrre ulteriori documenti.
A tutti questi redditi è stata dedicata un’apposita sezione del modello 730, nel quadro D, sotto la specifica voce “redditi percepiti da eredi e legatari”: nella compilazione, quindi, non è difficile individuare la sezione corretta in cui inserirli.

QUANDO CONVIENE LA TASSAZIONE SEPARATA

Ci si chiede spesso, durante la compilazione del 730, se convenga optare per la tassazione separata, oppure se, date determinate circostanze, non sia meglio procedere col regime di tassazione ordinario.
Dati alla mano, nella stragrande maggioranza dei casi, per le fattispecie fin qui descritte, è sempre più conveniente scegliere il regime di tassazione separata. Nel caso delle eredità, per esempio, se si preferisse il regime ordinario, questi redditi andrebbero inseriti nella sezione “altri redditi” del modello 730, sommandosi agli altri, e aumentando il valore dei redditi da tassare con l’aliquota standard. Con la tassazione separata, invece, si ha la possibilità di accedere a un regime fiscale agevolato, con un’aliquota media inferiore che, di fatto, permette di risparmiare nel momento di saldare il conto con il fisco.

In genere quindi va da se che se avete avuto un periodo in cui avete maturato minori redditi da un esercizio all’altro sarà facile riscontrare la convenienza ad optare o meno per la tassazione separata per cui vi consiglio sempre di prendere in mano la dichiarazione e fare l’esempio visto sopra per avere la percentuale che vi uscirà fuori. Non ci vuole tanto e se caliamo questo in un’ipotetica transazione delle somme da farsi dare da un datore di lavoro per contrattare l’uscita vi potrà tornare molto utile.

Incentivi all’esodo

Se avete ricevuto una somma a titolo di indennità o incentivo all’esodo sappiate che queste sono soggette a tassazione separata potete leggere l’articolo dedicato alla tassazione separata prevista per gli incentivi all’esodo

Detrazioni Fiscali e Deduzioni in caso di Indennità di disoccupazione e NASPI

Controllo Busta paga e ritenute subite

57 Commenti

  1. Buongiorno
    avrei una domanda sull’assegno pagato a favore dei lavoratori in esubero dal fondo di solidarietà del credito.
    Nel mio caso mi è stato detto che sarà soggetto a tassazione separata. Voi sapete come funziona ?

    Grazie mille

  2. Buongiorno, vorrei chiedere un’ informazione. Quest’ anno ho preso l’ ultima rata della naspi del 2016 nel 2017, ma non è stata considerata reddito da lavoratore dipendente ma compenso soggetto a tassazione separata, così facendo il 730 vado a perdere parte del rimborso tasse. Volevo chiedere è possibile in qualche modo cambiare la situazione? facendo cioè comparire tale importo nei redditi soggetti a tassazione ordinaria e quindi anche le tasse pagate sulle ritenute che poi possono quindi essere rimborsate? Vi ringrazio anticipatamente per la risposta
    Maurizio

  3. Migliaia di risposte a commenti e migliaia di articoli…tutti rigorosamente gratuiti….contro testate giornalistiche a pagamento e siti che non fanno altro che scopiazzarsi senza dare risposte perchè non sono capaci…le sono sufficienti madame o le porto anche una spremuta?

  4. Buonasera,
    ho percepito un’indennità Naspi nel corso del 2017 (unico reddito percepito nel corso dell’anno) che nella CU2018 dell’INPS è identificato come reddito soggetto a tassazione separata. Mi sono vista trattenere inoltre dalla stessa INPS circa 850€ di IRPEF.
    La mia domanda è la seguente: posso in sede di dichiarazione (anche congiunta con mio marito) recuperare l’Irpef trattenuta se le detrazioni per lavoro dipendente (non ho altre detrazioni) sono sufficienti a far maturare il diritto al relativo rimborso Irpef?

  5. buongiorno, Vi chiedo se avendo percepito FIRR e indennità integrativa nel 2017 (già tassati all’origine del 20%) devo dichiararli ed eventualmente dove? 730 o Unico? Oltre alla pensione non ho altre entrate. Grazie

  6. Avviso bonario con sanzione 10% + imposta non pagata oltre interessi legali
    Non paghi neanche li? Sanzioni 30% + interessi e agi riscossione
    Non paghi nemmeno lì? Pignoramento beni immobili o mobili

  7. vivo negli stati uniti america e sono cittadino naturalizzato americano ‘ho ricevuto una liquidazione arretrato pensione nel 2013 di 1245 euro e chiedono di pagare le tasse di 395.62 euro per tassazione separata percepisco pensione di 145 euro ogni 6 mesi per aver prestato servizio militare come mai devo pagare cuesta somma se io non ho nessun reddito in italia?grazie anticipato per la risposta

  8. Salve,

    ho lavorato per due anni all’estero per una azienda estera. Il primo anno avevo residenza estera e secondo anno ho trasferito residenza fiscale in Italia in vista che il contratto scadeva.

    Ho percepito, per l’anno in cui sono residente in italia, un reddito di fine rapporto (redundancy payment) dall’azienda estera maturato nei due anni di lavoro. Sarebbero 13 mesi di lavoro maturati quando ero residente all’estero e 9 mesi di lavoro quando ero residente in italia.

    Devo fare la dichiarazione dei redditi il prossimo anno. Volevo sapere come considerare la redundancy payment dell’azienda estera. E’ tutta tassabile in italia? O solamente i 9/24 del totale? Con tassazione separata? Se con tassazione separata, nei due anni precedenti l’incasso del redundancy payment ho avuto redditi esteri che ho solo dichiarato all’estero dove vivevo essendo iscritto AIRE. Per il calcolo dell’aliquota devo considerare come zero o anche i redditi esteri vanno bene per il calcolo?

  9. Ho riscattato una polizza vita ventennale in anticipo di due anni. Dovrò pagare la tassazione separata?
    Grazie.

  10. ho riscattato una polizza vita ventennale in anticipo di due anni per motivi economici. L’assicuratore non mi ha detto che la somma riscattata sarà oggetto di TASSAZIONE SEPARATA. E’ Vero?

  11. Ho ricevuto dall’Agenzia per le Entrate una richiesta di pagamento per una tassazione separata di arretrati corrisposti dall’INPS nel 2014. L’Istituto di previdenza, a suo tempo, aveva applicato l’aliquota del 23% per la tassazione separata. L’Agenzia per le Entrate mi comunica che l’aliquota da applicare fosse del 33% e, quindi, mi chiede di effettuare il saldo.
    Chiedo, cortesemente, di sapere se, dopo aver effettuato con l’INPS il controllo del calcolo e nel caso l’Agenzia delle Entrate sia nel giusto, sono obbligato a corrispondere quanto richiesto o posso invocare il principio dell'”indebito pensionistico” dal momento che l’errore non dipende da un mio dolo ma da un errato calcolo dell’Ente erogante?
    Cordialità

  12. come mai l’agenzia delle entrate, in fase di accertamento, ricalcolando giustamente la differenza di tassazione tra il 20% e l’effettiva aliquota irpef, oltre agli interessi (comprensibile) mi ha applicato anche un sanzionatorio? Non vi è nessuna malafede da parte mia e quindi essendo un calcolo postumo non vedo perché applicare sanzioni.
    Grazie,
    Nicola

  13. Salve, intanto complimenti per la competenza e completezza della trattazione.
    Sono un pensionato ex INPDAP dal 2014 e nel 2016 ha percepito n.2 stipendi arretrati relativi a due mensilità del 2013.
    Vorrei cortesemente chiedere se l’Ente ex datore di lavoro deve provvedere a compilare la certificazione unica inserendo questi due stipendi con tassazione separata. In caso di risposta affermativa, sarei grato se mi comunicaste l’eventuale riferimento normativo.
    Grazie.

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