Si assiste spesso alla cessione e all’acquisto di imbarcazioni a vela o a motore, natanti, imbarcazioni da diporto

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, pratica usata per contenere i rilevanti costi di acquisto o ammortizzare l’investimento iniziale.
Normalmente anche nel caso di acquisto il trattamento Iva è quello previsto per l’originario acquisto o cessione valendo il principio che se “a monte” non è stata applicata l’imposta, non sarà detratta l’imposta “a valle” e nei successivi passaggi del bene.
Tuttavia nel caso delle imbarcazioni, a patto che siano soddisfatti sempre i presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione del tributo o che si parli operazione non imponibile in virtù delle fattispecie che abbiamo analizzato nei precedenti articoli, si può optare per il cosiddetto regime del margine.
E’ particolarmente utilizzato per i soggetti che svolgono attività di compravendita abituale ma anche da cantieri nautici o altri imprenditori. A questo scopo può essere importante realizzare un’analisi di settore.

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In base a tale regime l’IVA (imposta sul Valore Aggiunto)

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viene applicata su un importo pari alla differenza tra il prezzo di vendita realizzato dal venditore (al lordo di Iva), ed il prezzo d’acquisto da questi dovuto al suo fornitore al lordo di Iva, aumentato delle eventuali spese di riparazione e di quelle accessorie (al lordo di Iva) appunto al margine” dell’operazione.

 

L’applicazione di tale regime non permette però di detrarre l’iva assolta in sede di acquisto dell’imbarcazione né sulle loro spese di manutenzione ricambi, assicurazione bolli, ecc, ecc), quindi il calcolo sulla convenienza diviene fondamentale.
Giova ricordare che nel caso di cessioni tra soggetti passivi di imposta Iva appartenenti a Stati membri della comunità europea diversi, l’applicazione del regime del margine sulle unità da diporto, navi, imbarcazioni, natanti e simili comunque usate, fa venir meno la cessione intracomunitaria in quanto comporta l’assoggettamento ad Iva nello Stato del cedente. I requisiti soggettivi per poter accedere a tale regime sono che l’acquisto del bene usato sia stato effettuato presso privati, presso soggetti che applicano il regime del margine o presso soggetti che avevano acquistato il bene senza poter detrarre l’Iva. I requisiti oggettivi impongono che le cessioni devono avere ad oggetto beni mobili usati suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto il concetto di bene usato va rinvenuto nell’art. 38, comma 4, del D.L. n. 331 del 1993 che considera usati le imbarcazioni (di lunghezza superiore ai 7,5 metri) alla duplice condizione che siano stati immatricolati o iscritti in pubblici registri per la prima volta da oltre 3 mesi e abbiano navigato per oltre 100 ore come abbiamo scritto già nei precedenti articoli. Tale regime non prevede comunicazioni né termini decadenziali facendo fede il comportamento concludente del soggetto.