Tassazione separata: calcolo, quando si applica, quali redditi ne sono soggetti

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

oro: quotazione e inflazioneVediamo insieme il calcolo e la DEFINIZIONE di “Tassazione Separata” e vediamo insieme quando si applica, a quali redditi e se conviene rispetto alla tassazione ordinaria nonché anche le metodologie di applicazione che si riscontrano nella pratica in modo da prepararsi quando vi capiterà.

Definizione di tassazione separata: cos’è

Si definisce tassazione separata un particolare regime fiscale dell’Inps, che interessa tutti quei redditi che si sono formati in un periodo di tempo piuttosto lungo (solitamente diversi anni) e vengono, però, percepiti dal soggetto tutti insieme in un secondo momento, quindi in un unico periodo di imposta, che può non coincidere con la loro produzione.

Considerate che l’alternativa sarebbero gli scaglioni di reddito Irpef che partono dal 23 per cento ed arrivano al 43 per cento per cui vale la pena approfondire solo per questo nuove metodi di tassazione che possono portarvi un discreto risparmio.

Esempi

Un esempio di redditi che vengono tassati in regime di tassazione separata, sono le indennità che vengono prodotte durante il periodo di attività di un’azienda, ma che vengono percepite solamente al momento della sua cessazione.
Inoltre, affinché possano essere soggetti a questo tipo di tassazione, devono poter essere classificati come redditi percepiti una tantum, o, comunque, non in maniera continuata e periodica. Si tratta, solitamente, di redditi che provengono da fatti economici che rientrano nell’ambito di eventi o attività non ricorrenti.

Nulla a che vedere con le prestazioni occasionali intendiamoci. Si tratta di applicare una aliquota media al posto degli scaglioni di reddito Irpef per cui il non può che convenire.

L’aliquota da applicare sarà  calcolata sui redditi prodotti in un biennio di riferimento ossia nel biennio precedente quello della corresponsione delle somme soggette a tassazione separata e vedrete che molto probabilmente andrete a finire ad una tassazione più bassa.

Per ottenere l’ aliquota da utilizzare per il calcolo della tassazione separata è necessario, Sommare i redditi complessivi dei due anni precedenti a quello in cui è stato percepito il reddito da sottoporre a tassazione e dividere il risultato per 2.

(Reddito anno n. 1+ reddito anno n. 2) : 2

Poi su questo reddito medio applichiamo gli scaglioni Irpef e quindi l’incidenza media in percentuale di tale imposta sul reddito medio. Tale percentuale corrisponde all’aliquota da applicare al reddito a tassazione separata. Se in uno dei due anni precedenti non si è percepito o alcun reddito, lo stesso calcolo si effettua sul 50% del reddito dell’unico anno.
Se in entrambi gli anni non si sono percepiti redditi si applica l’aliquota Irpef più bassa.

Esempio

Reddito a tassazione separata percepito nel 2011 di
€. 5.700,00
Reddito complessivo anno 2010 di €. 32.750,00
Reddito complessivo anno 2009 di €. 31.500,00
Calcolo della media annuale del reddito del biennio
32.750,00 + 31.500,00 = 64.250,00
64.250,00 : 2 = 32.125,00
Calcolo dell’aliquota da applicare al reddito a tassazione separata
fino a 15.000 euro 23% = 3.450,00
da 15.000 a 28.000 euro 27% = 3.510,00
da 28.000,00 a 32.125,00 38%= 1.567,50
L’imposta corrispondente a €. 32.125,00 è pari a 8.527,50 euro
Calcolo dell’incidenza media
32.125,00 : 8.527,50 = 100 : x = ossia 8.527,50 x 100 = 26,54 % Aliquota media della tassazione separata
32.125,00
Calcolo dell’imposta
5.700,00 x 26,54% = 1.512,78

So che possa sembrare complicato o senza una logica apparente, il regime di tassazione separata risulta essere particolarmente utile, tanto che viene considerato uno dei pilastri del tessuto fiscale italiano. La sua importanza va letta in un’ottica di equità in favore del contribuente: tassare ogni singolo reddito, nel momento in cui questo è venuto a crearsi, significherebbe tassarlo a un’aliquota decisamente maggiore, rispetto a quella che viene applicata in un regime di tassazione separata, visto e considerato che non si tratta di redditi che, per loro natura, non sono considerati validi per concorrere a formare il reddito complessivo del soggetto.

La tassazione separata può, quindi, essere considerata a tutti gli effetti come un fattore correttivo dell’imposta personale (IRPEF), che viene calcolata sulla base del reddito complessivo. Detto ciò, visto e considerato che si tratta di un correttivo, la sua applicazione non è obbligatoria né, tantomeno, automatica, e dev’essere richiesta esplicitamente dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Chi deve dichiarare il reddito soggetto a tassazione separata

Quando il reddito a tassazione separata è erogato da un sostituto d’imposta, lo stesso procede al conteggio e al versamento dell’imposta calcolata con la tassazione separata al pari di quanto avvenga per le buste paga ogni mese.

LE PERSONE E I REDDITI: Quali redditi sono soggetti a tassazione separata

Fatta questa premessa doverosa sulle caratteristiche principali del regime di tassazione separata, dev’essere chiarito quali sono i soggetti che possono far richiesta per la tassazione separata. Non tutti i contribuenti, infatti, possono essere ammessi a questo regime fiscale. Condizione primaria per poter chiedere la tassazione separata, infatti, è la condizione di non imprenditorialità. Il soggetto di diritto non dev’essere, quindi, identificato come imprenditore e, per questo motivo, sono esclusi tutti i redditi che vengono prodotti dalle società di persone o, comunque, da chi è soggetto al regime dell’IRES.
Per quanto riguarda i redditi, invece, come spiegato precedentemente non devono concorrere a formare un reddito complessivo e acquistano rilevanza esclusivamente nel momento della percezione, secondo il cosiddetto criterio di cassa.
I redditi che concorrono al regime di tassazione separata, inoltre, possono essere suddivisi in quattro grandi categorie principali, secondo le loro caratteristiche peculiari:

Redditi derivanti da eredità

Sono quei redditi riguardanti i beni ricevuti dagli eredi, sotto forma di beni o di attività economiche valido anche per i legatari. Sono esclusi invece quelli derivanti da attività professionale (esempio i proventi dell’attività del defunto avvocato per fare un esempio) oppure quelli di impresa.
Vi rientrano anche i redditi percepiti sotto forma di utili o proventi distribuiti grazie alla proprietà di azioni o quote o partecipazioni societarie qualificate o no e siano che siano residenti fiscalmente in Italia o fuori.

Rimborsi le imposte

Anche questa tipologia di redditi derivanti dal rimborso di imposte sconta la tassazione separata  gli oneri che devono essere rimborsate al contribuente, relativi agli anni fiscali precedenti.

Premi riscossi per le assicurazioni sulla vita: riscatti anticipati

Anche nel caso di somme ricevute dalle assicurazioni a titolo di riscatto assicurativo su polizze vita godranno della tassazione separata.

Plusvalenze su terreni

Plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili o proventi derivanti dalle indennità eventualmente concesse dal comune per l’esproprio da parte del comune ove è situato il terreno. Occhio perchè talvolta costa più l’indennità che la donazione del terreno.

Redditi di plusvalenza ricavati da cessioni immobiliari non imprenditoriali

Redditi eccezionali da lavoro dipendente o autonomo: il trattamento di fine rapporto in caso di licenziamento o pensionamento, arretrati di stipendi o pensioni

Questo forse rappresenta il caso ormai più frequente ossia i proventi o redditi che sono contrattati tra lavoratore in uscita dall’impresa e datore di lavoro. Quei casi classici dove il dipendente viene allontanato dall’azienda in cambio di denaro per non far passare l’impresa come una che licenzia. Quei redditi che avrete contrattato con il datore di lavoro saranno tassati separatamente secondo l’aliquota vista sopra.

Il calcolo della Tassazione separata

L’aliquota che viene applicata in questo particolare tipo di regime, viene calcolata su base media, prendendo in considerazione periodi diversi: va specificato che non esiste una sola casistica ma, in generale, ci si basa sui redditi che sono stati percepiti dal contribuente nel biennio fiscale precedente, rispetto all’anno in cui è sorto il diritto sui redditi in questione.
Per avere un calcolo corretto, è necessario individuare con esattezza tre parametri specifici:
– Il periodo durante il quale il reddito è soggetto a imposizione fiscale.
– Il periodo su cui individuare il biennio di riferimento
– l’aliquota media calcolata su quello stesso biennio

Trovare quest’aliquota, tuttavia, non è così immediato perché, come detto, si tratta di un valore medio. Occorre, quindi, sommare i redditi di entrambi gli anni del biennio e dividere il risultato per due: un semplice calcolo di media aritmetica, per individuare il reddito di riferimento medio.
Fatto ciò, occorre lavorare per calcolare l’Irpef, non sui dati concernenti quel biennio, ma sui valori attuali, effettuando anche un lavoro aritmetico per calcolare l’incidenza percentuale media: sarà proprio questo il dato da applicare per calcolare l’aliquota sui redditi a tassazione separata.

Ovviamente, si tratta di calcoli piuttosto complicati e laboriosi, che richiedono il supporto di un dottore commercialista o di un ragioniere, per fare in modo di calcolare i dati esatti senza incidenza di errore.

Parlando, invece, delle eccezioni, la regolamentazione sul tema ha previsto che il contribuente non abbia percepito nessun reddito in uno dei due anni del biennio considerato: in quel caso, si procede prendendo come riferimento l’unico reddito ed effettuando il calcolo della media su quell’unico dato. D’altronde, se in due anni si è percepito lo stipendio per solo un anno, matematicamente il reddito medio è rappresentato dall’unico reddito percepito, diviso per due.
Ovviamente, è stato previsto anche il caso in cui, nel biennio precedente a quello di riferimento, il soggetto non abbia percepito alcun reddito imponibile: in quel caso, avendo una media pari a zero, viene applicata l’aliquota Irpef minima.

PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE

L’onere della dichiarazione dei redditi soggetti a tassazione separata è una materia complessa e sono previste diverse fattispecie. Se, per esempio, lo stesso viene erogato da un soggetto considerato sostituto d’imposta, spetta a lui effettuare il calcolo e il versamento di quanto dovuto in sede di conteggio fiscale.

Esistono, ovviamente, delle casistiche che rappresentano l’eccezione alla regola. Queste sono identificate nei soggetti che sono tenuti alla cosiddetta ritenuta alla fonte. Si tratta, in particolare, di:
– ratei relativi allo stipendio da lavoro dipendente e pensioni
– tutti i trattamenti di fine rapporto, inclusi, quindi, anche i versamenti che vengono a questi assimilati
– arretrati dovuti ai lavoratori dipendenti o ai pensionati
– le indennità che vengono erogate nel momento di fine rapporto, qualora si abbia un regime di collaborazione che può essere definito come coordinato e continuativo, purché questo diritto sia stato imposto con un documento prima che avesse inizio il rapporto lavorativo in questione.

Se non si rientra nella categoria dei lavoratori a cui viene effettuata la ritenuta alla fonte, è necessario versare u n acconto pari al 20% del totale dei redditi che devono essere inclusi nella tassazione separata.

LA DICHIARAZIONE NEL MODELLO 730 PER LE EREDITA’

Quando si acquisisce lo status legale di erede, è necessario che tutti i redditi derivanti dai lasciti o dai legamenti vengano dichiarati nel modello 730, perché soggetti a tassazione separata. Fanno eccezione i redditi derivanti da attività d’azienda, fondiaria, o dall’esercizio di attività assimilabili alle professioni.
Quindi, in linea di massima, nel regime di tassazione separata devono essere inclusi i redditi che derivano da capitali, dallo sfruttamento delle opere di ingegno (brevetti, opere artistiche registrate ecc) e da lavoro autonomo.
Nella compilazione del modello 730, i redditi soggetti a tassazione separata hanno una loro codificazione che va da 1 a 12, con precise distinzioni a cui restare particolare attenzione.
Infatti, le voci da 1 a 5 e 11 e 12 indicano esclusivamente i redditi che derivano dai capitali mentre, a tutti gli altri redditi, sono state dedicate le voci da 6 a 10.
Trattandosi di redditi provenienti da legati o eredità, nella maggior parte dei casi al modello 730 dev’essere allegata la stessa documentazione dell’avente diritto che ha ceduto in eredità i suoi beni: non è, quindi, necessario, fornire e produrre ulteriori documenti.
A tutti questi redditi è stata dedicata un’apposita sezione del modello 730, nel quadro D, sotto la specifica voce “redditi percepiti da eredi e legatari”: nella compilazione, quindi, non è difficile individuare la sezione corretta in cui inserirli.

QUANDO CONVIENE LA TASSAZIONE SEPARATA

Ci si chiede spesso, durante la compilazione del 730, se convenga optare per la tassazione separata, oppure se, date determinate circostanze, non sia meglio procedere col regime di tassazione ordinario.
Dati alla mano, nella stragrande maggioranza dei casi, per le fattispecie fin qui descritte, è sempre più conveniente scegliere il regime di tassazione separata. Nel caso delle eredità, per esempio, se si preferisse il regime ordinario, questi redditi andrebbero inseriti nella sezione “altri redditi” del modello 730, sommandosi agli altri, e aumentando il valore dei redditi da tassare con l’aliquota standard. Con la tassazione separata, invece, si ha la possibilità di accedere a un regime fiscale agevolato, con un’aliquota media inferiore che, di fatto, permette di risparmiare nel momento di saldare il conto con il fisco.

In genere quindi va da se che se avete avuto un periodo in cui avete maturato minori redditi da un esercizio all’altro sarà facile riscontrare la convenienza ad optare o meno per la tassazione separata per cui vi consiglio sempre di prendere in mano la dichiarazione e fare l’esempio visto sopra per avere la percentuale che vi uscirà fuori. Non ci vuole tanto e se caliamo questo in un’ipotetica transazione delle somme da farsi dare da un datore di lavoro per contrattare l’uscita vi potrà tornare molto utile.

Incentivi all’esodo

Se avete ricevuto una somma a titolo di indennità o incentivo all’esodo sappiate che queste sono soggette a tassazione separata potete leggere l’articolo dedicato alla tassazione separata prevista per gli incentivi all’esodo

Detrazioni Fiscali e Deduzioni in caso di Indennità di disoccupazione e NASPI

Controllo Busta paga e ritenute subite

57 Commenti

  1. ho riscattato una polizza vita ventennale in anticipo di due anni per motivi economici. L’assicuratore non mi ha detto che la somma riscattata sarà oggetto di TASSAZIONE SEPARATA. E’ Vero?

  2. Ho ricevuto dall’Agenzia per le Entrate una richiesta di pagamento per una tassazione separata di arretrati corrisposti dall’INPS nel 2014. L’Istituto di previdenza, a suo tempo, aveva applicato l’aliquota del 23% per la tassazione separata. L’Agenzia per le Entrate mi comunica che l’aliquota da applicare fosse del 33% e, quindi, mi chiede di effettuare il saldo.
    Chiedo, cortesemente, di sapere se, dopo aver effettuato con l’INPS il controllo del calcolo e nel caso l’Agenzia delle Entrate sia nel giusto, sono obbligato a corrispondere quanto richiesto o posso invocare il principio dell'”indebito pensionistico” dal momento che l’errore non dipende da un mio dolo ma da un errato calcolo dell’Ente erogante?
    Cordialità

  3. come mai l’agenzia delle entrate, in fase di accertamento, ricalcolando giustamente la differenza di tassazione tra il 20% e l’effettiva aliquota irpef, oltre agli interessi (comprensibile) mi ha applicato anche un sanzionatorio? Non vi è nessuna malafede da parte mia e quindi essendo un calcolo postumo non vedo perché applicare sanzioni.
    Grazie,
    Nicola

  4. Salve, intanto complimenti per la competenza e completezza della trattazione.
    Sono un pensionato ex INPDAP dal 2014 e nel 2016 ha percepito n.2 stipendi arretrati relativi a due mensilità del 2013.
    Vorrei cortesemente chiedere se l’Ente ex datore di lavoro deve provvedere a compilare la certificazione unica inserendo questi due stipendi con tassazione separata. In caso di risposta affermativa, sarei grato se mi comunicaste l’eventuale riferimento normativo.
    Grazie.

  5. Buongiorno, ma e’ normale trovare come tassazione separata l’importo riconosciuto da Unisalute direttamente al mio dentistaper lavori fatti nel 2016? Io quei soldi sinceramente non li ho mai visti… grazie

  6. Beh si è insolita come richiesta e concordo con lei che il rimborso di imposte certamente non dovrebbe essere tassato. Provi però a verificare stesso co lo sportello cosa non ha girato. In alternativa attenda avviso bonario da discutere con agenzia delle entrate

  7. Salve, sono un lavoratore di una comunità montana, che mi ha applicato la tassazione separata per redditi relativi agli stipendi dell’anno 2015 ma pagati con un anno di ritardo dovuto ad un ritardo dei trasferimenti dalla regione all’ente montano. Da premettere che il mio è un rapporto di lavoro a tempo determinato e che tale contratto non supera i 7800,00 euro di reddito rientrando nella no tax area. E’ evidente che l’applicazione della tassazione separata mi comporta un esborso di Irpef senza avere la possibilità delle detrazioni. La domanda è, in questo caso l’Ente deve applicare la tassazione separata o quella ordinaria. Ad una mia richiesta di applicazione della tassazione ordinaria in riferimento alla risoluzione dell’agenzia delle entrate del 09/10/2008 n° 377 l’Ente mi ha risposto che la loro applicazione sugli stipendi ordinari della tassazione separata è legittima.
    Chi ha ragione , quali sono le azioni da fare nei confronti dell’ente.

  8. nel 2013 ho pagato le tasse per l’università di mio figlio che, ha poi avuto come parziale rimborso per esonero nel 2015 la somma di € 200. Ora nel 2016 nella dichiarazione online 730 dell’agenzia delle entarte mi segnalano questo rimborso fiscalmente a mio figlio, che è a mio carico, con la dicitura ” rimborso per spese sostenute nel 2013 segnalato da università……….” conteggiandoli come redditi a tassazione separata e chiedendo un’acconto del 20% cioè 40 euro. Premesso che i soldi per pagarer le tasse sono usciti dal mio portafoglio dai redditi già tassatidel 2013 perchè sono lavoratore dipendente non ho ancora capito bene se è un errore o una truffa legalizzata dallo Stato dato che così questa somma,. ripeto di € 200, dove ho già subito come tassazione IRPEF nel 2013, adesso rivendicano come se fosse nuovo reddito( infatti parliamio di rimborso e no guadagno che fa una bella differenza) tassandoli cosi gia del 20% e poi non so a saldo se glieli devo dare tutti. spero in una risposta che porti a riflettere anche come lo Stato, se così fosse, truffi i cittadini onesti.

  9. Giusto. Consideri che purtroppo non le rimborseranno tutto….una follia…ma solo parte del contributo..che schifo

  10. Guardi sfonda una porta aperta con me. Ho lavorato anche con ruoli di responsabilità in una grancde azienda dove mi si diceva (mai scriveva) di non scrivere nulla al mio capo in modo tale che lui ad ogni errore suo potesse dire ai superiori che ero stato io o i miei colleghi e che lui non sapeva niente e talvolta chiedeva di commettere anche dei reati ma sempre a persone coordinate da lui senza che lui potesse lasciare traccia. Molte persone, soprattutto nelle aziende, forse la stragrande maggioranza sono omuncoli privi di palle e con poca predisposizione ad assumersi responsabilità ma nonostante questo vogliono anche fare carriera, guadagnare alle spalle degli altri ed approfittarsi della propria posizione. A questi non si può reagire in nessun modo se non denunciarli al personale ma uno non lo fa mai perché dopo si dice che potrebbe andare peggio e per paura di vivere peggio non alza mai un dito….eppure ciascuno di noi dovrebbe farlo…miglioreremo tutti….io alla fine gli ho puntato il dito contro e gli ho detto che quelle schifezze avrebbero messo a repentaglio il futuro dei miei e dei suoi figli per cui se gli ho consigliato di farle da solo e di rischiare da solo…..col tempo ha smesso e le nostre strade si sono divise…è stato meglio così per tutti…per me perché mi stavo prendendo un rischio che non volevo, per lui, perché se continuava così andava a finire male e per i colleghi che hanno tutto il diritto di crescere in una struttura dove si lavora bene.

  11. Sono un lavoratore socialmente utile, lavoro presso una pubblica amministrazione (da oltre 20 anni senza contributi e senza un contratto ecc.) e oltre alle 20 ore settimanali pagate dall’Inps,(come sussidio per chi come me ha perso il posto di lavoro) per mancanza di dipendenti il comune ci fa svolgere ulteriori 75 ore mensili loro lo chiamano integrazione ( no Straordinario) percepisco una busta paga senza contratto di lavoro e a fine mese e mi fanno pagare il 23% di tassa separata. E’ giusto che debba pagare questa tassa se non ho un contratto di lavoro con la pubblica amministazione.

  12. salve da pochi giorni mi è arrivata una cartella dell’agenzia delle antrate di € 4.500 relativa alla mia liquidazione avvenuta nel maggio 2010 dall’azienda XXX. Premetto che io sono stato messo e lo sono tutt’ora in mobilità. Premetto che mi hanno messo una mora di € 980,00 perchè secondo loro me l’hanno notificata l’anno scorso, ma in realtà io non ho mai ricevuto niente, e che già sono passati più di 5 anni. Non so se il conteggio che hanno fatto è giusto in quan to per molti anni parte del mio TFR andava al Fontè ( una sorta di pensione integrativa),la mia domanda è questa: cosa posso fare per appellarmi?
    Grazie

  13. Mi sono cancellato dalla Cassa dei dottori commercialisti, dalla quale, a richiesta, mi verranno restituiti i contributi versati. Se non sbaglio l’importo complessivo dovrà’ essere assoggettato, nell’anno in cui verrà’ incassato, a tassazione separata all’aliquota media relativa al biennio precedente.Da qualche parte ho letto che nel caso che detta aliquota dovesse superare il 27 %, l’aliquiota da applicare sarebbe quest’ultima; e’ VERO.?
    Ringrazio anticipatamente per una eventuale vostra cortese risposta.

  14. Sono in pensione da ottobre 2009, ho percepito TFR gennaio 2010 e nel mio CUD 2011 è scritto: Cod AF Richiesta da parte del sostituto dell’applicazione della tassazione ordinaria. Ora mi chiedono irpef a tassazione separata per tfr 2010, è giusto?

  15. Buongiorno, ringrazio della risposta anche se non volevo lamentarmi in questa sede di trattamenti mobbizzanti perpetrati nei mie confronti per circa 10 anni da parte di personale e dirigenti dell’azienda in cui lavoravo, ma per sapere a chi mi potevo rivolgere per una verifica, visto che il caf mi aveva risposto che non potermi dare chiarimenti.
    All’epoca, non credetti affatto a quanto dettomi circa la tassazione al 4%, anche se ritengo che chi è capo del personale di un’azienda, tanto più grande come quella dove lavoravo, si presume debba avere delle conoscenze specifiche. Parlo di disonestà perché quando si obbliga una persona ad accettare condizioni vessatorie tipo trasferimento ad 800 km., demansionamenti da impiegatizio a personale di fatica, e clausole di uscita come: “si impegna a non divulgare le vicende che hanno portato alla conclusione del rapporto di lavoro” (non dico il nome dell’azienda, quindi posso), non si può non pensare a persone scorrette e disoneste.
    Cordialmente
    Stefania

  16. Cerchiamo di recuperare la lucidità pera in giorni di tensione che mi immagino per lei non sono stati facili.
    1: la sua datrice di lavoro le ha proposto di andarsene e lei ha firmato volontariamente immagino un accordo in cambio dei soldi per cui non parlaimo di disonesta. Se le ha detto che la tassazione era del 4 per cento diciamo più che altro che di tributario non capiva una mazza senza dubbio però anche lei che crede a chi le vuole proporre un accordo per andarsene un pò ha peccato di superfiacilità. Detto questo la tassazione del 29% e poco più proposto dall’agenia delle entrate dovrebbe essere la media tra la tassazione media dei due anni precedenti alla firma dell’accordo come speigato nell’articolo e che mi torna largo circa per uno stipendio che posso stimare sui 30 mila euro e più all’anno. Le torna? Può comunque chiedere la rateizzazione del tributo per cui se la faccia rateizzare se si trova in difficoltà.

  17. Salve, mi è stato richiesto dall’Agenzia delle entrate un conguaglio per il mio TFR unito alla cifra liquidatami dall’azienda per licenziarmi in quanto considerata “vecchia”. Quando fui mandata via nel 2011 l’azienda, tramite i suoi referenti dell’Uff. Personale mi comunicò che l’importo dell’esodo sarebbe stato tassato al minimo, addirittura mi dissero: “L’IMPORTO DI BUONUSCITA VIENE TASSATO AL MINIMO E CIOE’ al 4%… balla colossale!
    Ma al di là della disonesta che mi metteva alla porta, mi pare lo Stato consente alle Aziende di applicare la ritenuta minima del 23%, quindi di non adeguare lo scaglione di tassazione che viene poi richiesto dopo 4 anni (la lettera dell’agenzia delle entrate mi è pervenuta il 30 settembre u.s.) con un calcolo pregresso dei miei redditi dal 2006 al 2010.
    La lettera dell’Ag. delle Entrate, stabilisce invece che la tassazione doveva essere al 29,79%,.
    A chi posso rivolgermi per la verifica dei calcoli? Mi sembrava di aver capito che l’importo di buonuscita, dovesse essere tassato separatamente e quindi ridotto.
    Grazie per l’eventuale risposta ……..

  18. Sono un lavoratore dipendente e ho lavorato diversi anni anche per un’università telematica con contratti di prestazione occasionale (in realtà ho scoperto poi che il contratto è anche sbagliato perché per ammontare e specifiche è in realtà un co.co.co.), negli ultimi tre anni non mi hanno pagato e adesso dovrei riuscire finalmente a ricevere un unico pagamento (ridotto), posso almeno chiedere una tassazione separata su questo reddito o dovrò anche subire la beffa di pagarci il doppio delle tasse dovute al cumulo dei tre anni?

    Grazie

  19. mi chiamo donato,nel novembre 2014 ho percepito un arretrata di 31.619,83 euro lordo relativo a 10 anni di rivalutazione della mia pensione che nel 2013 un reddito 6.246,76 euro e nel 2014 un reddito 8.588,84.Sulla certificazione unica 2015 (inps) alla voce soggetti a tassazione separata mi hanno fatto una ritenute di 7.272,56 su 31.619,83,vorrei sapere se la ritenute è giusta.la ringrazio anticipatamente

  20. nel settembre 2011 ho venduto il negozio con 1 plusvalenza di 119.000 e. ho chiesto tassaz separata e vers acconto 20% circa 24000. adesso il fisco mi chiede saldo di altri 10.000. il conteggio è corretto. ma la mia perplessità è il fatto che nel biennio di rifermento x il calcolo del reddito medio cioè 2009/2010 oltre al reddito di impresa io ho avuto anche reddito di pensione(già tassato) che il fisco mi ha sommato x cui il reddito medio alto x cui la %= 28%.è corretto aggiungere pensione al reddito d’impresa x tassare plusvalenza d’impresa? devo chiedere riconteggio? grazie

  21. L’Inps mi ha riconosciuto a novembre 2014 il diritto alla pensione con arretrati da settembre 2013. Per il mese di novembre e dicembre + 13a mensilità mi sono stati erogati gli importi al lordo in quanto al di sotto delle detrazioni spettanti (7.500?). Nel 2015 mi saranno erogati gli arretrati in unica soluzione. Mi sapete dire come si comporterà l’INPS fiscalmente?
    Gli arretrati sono circa 30.000 in totale di cui 10.000 nel 2013 e 20.000 nel 2014. Utilizzerà la tassazione separata al 23% su tutto l’importo o valuterà anno x anno? Nel primo caso, non avendo avuto altri redditi, subirò un bel danno.
    Vi ringrazio.

  22. Nell’anno in cui ho percepito il TFR, soggetto a tassazione separata, ed un premo finale una tantum anch’esso soggetto a tassazione separata ho anche pagato all’INPS in unica rata il riscatto di laurea per quattro anni, di fatto annullando l’imponibile.

    Potrei rinunciare alla tassazioen separata, rientrare nell’ordinaria e, semre per il fatto che comunque l’imponibile sottraendoil riscatto va a zero recuparare così quanto versato in tassazione separata e portarlo a credito?

    Il mio commercialista lo ha “frettolosamente) escluso, ma mi piacerebbe averne conferma.

    Grazie

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