Abbiamo affrontato nei precedenti articoli le novità introdotte dalla manovra economica 2010 nel lavoro dipendente con l’incremento dei requisiti dell’età pensionabile a sfavore delle donne operanti nel pubblico impiego.

Dal sistema delle Finestre a quello a scorrimento

I requisiti per andare in pensione e per fruire delle corrispondenti prestazioni pensionistiche decorre decorrenze al momento del raggiungimento del pensionamento per vecchiaia e al raggiugimento dell’età pensionabile che nel caso degli uomini sono 65 anni, nel caso delle donne lavoratrici nel settore privato sono 60 e nel caso di donne lavatrici del pubblico settore diventano 61 anni fino al 31 dicembre 2010 per poi crescere annualmente di un anno per ogni biennio successivo fino al raggiungimento dell’età di 65 anni. Sarà possibile fruire delle prestazioni pensionistiche anche con la pensione anticipata ma per ora tralasciamo questa opzione.

I soggetti interessati

Prima di tutti i soggetti interessati dalla nuova normativa contenuta  nel DL 78 del 2010 sono coloro che che maturano i requisiti minimi per la pensione dal 2011. In virtù della nuova manovra economica 2010 il sistema delle finestre viene sostituito con quello delle uscite a scorrimento che  permette di fruire delle prestazioni pensionistiche i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario o per il pensionamento anticipato dal 2011, solo una volta che siano decorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti o 18 mesi nel caso artigiani, commercianti e coltivatori diretti e per i professionisti iscritti alle gestioni separate INPS salvo il i casi in cui le vecchie regole continuano ad applicarsi in presenza qualora si parli di lavoratori dipendenti che si trovino nel periodo di preavviso già al 30 giugno 2010 e che hanno già maturato il diritto alla pensione ancor prima della cessazione del rapporto di lavoro o che abbiamo già raggiunto i limiti di età ed in altri casi.

La Totalizzazione dei periodi contributivi

La nuova Manovra Economica 2010 interviene anche sull’istituto della totalizzazione, all’art. 12 introdotto con il D.Lgs. 47 del 2006 che permette ai lavoratori iscritti a più gestioni previdenziali di sommare i ricongiungere i periodi contributivi maturati per fruire di un unica pensione cumulata

mantenendo inalterate le decorrenze dei 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per fruire della pensione e modificando le fattispecie di soggetti che richiedono la prestazione di pensione per inabilità la cui decorrenza scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione e per i superstiti, la cui decorrenza parte dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

 Trattamenti di fine servizio

La manovra economica interviene anche sui cosiddetti trattamenti di fine servizio sempre relativamente ai lavoratori dipendenti del pubblico impiego nuove modalità di erogazione.

 Quali le somme che rientrano nella nozione di trattamenti di fine servizio

Parliamo del TFR o trattamento fi fine rapporto che rappresenta la quota consistente, le varie indennità, assegni, una tantum, bonus e simili e comunque denominati a titolo di buona uscita, a partire dal 31 maggio 2010 per qualsiasi motivo erogata al dipendente.

Le nuove modalità di erogazione del TFS

Per i trattamenti di fine servizio di importo inferiore ai 90.000 euro al lordo delle ritenute fiscali applicate in una unica rata annuale, altrimenti in due tranche annuali per trattamenti ricompresi tra i 90.000 euro ed i 15.000 euro la cui prima rata sarà pari a 90.000 euro e la seconda pari all’importo residuo.

Per trattamenti di fine servizio di importi superiori a 150.000 euro sempre al lordo delle ritenute fiscali il TFS sarà erogato in tre rate le cui prime due pari rispettivamente a 90 mila e 60 mila euro e successivamente il residuo.

Ovviamente mi verrebbe da chiedere come sono definiti gli interessi attivi che maturano dalla mancata disponibilità della liquiduità finanziaria sul conto corrente ce spero non sia remunerata al saggio legale di interesse che, nel 2010 è stato pari all’1%.