Il Dl 185/2008 (cfr. art. 13 e 16) anticrisi ha introdotto il nuovo ravvedimento operoso 2010 ed ha ridotto le sanzioni applicabili in caso di omesso versamento qualora la violazione venga regolarizzata entro 30 giorni dall’omesso versamento del tributo e semprechè “semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.
A seguito di tale modifica le principali violazioni connesse nel mancato versamento del tributo, omessa presentazione della dichiarazione e/o fatti che hanno inciso sulla quantificazione delle imposte da versare le percentuali da applicare a titolo di sanzione per ravvedersi sono le seguenti.
Nel caso di omessi versamenti che abbiano ad oggetto acconti e/o versamenti periodici “il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o un minore detrazione.
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione il ravvedimento operoso, se effettuato entro 90 giorni, sarà pari ad 1/12 applicato sul minimo di 258 euro, pertanto 21,5 euro.
Nella tabella seguente riassumiamo brevemente le nuove percentuali da applicare per ravvedersi.
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OMESSO VERSAMENTO |
TERMINE ENTRO CUI EFFETTUARE IL VERSAMENTO |
SANZIONE APPLICABILE |
% |
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Omesso pagamento del tributo |
Entro 30 giorni dalla violazione (comma 1, lettera a) |
1/12 del minimo |
2,50% |
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Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (comma 1, lettera b) |
1/10 del minimo |
3% |
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Omissioni e irregolarità che incidono direttamente sulla determinazione del tributo o sul versamento |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione |
1/10 del minimo |
3% |
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Entro dodici mesi dalla violazione, nel caso in cui non vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione (comma 1, lettera b) |
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Omessa presentazione |
Entro 90 giorni dalla violazione |
1/12 del minimo |
2,5% + sanzione |
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della dichiarazione annuale |
(comma 1, lettera c) |
Potete scaricare la tabella in formato modificabile qui (tabella ravvedimento operoso)
Dal primo gennaio 2010 inoltre il ravvedimento operoso 2010 costerà ancora di meno in virtù della riduzione del nuovo tasso di interesse legale di interesse legale dell’1% a cui abbiamo dedicato appositamente un post.
Vi invitiamo pertanto a verificare che il calcolo del nuovo ravvedimento operoso 2010 recepisca le modifiche a livello di calcolo del tasso di interesse applicabile dall’omesso versamento al giorno del pagamento conteggiando per l’anno di imposta 2010 un tasso di interesse legale che segua la seguente formula = x*1%/365*gg
Approfondimento
Il ravvedimento operoso è un istituto deflattivo del contenzioso molto importante in quanto permette, soprattutto in fase di pagamento in ritardo della dichiarazione dei redditi Unico oppure del modello 730 di abbattere il costo delle sanzioni, pagando una sanzione contenuta che va dal 2,5% al 3%.
Il 16 giugno (salvo proroghe fino al 6 luglio) scade il termine di versamento ed il caclolo del saldo ed il primo acconto irpef, ires ed irap
Novità
Vi segnaliamo le nuova guida fiscale sulle locazioni di immobili e l’imposta di registro appena uscita.


Buon giorno a tutti voi
scrivo per cominicarvi che in data 16 novembre 2009 a mezzo raccomandata mi è arrivata una lettera da parte dell’agenzia delle entrate, tenendo conto che la lettera posta all’interno è datata 15 ottobre 2009, sanzionandomi per omissione di presentazione dichiarazione dei reddidi relativa all’anno 2003.
L’importo da pagare e pari a circa 1000 euro, chiedo se esiste una possibilità per dedurre questa sanzione oppure annullarla…
Leggevo il decreto anticrisi…. posso fare utilità di questa legge’
vi ringrazio a tutti per l’attenzione prestata.
Maurizio
Buongiorno a buon anno a tutti, grazie anche degli auguri che ci avete mandato!
Per la sanzione amministrativa connessa all’omessa presentazione della dichiarazione non possiamo dare niente se non appelllarci ai casu dibesenzione vigenti nell’anno di imposta in cui ha omesso la dichiarazione e su eventuali vizi di forma dell’atto. Tranne questo sfortunatamete non possiamo fare niente. I termini decadenziali per l’avviso di accertamento ancora non sono prescritti e quindi anche le modalità di comunicazione sembrano rispettate.
Buon giorno a tutti.
Mi serve un aiuto per il seguente problema.
Nel 2008 ho trasferito all’estero – UE tramite bonifico bancario una somma superiore 13000 euro. Non sapevo di doverlo dichiarare con l’UNICO 2009. Ora vorrei regolarizzare la posizione.
Cosa devo fare? Mi potete consigliare?
Grazie
Saluti
Gigi
Buongiorno,
può andar ebene così veloci?
Può visionare la risposta al seguente articolo:
http://www.tasse-fisco.com/con.....unic/2334/
salvatore,
il 12.02.2010 ho inviato telematicamente il file F24EP relativo al mese di Gennaio 2010 con scadenza 15.02.2010 con accredito su c/c per c/dell’ente Provincia, come ogni mese da qualche anno,il sistema ha ricevuto il file e lo ha protocollato al n. 10021237580778065 in data 12.02.2010.
Da poco tempo, dal Tesoriere ho ricevuto comunicazione del mancato pagamento dei tributi relativi al mese di gennaio 2010, da una rapida verifica effettuata, risultano realmente non pagati.
Visto che il mancato/ritardato pagamento sono previsti sanzioni e interessi, posso presentare documentazione dell’avvenuta trasmissione nei tempi previsti a giustificazione del mancato pagamento, senza incorrere nella penale?.E se invece non viene accolta la richiesta, quali sono le percentuali da applicare? grazie
Buongiorno Salvatore,
in prmis verifhicamo se sono transitati sul conto.
Successivamente verificare a quale data è stata fatta la disposizione di bonifico avendo cura di vedere la data valuta se era entro o fuori termine.
Nel caso lei sia stato entro termine di scadenza non deve nulla.
Nel caso sia furoi tempo massimo e la valuta sia giunta al destinatario con ritardo allora dovrà solo versare la sanzione per versamenti superiori a 30 giorni ed un tasso di interesse che va dalla data valuta alla data del girono in cui effettuerà il versamento delle snazioni.
Per intenderci, quello che deve sono solo le sanzioni e gli interessi che maturano sulle somme da versare dal giorno dell’omesso versamento a quello in cui è giunto nelle casse della provincia.
Tuttavia se lei ha un numero di protocollo del 12 e la scadenza era del 15, io non pagherei alcunechè, sempre che lei nella disposzione di pagamento non abbia messo una data valuta successiva al 15.
Può comunque chiamar ela provincia o presentare un’istanza in cui allega il numero di protocollo e la documentazione a sostegno dell’avvenuto pagamento.
buongiorno a lei,
sono salvatore,
intanto la ringrazio per la gentilezza e la solerzia con cui mi ha risposto, dopo vorrei essere più preciso nella esposizione dei fatti.
la somma non è transitata sul conto,gli estremi del versamento e dell’autorizzazione all’addebito sul conto di tesoreria sono al 15.02.2010, entro il termine.La Provincia è l’ente rogante, mentre l’ente ricevente, attraverso la Banca d’Italia, è l’Agenzia delle Entrate.Ho già parlato con la suddetta Agenzia che non ne vuol sapere della Mia trasmissione telematica effettuata nei termini.
Io non mi capacito all’idea di dover pagare una penale per una causa indipendente dalla mia volontà, deve sapere che il numero del protocollo e della data viene assegnato dopo una serie di passaggi quale ,controlli validati, trasmissione OK, conferma ricezione. L’unica mia responsabilità consiste nel non aver controllato dopo il 15.02.2010, l’esito positivo dell’operazione, tratto in inganno da quanto detto prima.
Le chiedo di darmi una dritta, sono preoccupato, come avrà capito sono impiegato della Provincia,ente pubblico.
La ringrazio anticipatamente con molta simpatia.-
Buongiorno Salvatore,
Dritte non ce ne sono poco spazio per l’intepretazione. Ancora non riesco a capire se l’esito è stato positivo o no. Se è stato posivito l’agenzia cosa lamenta? Il ritardo dell’invio o il ritardo della ricezione? Quello che possiamo andare a vedere è se nelle circolari esplicative che obbligavano alcuni soggettia procedere alla trasmissione telematica del modello F24 verificare quando si considerava perfezionato l’invio se al momento della ricezione o al momento dell’invio, o solo dopo la ricevuta di esito positivo.
Buongiorno,
ho un problema con un cliente che vuole “sistemare” la sua posizione fiscale relativa all’anno d’imposta 2007, non avendo presentato la relativa dichiarazione dei redditi avendo ricevuto 2 modelli CUD/2008.
Le domande sono:
1) Può sanare oggi la sua posizione presentando il relativo modello UNICO?
2) In che misura sono le sanzioni per omessa dichiarazione e le sanzioni ed interessi per omesso versamento delle imposte?
Vi ringrazio anticipatamente.
Oggi non inq aunto avrbebe dovuto presentare una integrativa entro il 30 settembre 2009.
Tuttavia per le minori imposte versate può avvalersi del ravvedimento operoso. Le consiglio anche di presentare un’istanza in carat semplice in cui riconosce ed espone l’errore che ha commesso in dichiarazione.
Saluti