E’ stato approvato ieri il nuovo modello 2010 e le relative istruzioni per la certificazione degli utili  corrisposti  e  dei proventi  ad  essi  equiparati,  delle  ritenute  operate  e  delle  imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi  6-ter  e  6-quater,  del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322. La presente certificazione degli utili  corrisposti  e  dei proventi  ad  essi  equiparati,  delle  ritenute  operate  e  delle  imposte sostitutive 2010 è rilasciata dai seguenti soggetti:

  • società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR);
  • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
  • gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
  • i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
  • le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
  • le imprese di investimento e gli agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
  • gli associanti in relazione ai proventi erogati all’associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f) del TUIR.

Nel seguito possiamo trovare il modello e le relative istruzioni per la certificazione degli utili  corrisposti  e  dei proventi  ad  essi  equiparati,  delle  ritenute  operate  e  delle  imposte sostitutive.

Quando presentare la nuova certificazione 2010
La nuova certificazione 2010 prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata entro il 28 febbraio ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all’art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (Cir 26/E del 16 giugno 2004).

Esonero dall’emissione della certificazione
Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.