Compensazione o Rimborso in F24 limite e visto di conformità

0
12489

compensazione-f24-credti-imposta-comeVediamo di chiarire come si utilizzano i crediti in compensazione, quando apporre il visto di conformità, come valutarne la convenienza rispetto al rimborso e quali sono  limiti e requisiti richiesti per la compensazione, oltre naturalmente i codici tributo da utilizzare. Taglio pratico, risposte più semplici possibile… insomma alla Tasse-Fisco.com!

Spesso infatti arrivano richieste di aiuto perché la dichiarazione è andata a credito e non parlo solo di persone fisiche ma anche di professionisti, società di capitali, persone o ditte. Prima di tutto il credito di imposta dovrà risultare dalla dichiarazione. Prima di averlo in dichiarazione (nei quadri RX, VL o IR del modello dichiarazione UNICO, IVA o IRAP) non ne consigliano l’utilizzo a meno che non si tratti dell’Iva a credito di dicembre da utilizzare in compensazione a Gennaio o nei mesi successivi.

Le compensazioni orizzontali possono essere effettuate annualmente fino ad un massimo di 700 mila euro.  Esistono tuttavia delle deroghe previste dal legislatore. Il Decreto Anticrisi D.L. n. 78/2010 ha previsto che per la compensazione
orizzontale non si potrà procedere qualora il contribuente abbia debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro. La previsione non ha effetto se il debito non è ancora scaduto. Solitamente tale termine sono i 6 giorni dalla data di notifica dell’atto di riscossione.

Dichiarazione Iva 2020 2021

Per quello che concerne la prossima scadenza del 30 aprile 2019, prima data dalla quale emergerà l’eventuale credito IVA da utilizzare in compensazione che potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della normativa prevista dal visto di conformità.

Il limite da cui scatta l’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione orizzontali ossia Iva con altri tributi riportati a debito all’interno del modello di pagamento F24 è di 5 mila euro. In precedenza il limite era di 15 mila euro come avrete modo di leggere nel proseguo ma nel tempo questo limite è sceso per evitare sempre di più manovre elusive d parte dei contribuenti.

Al superamento di tale limite se volete utilizzare il credito Iva in compensazione dovrete incaricare un professionista abilitato come dottori commercialisti, società di revisione o organo deputato al controllo contabile per esempio o anche società di revisione se siete una società per richiedere la verifica e l’eventuale apposizione del visto di conformità. In alternativa per le società si potrà incaricare anche il soggetto deputato al controllo contabile.

Questo incarico sarà a pagamento nel corso dell’articolo ci occupiamo anche di capire quanto potrà costare il visto a seconda dell’importo. La normativa di riferimento del visto è contenuta nel D.L. n. 50/2016.

Come effettuare la compensazione

Nel caso siate titolari del diritto al rimborso di un credito tributario comunicatovi da Equitalia o Agenzia della Riscossione dall’ente impositore (fattispecie più naturale) potrete presentarvi il modello F24 accise e procedere con l’indicazione del tributo a credito e del tributo a credito.

Allo sportello di Equitalia mi dicono che è possibile compensare solo tributi definiti dallo stesso ente impositore (Tributi agenzia entrate su agenzia entrate) e non anche tra enti diversi (agenzia entrate Vs INPS per fare un esempio). A tal fine la difficoltà, a mio modesto avviso, sarà scegliere quale codice tributo indicare per identificare nel modello il credito tributario a nostro favore.

A tal fine comunque potete leggere anche l’articolo dedicato alla compilazione del modello F24 Accise

Se sbaglio cosa posso fare

Se si sbaglia c’è il ravvedimento operoso che v consentirà di ridurre sanzioni che potrebbero essere anche del 30% oltre gli interessi legali fino anche al solo 0,1% se vi accorgete il giorno dopo la scadenze e procedete subito al versamento.

Leggi anche: Guida al ravvedimento operoso

Tipologia RavvedimentoEntro quandoSanzioneSanzione ordinaria
Sprint15 giorni dalla scadenza ordinaria0,1% per ogni giorno dalla scadenza fino al 14esimo giorno
Semplificatodal 15esimo al 30 giorni dalla scadenza1/103%
Semplificato< 90 giorni dalla scadenza1/93,33%
Ordinario< 1 anno dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+1)1/83,75%
Ordinario< 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+2)1/74,29%
Ordinario< 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+2)1/65%
OrdinarioDopo Procezzo Verbale Constatazione1/56%

Novità 2019

Il Decreto Legge n.4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n° 26/2019 ha eliminato la responsabilità solidale del dottore commercialista, professionista o CAF per l’apposizione di un visto di conformità infedele sul modello 730.

Laddove quindi vi sia un accertamento da parte dell’agenzia delle entrate sarà il contribuente il responsabile dovrà pagare lui imposte, ed interessi legati per colpa del visto di conformità infedele. Il professionista che appone il visto invece dovrà versare le sole sanzioni pari al 30% della maggiore imposta recuperata a tassazione. Solo nell’ipotesi in cui il professionista sia stato indotto con dolo o colpa allora il contribuente si accollerà anche le sanzioni anche se questo andrà provato in giudizio.

Quali tributi posso compensare in F24

Sono compensabili tutti i tributi in F24 ossia che si pagano mediante F24, anche se devo dire che nella pratica compensare un credito per esempio con Irpef con uno INPS, se lo fate state attenti, perché tornare indietro se avete sbagliato potrebbe essere più difficile del previsto in quanto sono due organi che devono parlare per chiarissi e la cosa non è sempre agevole.
Tuttavia sappiate che ne avete tutto il diritto.
A titolo di esempio potrete quindi compensare credit e debiti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, INPS, INAIL ecc…)

Quando devo apporre il visto di conformità sui crediti tributari

La Legge 102 del 2009 ha introdotto l’obbligo per i crediti Iva di importo superiore ai 15.000 euro da utilizzare in compensazione orizzontale con altri tributi in F24, di farsi rilasciare una certificazione della bontà del credito o anche detto visto leggero, da parte di un professionista abilitato (dottore commercialista, revisore contabile, ecc.). Il professionista o anche la società di revisione effettuerà una serie di verifiche volte ad assumersi la responsabilità che quel credito è spettante e fruibile dal contribuente. Se si sbaglia… paga l’assicurazione del professionista o della società che ha apposto il visto sulla dichiarazione o sul credito.

Leggi anche: come funziona e quanto costa il vostro di conformità per i crediti tributari

A tal proposito ho scritto un articolo con i possibili costi che ragionevolmente possono essere previsti per l’apposizione del visto di conformità o visto leggero anche in considerazione dell’attività svolta dal dottore commercialista e del profilo di responsabilità connesso. Costi visto di conformità per Crediti Tributari 

F24 a zero: obbligatoria la presentazione

Importante: la compensazione tra tributi diversi deve essere esposta in F24 e la mancata presentazione è sanzionabile. Anche qui tasse-fisco.com vi offre un articolo di approfondimento dedicato a come comportarsi nel caso di omessa presentazione del modello F24 a zero

Nel caso invece di F24 tra gli stessi tributi non è obbligatorio anzi devo dire che nel caso dell’Irap mi è anche successo che il sistema non capisse e scattasse un avviso bonario (poi risolto).

Convenienza rispetto al rimborso

Come dico da più tempo, la convenienza rispetto rimborso risiede nel fatto che nella compensazione riusciamo utilizzare subito il nostro credito mentre nel caso del rimborso dovremo dapprima comunicare i nostri dati, viene conosciuto nostro credito secondo me non prima di un paio di anni.

Modulo per Richiesta Accredito Rimborso

Modulo Richiesta rimborso Accredito Dichiarazione dei redditi

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITO SU CONTO CORRENTE

Articoli correlati

Credito Iva e compensazione

Riferimenti normativi

La normativa relativa alla compensazione e al visto di conformità ruota attorno alla legge n.388 del 2000 articolo 34 e art. 17, DLgs 241 del 1997.

Articoli gratuiti di approfondimento

F24 a Zero: quando e come si procede alla compilazione

Guida al calcolo del ravvedimento operoso

Compensazione o rimborso dei crediti tributari

Obbligo F24 telematico: quando e come si procede alla compilazione

Compilazione modello F24 Accise per compensazioni crediti e imposte

Visto di conformità (normativa passata)

Dal primo gennaio 2019 se avete maturato dei crediti, e dove per maturato intendo che siano espressi in una dichiarazione dei redditi presentata correttamente, il vostro credito verso l’erario o anche verso istituti previdenziali o assistenziali lo potrete liberamente utilizzare per compensare direttamente nel modello F24 se siete una società entro il limite di 700 mila euro annue mentre fino al 31 dicembre 2009 questo era fissato nel vecchio miliardo di lire ossia euro 516.456,90. Esistono delle singole fattispecie in cui sarà possibile superarlo ma sono molto rare e fanno quasi sempre riferimento ai crediti di imposta concessi da norme agevolative: la ratio si desume dal fatto che questi sono fondi utilizzate per finalità bene definite e non per la compensazione di tributi.

Tralasciando l’incavolatura del perché esista un limite a prelevare qualcosa che lo Stato mi deve, vi dico di stare attenti a superarlo in quanto l’eventuale maggiore compensazione, pur se dovuta dallo Stato, sarà sanzionata con il 30% dell’indebita compensazione anche se vi anticipo che potrete ravvedervi. Il limite non si intende per singola compensazione ma per la sommatoria delle compensazioni effettuate nell’anno anche in F24. 

L’articolo 34 della Legge 388 del 2000 recita – “Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e’ fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può’ essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

Alcuni si sono posti giustamente il dubbio se nell’utilizzo non debbano considerarsi anche le compensazioni verticali tributo su tributo, ossia tra imposte della stessa natura (ossia compenso saldo Ires con primo acconto Ires, Iva su Iva e così via). L’interrogativo a mio avviso nasce dal fatto che essendo una norma senza senso non la si sa nemmeno come interpretare.

Per cui vi consiglio, anche se i programmi di contabilità potrebbero già avere una patch che monitori il superamento di tale limite, dotarvi di un semplice foglio excel dove riportate di volta in volta l’utilizzo del credito oppure ancora capire un conto di contabilità che chiamerete credito X, Y e che di volta in volta andrete a scaricare e montare mensilmente, calcolando quanta parte e quale valore ha assunto nel corso ogni anno.

 

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.