Novità nelle cartelle di pagamento:attenzione

0
46

Cambia la cartella di pagamento: attenzione

 Il Direttore dell’agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento con cui si dispongono le nuove modifiche alle cartelle di pagamento: in base a queste saranno previste nuovi elementi che dovrà contenere   e che rappresenteranno anche ulteriori motivi e vizi di nullità della cartella che abbiamo più volte affrontato nel corso dei precedenti post.

In base a tali integrazioni e modifiche l’iscrizione  a  ruolo di crediti di natura non tributaria e di spettanza di un ente diverso da quello che procede al recupero coattivo, si è reso necessario adeguare il contenuto della cartella di pagamento al fine di fornire al  contribuente  ogni  utile informazione in ordine alla disciplina specifica di tali crediti.   

È stato introdotto un ulteriore allegato che fa parte della cartella di pagamento per  quei debiti che non hanno natura strettamente tributaria ma previdenziale o assistenziale e nella quale sono riepilogati i dati per l’ufficio competente ad emettere provvedimenti di sgravio e/o di sospensione  o rimborso  sui  ruoli  nonché  l’autorità  giudiziaria  innanzi  alla   quale ricorrere avverso la cartella di pagamento, con specificazione dei  relativi termini e modalità di impugnazione.  

Nella sezione dettaglio degli addebiti dovranno essere indicati oltre ai Centri di Assistenza Multicanale, e all’ufficio che ha emesso  il ruolo e a cui potrà essere presentata istanza  di  autotutela.

Nella sezione “quando e come presentare ricorso” il contribuente che vuole contestare  il  ruolo  e/o  la  cartella  deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla data della notifica della  cartella  di  pagamento  (art.  24,  comma  5,  Decreto   legislativo 26.02.1999, n. 46).

Per le richieste di provvedimento di sospensione delle sanzioni contenute nella cartella di pagamento il contribuente potrà presentare istanza in carta semplice per  chiedere la sospensione del pagamento all’ufficio che ha emesso il ruolo ed indicato nella sezione “Dettaglio degli addebiti” su esposta.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.