Nuovo regime sui contratti di locazione: la documentazione da produrre

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Nel caso si intenda concedere in locazione/affitto un appartamento abitativo, ma anche nel caso si intenda semplicemente concederlo in comodato o locazione con contratto di casa vacanza o tipologie contrattuali affini vi ricordiamo che a partire dal 27 marzo 2008 in poi, il proprietario dovrà consegnare all’utilizzatore (cioè a chi abiterà l’immobile, o l’userà come ufficio o struttura produttiva) una «copia della stessa documentazione» “che spetta a chi compra (o potrebbe comprare) lo stesso immobile” (cfr. Decreto Ministeriale n. 37 del 2008).

In compenso c’è un rimedio alla novità del regime di locazione per gli affitti ossia sarà possibile inserire nei contratti una speciale clausola con cui tale onere viene attribuito all’utilizzatore che diventerà in virtù del contratto di locazione affitto stesso parte obbligata all’espletamento di produzione della documentazione, delle garanzie e degli attestati di “conformità” o “rispondenza”.

A carico del proprietario comunque permangono una serie di obblighi dal codice civile che non sarà possibile escludere mediante l’inserimento di clausole pattizie del contratto di affitto o locazione, come l’obbligo di mettere a disposizione a disposizione l’appartamento per l’inquilino in buono stato di manutenzione (articolo 1575 Codice civile) fornendo i documenti «necessari all’uso» (come per la vendita, articolo 1477).

Il decreto 37 del 2008 che detta il nuovo regime per le locazioni ha voluto tutelare il diritto all’incolumità all’incolumità di coloro che utilizzano gli appartamenti presi in affitto o locazione e soprattutto come casa vacanze d’estate.

Giova ricordare che non è necessario che il decreto “consente di non allegare all’atto documenti prima obbligatori” stabilito dal decreto stesso imponendo quindi la produzione dei documenti ed il possesso ma nessun obbligo di allegarli al contratto di locazione.

Aggiornamento 2011.  consultate anche i nuovi adempimenti in tema di contratti di locazione che sono già in vigore come la denuncia di variazione dei dati catastali il mdello cdc ed il modello 69.

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