Nuovo ravvedimento operoso: Calcolo automatico e Tabella con le sanzioni
Il patto di stabilità 2011 – 2013 ha introdotto il NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO 2011 in vigore dal primo gennaio 2011. Consulta le novità introdotte dal patto di stabilità  2011.
Il Dl 185/2008 (cfr. art. 13 e 16) anticrisi ha introdotto il nuovo ravvedimento operoso 2010 e ha ridotto le sanzioni applicabili in caso di omesso versamento qualora la violazione venga regolarizzata entro 30 giorni dall’omesso versamento del tributo e “semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza“. A seguito di tale modifica le principali violazioni connesse nel mancato versamento del tributo, omessa presentazione della dichiarazione e/o fatti che hanno inciso sulla quantificazione delle imposte da versare le percentuali da applicare a titolo di sanzione per ravvedersi sono le seguenti.
Ad oggi (e lo vedrete nell’articolo di approfondimento), pottrete verificare che ci sono 3 tipo di ravvedimento a seconda del momento nel quale intervenite:
- Ravvedimento brevissimo (entro il quindicesimo giorno dall’omesso versamento) > Sanzione 0,2% giornaliera
- Ravvedimento breve (dal quindicesimo al trentesimo giorno dall’omesso versamento) = 3% fissa sull’omesso versamento
- Ravvedimento lungo (dal trentunesimo giorno successivo all’omesso versamento fino a quando possibile) = 3,75% fissa sull’omesso versamento
CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO FILE 2011 Post Manovra Correttiva 2011
Nel caso di omessi versamenti che abbiano ad oggetto acconti e/o versamenti periodici “il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o un minore detrazione.”
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione il ravvedimento operoso, se effettuato entro 90 (novanta) giorni, sarà pari ad 1/12 applicato sul minimo di 258 euro, pertanto 21,5 euro.
Potete scaricare la tabella in formato modificabile qui: “CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO FILE 2011 Post Manovra Correttiva 2011” e potete scaricare la nuova tabella 2011 con le nuove sanzioni consultando l’articolo scritto appunto sul NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO 2011.
Vi invito pertanto a verificare che il calcolo del nuovo ravvedimento operoso recepisca le modifiche a livello di calcolo del tasso di interesse applicabile per l’anno vigente dall’omesso versamento al giorno del pagamento conteggiando per l’anno di imposta un tasso di interesse legale che segua la seguente formula
x*tasso interesse legale vigente/365*(gg dalla scadenza al pagamento)
Approfondimento
Il ravvedimento operoso è un istituto deflattivo del contenzioso molto importante in quanto permette, soprattutto in fase di pagamento in ritardo della dichiarazione dei redditi Unico oppure del modello 730  di abbattere il costo delle sanzioni, pagando una sanzione contenuta che va dal 2,5% al 3%. Il 16 giugno (salvo proroghe fino al 6 luglio) scade il termine di versamento ed il calcolo del saldo ed il primo acconto irpef, ires ed irap:
CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO FILE 2011 (Post Manovra Correttiva 2011)
ATTENZIONE perchè se fate caso è stato introdotto con il patto di stabilità 2011-2013 anche il nuovo ravvedimento operoso 2011 con le nuove aliquote da applicare a titolo di sanzione per l’omesso o ritardato versamento dei tributi.
Aggiornamento con la Manovra correttiva 2011: con la nuova Manovra è stato introdotto un nuovo ravedimento operoso breve per le correzioni effettuate entro i 14 giorni dalla scadenza di versamento e da calcolare in ragione dello 0,2% per ogni giorno da applicare sull’imposta non pagata che separa l’omesso versamento dal giorno del versamento con ravvedimento operoso. Pertanto se ci ravvediamo dopo 6 giorni dovremo applicare l’1,2% a titolo di saznione. La disciplina si applica per gli errori commessi dal 2 febbraio 2011.
Vi segnalo le nuova guida fiscale sulle locazioni di immobili e l’imposta di registro appena uscita.


Grazie a tutti Voi e Buon Lavoro
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LikeA voi che ci passate a trovare, spesso direi.
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Likebuongiorno,
nei giorni passati ho avuto modo di chiederle un suo parere circa la trasmissione telematica di F/24EP relativo a tributi del mese di gennaio 2010, trasmesso da parte di un Ente locale all’Agenzia delle entrate, al numero 10021237580778065 di protocollo automatico del 12.02.2010, che non ha avuto buon esito.
Da una approfondita ricerca, ho potuto accertare che lo scarto è avvenuto per ” codice di autenticazione non riconosciuto”, praticamente, è stato indicato il Mio personale codice fiscale, quale gestore, al posto del cod. fiscale dell’Ente, nella colonna UTENTE.
A questo punto le chiedo, l’ Ente è soggetto al pagamento degli interessi di mora e alla sanzione? in quale misura? con quali codici per ADD. REG.E COM;-IRAP;-IRPEF 1001/1040/1045?.-
lA RINGRAZIO VIVAMENTE PER LA SUA INDISCUTIBILE DISPONIBILITA E COMPETENZA.
salvatore
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LikeBuongiorno Salvatore,
La ringrazio vivamente per la stima. Mi segua nel ragionamento e vediamo di ragionare insieme: se la procedura ha dato esito negativo notificandole lo scarto, l’invio non può considerarsi perfezionato e quindi valido. In tal modo l’Agenzia delle entrate non ha modo di verificare che lei ha effettuato il pagamento ed eroga contestualmente sanzioni ed interessi.
Non essendo stata perfeionata la procedura di invio telematico del modello F24 il soggetto obbligato al pagamento delle sanzioni e degli interessi è l’Ente.
Può avvalersi comunque del ravvedimento operoso se ancora è nei tempi e, considerando le nuove sanzioni ridotte ed il tasso di interese legale all’1% potrà contenere notevolmente l’esborso e la perdita dovuta a questo errore.
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LikeGrazie Mille
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LikeSalve,
nella dichiarazione dei redditi del 2006 non avevo dichiarato un canone di locazione del 2005 perchè quel contratto venne risolto il 31/12/2004. Solo che all’ufficio del registro l’impiegato mi disse che non risultava registrato il contrato e quindi non feci la risoluzione all’epoca. Ora mi è arrivato l’accertamento dell’agenzia perchè sulla dichiarazione non dichiarai questo reddito che ovviamente non ho mai percepito. Come posso risolvere? Grazie
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LikeHo scoperto che per un errore ovvero una confusione di nomi,(cioè è stata presentata 2 volte la denuncia di una persona che ha lo stesso mio cognome ma con nome diverso) non è stata presentata la mia dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2006, che chiudeva con dei crediti irpef comunque portati in detrazione nell’ anno 2007.
Come posso sanare in qualche modo a questa omissione di presentazione di dichiarazione?
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LikeVerifichi in base alla tipologia del tributo il termine prescrizionale per presentare una istanza di rimborso (se non erro sono 48 mesi o 24 mesi). Se rientra non ha problemi seppur dovrà attendere molto tempo. Anche in questo caso sarebe comuqnue difficile dimostrare iin assenza di documentazione a sostegno il suo credito.
Se è fuori tempo massimo le consiglio di farsi risarcire dal professionista che ha omesso la sua dichiarazione dei redditi.
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Like@Andy
ti ringrazio del tuo aiuto, ma quello che mi preme capire se esiste qualche possibilità di sanare questa omissione presentandola oggi seppur in ritardo,(considerando appunto che le scritture contabili riferite a quel periodo e a quello successivo sono regolari) e che tipo sanzioni ci sono(in rete trovo solo quelle riferite a ritardi di non piu’ di 90 giorni). Non devo chiedere nessun rimborso poichè il credito è stato portato in detrazione nell’anno 2007.
E per dirla tutta il professionista in questione è mio nipote
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LikePrima di tutto le consiglio di non prendersela con il nipote, in seguito le
Dica quantomeno di verificare di averlo inserito tra i crediti derivanti dalla
Precedente dichiarazione anche se la soluzione seppur alternativa alle precedenti non mi convince in quanto a quel punto scatterebbe in automatico una comunicazione per la conferma del credito, ma lei non sarebbe in grado di difendersi. Dica a suo nipote di inviare cmq la dichiarazione in quanto comunque sara’ presa in considerazione, ma per il credito, se non presenta un’istanza e non presenta la dichiarazione la vedo dura. Mi faccia sapere cosa le dicono in agenzia.
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