Tasse e Fisco

Articoli di Fiscalità con idee e consigli utili per società, professionisti e contribuenti

Acconto IVA per il 2009: Chi, Quando, Quanto e Come calcolarlo

I soggetti obbligati al versamento dell’acconto IVA 2009 sono tutti i contribuenti IVA mensili e trimestrali sottoposti che liquidano l’imposta nonché gli enti pubblici. Non sono soggetti all’obbligo di versamento coloro i quali non sono in grado di adempiere con uno dei metodi previsti quale quello revisionale o quello storico o che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2008 se liquidano l’imposta mensilmente oppure entro il 30 settembre 2008 se liquidano l’imposta trimestralmente oppure hanno iniziato l’attività o la inizieranno negli ultimi giorni di dicembre 2008; oppure anche nel caso risulti dall’applicazione un importo inferiore a euro 103,29. In seguito sono esonerati anche i soggetti che effettuano solo operazioni non imponibili, o esenti, o non soggette o comunque senza l’obbligo di pagamento dell’imposta; i produttori agricoli esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo; i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale; le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario; gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre 2008, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre 2008, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva; ed infine soggetti che usufruiscono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali anche nel primo anno di fuoriuscita dal regime per decorrenza del triennio o per superamento dei limiti previsti per i ricavi ed i compensi; e ancora i contribuenti che adottano il regime dei “minimi”.

Il calcolo dell’acconto dell’IVA avviene nella stragrande maggioranza attraverso il metodo storico che determina l’acconto applicando la percentuale dell’88% all’ultima liquidazione dell’anno. Esistono anche i metodi revisionali che andrebbero applicati allorquando si prevede un considerevole aumento nella produzione che farebbe incrementare il debito IVA in modo rilevante.

L’acconto dovuto potrà essere compensato con gli altri tributi secondo le ordinarie modalità di compensazione sarà versato come mediante F24 telematicamente con il codice tributo 6013 per i contribuenti che liquidano l’imposta mensilmente mentre 6035 per quelli trimestrali.

Interessi di Finanziamento e interessi di Funzionamento: profili di deducibilità

Per verificare il regime di detrazione applicabile agli interessi passivi (su mutui bancari, contratti di finanziamento, ecc.) sostenuti dalle società immobiliari di gestione relativamente agli immobili che non sono adibiti all’attività propria dell’impresa ma destinati al patrimonio della società non si dovrà applicare l’art.90 del Tuir in quanto riferito quest’ultimo ai beni immobili non strumentali e non merce (e pertanto quindi sfuggiranno al regime di indetraibilità previsto dal comma 2), ma piuttosto si applicherà l’art. 96 del Tuir che prevede un regime di detraibilità vincolato ad eventuali interessi attivi e al valore assunto dal reddito operativo lordo della società. In tal modo si effettua una distinzione tra interessi che servono al finanziamento dell’attività dell’impresa da quelli che sono di mero funzionamento, rendendo così deducibili i primi ed indeducibili i secondi.

Per gli interessi passivi contratti per l’acquisto della categorie residuali di immobili infatti, ossia per l’acquisto di immobili non considerati né strumentali né merce si renderà applicabile l’art. 90 del Tuir che prevede la loro totale indeducibilità.

FREE-PRESS: pubblicità e trattamento fiscale delle pubblicazioni gratuite

Vi sarà capitato più volte di sfogliare i giornali gratuiti, le pubblicazioni gratuite, appunto FREE PRESS, che ci vengono distribuiti ai semafori o in metro (come CITY, METRO, LEGGO), ma anche di sfogliarne alcuni dai contenuti più patinati sparsi ovunque, nei locali, nei negozi di abbigliamento e simili, vi sarà capitato di aver voglia di intraprendere la “strada” dell’editore e gettarvi nella pubblicazione di riviste simili.

La fonte di reddito derivante dalla commercializzazione di tale tipologia di business deriva quasi esclusivamente dalle sponsorizzazioni e dalle pubblicità che occupano la quasi totalità della rivista: questo permette di azzerare il prezzo di acquisto e distribuire le copie gratuitamente.

Viste le problematiche legate al riconducibilità o no all’applicazione del’Iva la Direzione regionale delle entrate per la Lombardia (risposta prot. n. 52209/95 del 15 giugno 1999) ho fatto una distinzione in due macro aree:

  1. Quelle effettuate dai imprese che svolgono abitualmente e normalmente l’attività di edizione e commercializzazione di articoli e pubblicazione di vario genere;
  2. Quello che si limitano solamente alla diffusione di pubblicazioni e per le quali la pubblicità non può considerarsi attività propria dell’impresa.

I free press sono quasi inevitabilmente ricompresi nella prima categoria e pertanto ricadranno nel campo di applicazione del tributo.

In base all’art. 74, comma 1, lett. c), del DPR 633 del 1972 prevede l’applicazione dell’iva si sulla base di una percentuale forfettaria del 4% da applicare alle copie distribuite.

Qualora foste interessati ad intraprendere tale iniziativa Vi forniamo un supporto nella fase di studio e di analisi del settore attraverso le analisi di settore che trovate nella apposita categoria e nella fase di start up dell’attività attraverso una consulenza sulla struttura societaria e finanziaria preferibilmente applicabile alla luce anche delle agevolazioni fiscali previste per tale settore.