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Comment posted Nuovo ravvedimento operoso 2010 nel decreto anti crisi: tabella con le sanzioni by andy.

Oggi non inq aunto avrbebe dovuto presentare una integrativa entro il 30 settembre 2009.
Tuttavia per le minori imposte versate può avvalersi del ravvedimento operoso. Le consiglio anche di presentare un’istanza in carat semplice in cui riconosce ed espone l’errore che ha commesso in dichiarazione.
Saluti

andy also commented

  • Grazie Mille
  • Buongiorno Salvatore,
    La ringrazio vivamente per la stima. Mi segua nel ragionamento e vediamo di ragionare insieme: se la procedura ha dato esito negativo notificandole lo scarto, l’invio non può considerarsi perfezionato e quindi valido. In tal modo l’Agenzia delle entrate non ha modo di verificare che lei ha effettuato il pagamento ed eroga contestualmente sanzioni ed interessi.

    Non essendo stata perfeionata la procedura di invio telematico del modello F24 il soggetto obbligato al pagamento delle sanzioni e degli interessi è l’Ente.
    Può avvalersi comunque del ravvedimento operoso se ancora è nei tempi e, considerando le nuove sanzioni ridotte ed il tasso di interese legale all’1% potrà contenere notevolmente l’esborso e la perdita dovuta a questo errore.

  • A voi che ci passate a trovare, spesso direi.
  • Buongiorno Salvatore,
    Dritte non ce ne sono poco spazio per l’intepretazione. Ancora non riesco a capire se l’esito è stato positivo o no. Se è stato posivito l’agenzia cosa lamenta? Il ritardo dell’invio o il ritardo della ricezione? Quello che possiamo andare a vedere è se nelle circolari esplicative che obbligavano alcuni soggettia procedere alla trasmissione telematica del modello F24 verificare quando si considerava perfezionato l’invio se al momento della ricezione o al momento dell’invio, o solo dopo la ricevuta di esito positivo.
  • Buongiorno Salvatore,
    in prmis verifhicamo se sono transitati sul conto.
    Successivamente verificare a quale data è stata fatta la disposizione di bonifico avendo cura di vedere la data valuta se era entro o fuori termine.
    Nel caso lei sia stato entro termine di scadenza non deve nulla.
    Nel caso sia furoi tempo massimo e la valuta sia giunta al destinatario con ritardo allora dovrà solo versare la sanzione per versamenti superiori a 30 giorni ed un tasso di interesse che va dalla data valuta alla data del girono in cui effettuerà il versamento delle snazioni.
    Per intenderci, quello che deve sono solo le sanzioni e gli interessi che maturano sulle somme da versare dal giorno dell’omesso versamento a quello in cui è giunto nelle casse della provincia.
    Tuttavia se lei ha un numero di protocollo del 12 e la scadenza era del 15, io non pagherei alcunechè, sempre che lei nella disposzione di pagamento non abbia messo una data valuta successiva al 15.

    Può comunque chiamar ela provincia o presentare un’istanza in cui allega il numero di protocollo e la documentazione a sostegno dell’avvenuto pagamento.

Recent comments by andy

  • REDDITOMETRO: come superare i controlli del fisco
    Buongiorno Carlo,
    la sua situazione rappresenta la situazione tipica di chi purtroppo rientra nei parametri del redditometro pur non evadendo. In questo caso comunque, sempre che l’agenzia delle entrate non si renda conto, sulla base della documentazione che lei purtroppo dovrà fornire, che nel suo caso il reddito ricostruito è coperto dalla capacità reddituale di cui dispone, ma dubito a meno che non troviate dei funzionari che valutino non conveniente rischiare con lei il contenzioso.

    Se dovessimo sposare lo strumento accertativo del redditometro dovremo implicitamente dare una funzione “educativa” del Fisco che non mi sembra di rintracciare in alcun testo universitario e post universitario studiato. Mi permetta di dire che, secondo il mio modesto e singolare modo di gestire le mie “finanze”, sarebbe stato difficile e non conveniente acquistare un’auto con quelle modalità, con due figli a carico, reddito contenuto in assenza di una abitazione non di proprietà. Sottolineo che questo è il mio modo ed è il mio stile di vita, che non ha la presunzione di essere il migliore o il più corretto e soprattutto non ritengo giusto che qualcuno mi possa dire come devo impiegare le mie disponibilità, quale debba essere la mia propensione al rischio perchè 18 anni li ho compiuti da tempo ormai e con questo sono d’accordo pienamente con lei.
    Per questo le consiglio e ritengo che, se riesce a spiegare e giustificare i consumi dell’automezzo, abitazione figli e ricostruisce in modo ragionevole tutte le sue spese dell’anno rispetto alle sue entrate dichiarate, può presentare ricorso in modo trasparente e difendersi tanto in prima che in secondo grado.
    Il Giudice Tributario saprà stabilire e giudicare correttamente documentazione alla mano.

  • Le tasse sul fotovoltaico: reddito di impresa o reddito agrario per opzione
    No, al momento non siamo a conoscenza di alcun disegno di legge in tale direzione anche se sarebbe auspicabile al fine di mantenere le agevolazioni fiscalie finanziarie per un settore, come quello delle enrgie rinnovabili che dovrebbe essere tenuto in larga considerazione.
    Quello di cui lei parla, forse, è più un indirizzo dottrinario teso ad associare il reddito prodotto dalle fonti rinnovabili a reddito agrario e come tale tassable secondo altri criteri rispetto al reddito di impresa, ma ciò viene escluso nel caso di società e quindi nei casi come lei afferma di aziende.
    Ce lo auguriamo ma credo che sia difficile in quanto bisognerebbe agire su uno dei principi del diritto tributario più consolidati ossai della res attrattiva del reddito di impresa per il quale in parole povere se ti costituisci come una società i redditi che produci sono tassabili tutti come reddito di impresa.
    Speriamo nella prossima manvra correttiva o nella finanziaria che verrà.
  • 730 2010, irpef 2010 e dichiarazione dei redditi 2010
    Ciao Luigi, gli oneri urbanizzazione non sono ricompresi nelle spese che fruiscono delle agevolazioni fiscali prima casa. Per queste ci possono essere dei margini per farlemriemtrare trami costi che possono concorrere a quelle del 36% o 55% per il risparmio energetico.
  • Ristrutturazione edilizia 2010: nuove agevolazioni fiscali e novità dalla finanziaria 2010
    Si , si ricorsi comunque che esistono diverse tipologie di detrazioni fiscali di cui potrà usufruire a seconda della tipologia dei lavori di ristrutturazine sulla casa.Vi sono sia le detrazioni del 36% sia quelle del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Questi ultimi però presentano dei requisiti che le consiglio di controllare sia in ordine alla tipologia di interventi chiaramente individuati e che abbiamo indicato nei post precedenti sia in ordine alla dota di sostenimento del costo.
    Alcune inoltre sono cumulabili e questo problema l’avevamo sollevato all’interno di uno degli articoli dedicati al tema.
  • Ritenuta 10% sui bonifici per ristruturazione edilizia e risparmio energetico
    Il suo problema è sollevato da molti solo che nella sua mail c’è una inesattezza: le ritenute che le saranno applicate le potrà indicare nella dichiarazione dei redditi modello unico dell’anno dapresentasi l’anno successivo. Riconosco che finanziameriamente è una rinuncia gravosa per le tasche delle piccole e medie imprese.

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15 commenti a “Oggi non inq aunto avrbebe dovuto presentare una …”

  1. Maurizio says:

    Buon giorno a tutti voi
    scrivo per cominicarvi che in data 16 novembre 2009 a mezzo raccomandata mi è arrivata una lettera da parte dell’agenzia delle entrate, tenendo conto che la lettera posta all’interno è datata 15 ottobre 2009, sanzionandomi per omissione di presentazione dichiarazione dei reddidi relativa all’anno 2003.
    L’importo da pagare e pari a circa 1000 euro, chiedo se esiste una possibilità per dedurre questa sanzione oppure annullarla…
    Leggevo il decreto anticrisi…. posso fare utilità di questa legge’
    vi ringrazio a tutti per l’attenzione prestata.
    Maurizio

  2. andy says:

    Buongiorno a buon anno a tutti, grazie anche degli auguri che ci avete mandato!
    Per la sanzione amministrativa connessa all’omessa presentazione della dichiarazione non possiamo dare niente se non appelllarci ai casu dibesenzione vigenti nell’anno di imposta in cui ha omesso la dichiarazione e su eventuali vizi di forma dell’atto. Tranne questo sfortunatamete non possiamo fare niente. I termini decadenziali per l’avviso di accertamento ancora non sono prescritti e quindi anche le modalità di comunicazione sembrano rispettate.

  3. gigi says:

    Buon giorno a tutti.
    Mi serve un aiuto per il seguente problema.
    Nel 2008 ho trasferito all’estero – UE tramite bonifico bancario una somma superiore 13000 euro. Non sapevo di doverlo dichiarare con l’UNICO 2009. Ora vorrei regolarizzare la posizione.
    Cosa devo fare? Mi potete consigliare?

    Grazie
    Saluti
    Gigi

  4. andy says:

    Buongiorno,
    può andar ebene così veloci?

    Può visionare la risposta al seguente articolo:
    http://www.tasse-fisco.com/con.....unic/2334/

  5. salvatore says:

    salvatore,
    il 12.02.2010 ho inviato telematicamente il file F24EP relativo al mese di Gennaio 2010 con scadenza 15.02.2010 con accredito su c/c per c/dell’ente Provincia, come ogni mese da qualche anno,il sistema ha ricevuto il file e lo ha protocollato al n. 10021237580778065 in data 12.02.2010.
    Da poco tempo, dal Tesoriere ho ricevuto comunicazione del mancato pagamento dei tributi relativi al mese di gennaio 2010, da una rapida verifica effettuata, risultano realmente non pagati.
    Visto che il mancato/ritardato pagamento sono previsti sanzioni e interessi, posso presentare documentazione dell’avvenuta trasmissione nei tempi previsti a giustificazione del mancato pagamento, senza incorrere nella penale?.E se invece non viene accolta la richiesta, quali sono le percentuali da applicare? grazie

  6. andy says:

    Buongiorno Salvatore,
    in prmis verifhicamo se sono transitati sul conto.
    Successivamente verificare a quale data è stata fatta la disposizione di bonifico avendo cura di vedere la data valuta se era entro o fuori termine.
    Nel caso lei sia stato entro termine di scadenza non deve nulla.
    Nel caso sia furoi tempo massimo e la valuta sia giunta al destinatario con ritardo allora dovrà solo versare la sanzione per versamenti superiori a 30 giorni ed un tasso di interesse che va dalla data valuta alla data del girono in cui effettuerà il versamento delle snazioni.
    Per intenderci, quello che deve sono solo le sanzioni e gli interessi che maturano sulle somme da versare dal giorno dell’omesso versamento a quello in cui è giunto nelle casse della provincia.
    Tuttavia se lei ha un numero di protocollo del 12 e la scadenza era del 15, io non pagherei alcunechè, sempre che lei nella disposzione di pagamento non abbia messo una data valuta successiva al 15.

    Può comunque chiamar ela provincia o presentare un’istanza in cui allega il numero di protocollo e la documentazione a sostegno dell’avvenuto pagamento.

  7. salvatore says:

    buongiorno a lei,
    sono salvatore,
    intanto la ringrazio per la gentilezza e la solerzia con cui mi ha risposto, dopo vorrei essere più preciso nella esposizione dei fatti.
    la somma non è transitata sul conto,gli estremi del versamento e dell’autorizzazione all’addebito sul conto di tesoreria sono al 15.02.2010, entro il termine.La Provincia è l’ente rogante, mentre l’ente ricevente, attraverso la Banca d’Italia, è l’Agenzia delle Entrate.Ho già parlato con la suddetta Agenzia che non ne vuol sapere della Mia trasmissione telematica effettuata nei termini.
    Io non mi capacito all’idea di dover pagare una penale per una causa indipendente dalla mia volontà, deve sapere che il numero del protocollo e della data viene assegnato dopo una serie di passaggi quale ,controlli validati, trasmissione OK, conferma ricezione. L’unica mia responsabilità consiste nel non aver controllato dopo il 15.02.2010, l’esito positivo dell’operazione, tratto in inganno da quanto detto prima.
    Le chiedo di darmi una dritta, sono preoccupato, come avrà capito sono impiegato della Provincia,ente pubblico.
    La ringrazio anticipatamente con molta simpatia.-

  8. andy says:

    Buongiorno Salvatore,
    Dritte non ce ne sono poco spazio per l’intepretazione. Ancora non riesco a capire se l’esito è stato positivo o no. Se è stato posivito l’agenzia cosa lamenta? Il ritardo dell’invio o il ritardo della ricezione? Quello che possiamo andare a vedere è se nelle circolari esplicative che obbligavano alcuni soggettia procedere alla trasmissione telematica del modello F24 verificare quando si considerava perfezionato l’invio se al momento della ricezione o al momento dell’invio, o solo dopo la ricevuta di esito positivo.

  9. Giuseppe says:

    Buongiorno,
    ho un problema con un cliente che vuole “sistemare” la sua posizione fiscale relativa all’anno d’imposta 2007, non avendo presentato la relativa dichiarazione dei redditi avendo ricevuto 2 modelli CUD/2008.
    Le domande sono:
    1) Può sanare oggi la sua posizione presentando il relativo modello UNICO?
    2) In che misura sono le sanzioni per omessa dichiarazione e le sanzioni ed interessi per omesso versamento delle imposte?
    Vi ringrazio anticipatamente.

  10. andy says:

    Oggi non inq aunto avrbebe dovuto presentare una integrativa entro il 30 settembre 2009.
    Tuttavia per le minori imposte versate può avvalersi del ravvedimento operoso. Le consiglio anche di presentare un’istanza in carat semplice in cui riconosce ed espone l’errore che ha commesso in dichiarazione.
    Saluti