Tassazione Polizza Vita estera In Italia: imposta sostitutiva alla fonte

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Vediamo il caso particolare di un contribuente con una polizza di assicurazione sul rischio vita stipulata all’estero che oggi si trova a riscattare e si domanda quali e quante tasse dovrà pagare e in quale paese e come deve avvenire la tassazione.

La tassazione di una polizza di assicurazione stipulata all’estero dipenderà infatti da alcuni fattori che dipendono prima di tutto dal paese di residenza fiscale del beneficiario della polizza, paese di residenza della compagnia di assicurazione e luogo di esercizio della stessa se in regime di Libera prestazione di servizi (FOS) o residenza al di fuori della CEA, nonché dalla presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni tra Italia e paese estero o se governano altri trattati come il Modello OCSE.

Detto ciò andiamo sul pratico; prima di tutto serve sapere dove il soggetto è considerato fiscalmente residente se in Italia, all’estero o addirittura in entrambi i paesi in quanto potrebbe esserci il caso di soggetto persona fisica che sia in Italia in base alla tributaria italiana, sia all’estero in quanto il pesce estero prevede sulla base dei dati in suo possesso che il soggetto sia effettivamente residente fiscalmente in quel paese.

Infatti il caso in cui entrambi i paesi esercitino la propria potestà impositiva sul medesimo soggetto beneficiario della polizza assicurativa, e per questo che sono previsti dei meccanismi di rimborso dei crediti per imposte pagate all’estero e Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali finalizzato proprio a mitigare o eliminare l’eventuale doppia tassazione.

Come più volte spiegato in base al principio del World Wide Taxation il contribuente Italiano o estero che risulta fiscalmente residente italiano secondo la normativa italiana, dovrà versare imposte su tutti i redditi prodotti sia in Italia che fuori ivi incluse le somme incassate da polizze di assicurazione sulla vita sia italiane che estere.

Nella fattispecie è importante identificare a quale tipologia di reddito assimilare il capitale percepito con la polizza di assicurazione sia esso in unica soluzione o di una rendita costante.

Tali somme percepite sui contratti di assicurazione sulla vita costituiscono redditi di capitale limitatamente alla quota di reddito che supera l’ammontare il premio pagato nel corso della vita della polizza assicurativa e non anche su tutte le somme versate a titolo di premio come si potrebbe immaginare a prima impressione.

Questo è quanto definito dall’articolo 44, comma 1, lettera g-quater del Tuir e articolo 45, comma 4, Tuir che li fa rientrare appunto nell’insieme dei redditi di capitale.

Nuova Tassazione dei Fondi Comuni di Investimento2011

Come avrete avuto modo di verificare nell’articolo dedicato alla tassazione delle rendite finanziarie in cui sono anche indicate le somme percepite dal contribuente Italiano (residente fiscalmente intendo) in base a prodotti assicuativi stipulati con compagnie assicuratrici estere, le tasse (anche se i chiamano imposte) da versare sono pari al 26% fisso sulla differenza sopra citata che altro non è se non il frutto dell’investimento.

Il calcolo della tassazione sarà particolare perchè abbracciando un intervallo temporale piuttosto ampio che ha visto due modifiche le somme maturate saranno tassate ai fini Irpef con una imposta sostitutiva alla fonte con le seguenti aliquote differenti che variano in base al periodo di maturazione:

  • fino al 31 dicembre 2011 saranno tassate con l’aliquota fiscale del 12,50%;
  • dal primo gennaio 2012 al 30 giugno 2014 saranno tassate al 20%;
  • dal primo luglio 2015 la tassazione sale al 26%

In buona sostanza i nostri amici ci hanno più che raddoppiato la tassazione in meno di due anni e noi zitti zitti subiamo.

Ricordo che l’aliquota del 26% è stata introdotta dall’articolo 3, comma 1, Decreto Legge  n.66 del 2014 ed è entrata in vigore dalla sua entrata in vigore del primo luglio 2014.

Per quello che concerna la tassazione questa dipenderà dal luogo di percezione della rendita o del capitale in quanto se saranno percepiti in Italia dal soggetto ivi residente fiscalmente allora l’impresa estera li dovrà tassare alla fonte direttamente o per il tramite di un rappresentante fiscale residente in Italia nel caso in cui la compagnia di assicurazione abbia svolto la propria attività in LPS (o FOS) .

Se l’assicurazione estera non applicherà alcuna ritenuta, dietro preventiva comunicazione all’agenzia delle entrate, la banca che erogherà la rendita lo farà per suo conto trattenendo l’imposta sulle somme rogate al beneficiario di polizza.

Potete a tal proposito consultare la Circolare n. 41 del 31 ottobre 2012

http://www.tasse-fisco.com/tassazione-rendite/polizza-vita-mista-convenienza-cose-come-funziona-vantaggi/43348/

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