Fiscalità nautica: come si calcola l’iva nella cessione e nell’acquisto?

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Last Updated on 26 Marzo 2024

Nel caso di applicazione dell’Iva agli acquisti o alle cessioni intracomunitarie questa dovrà essere calcolata sul valore dei beni importati aumentato dell’ammontare dei diritti doganali, ove dovuti, nonché dell’ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno della UE.

L’Iva all’importazione, ove dovuta, è accertata, con l’emissione di una bolla doganale per ciascuna importazione dagli Uffici Doganali. Si applicano, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. La dichiarazione doganale di importazione deve essere corredata da un apposito modello chiamato DV1 se il valore dei beni importati è superiore a 10.000,00 euro.

Ai fini doganali, all’atto dell’importazione delle unità da diporto sono dovuti i seguenti diritti di confine (dazi).

Da quanto detto si rileva che le imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario, e le imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo, se abilitate alla navigazione marittima ed adibite all’esercizio di attività commerciale non dovrebbero essere soggette né ad Iva, né a dazi doganali all’atto dell’importazione. L’Agenzia delle Dogane ha precisato che il modello DV1 deve essere presentato anche quando vi è un dazio ad aliquota zero. In ogni caso la procedura di importazione definitiva si rende necessaria per l’iscrizione nei registri italiani e per il cambiamento della bandiera.

 

Se una compravendita di beni interviene tra soggetti d’imposta possessori di partita Iva (che svolgono quindi un’attività commerciale) appartenenti a due diversi Stati membri della comunità europea UE si applica il cosiddetto regime dell’Iva intracomunitaria descritto nei precedenti articoli aventi ad oggetto il trattamento fiscale nel settore della nautica, in vigore dal 1° gennaio 1993 seconda cui l’acquisto, che ricordiamo deve prevedere il trasferimento del bene da uno stato ad un altro sono assoggettate ad Iva nello Stato membro di destinazione (e quindi quello del soggetto che acquisterà l’imbarcazione) Inoltre il medesimo acquisto non dà luogo a procedure doganali di importazione o di esportazione, se la compravendita avviene tra un cedente soggetto di imposta ed un acquirente privato, l’Iva è assolta nello Stato membro di origine, da intendersi come quello del venditore.

Giova ricordare che nel caso di cessione ed acquisto tra due soggetti che non siano possessori di partita Iva in generale l’imposta non si dovrà applicare per mancanza del presupposto soggettivo. Per ciò che concerne i mezzi di trasporto, e quindi anche le unità da diporto, l’applicazione del presupposto soggettivo nel citato regime intracomunitario è regolata in parte in maniera specifica in quanto per il legislatore comunitario costituiscono “acquisti intracomunitari” gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti da altro Stato membro anche se il cedente non è soggetto d’imposta ed anche se non effettuati nell’esercizio d’impresa o di

arti e professioni. Questo vuol dire che nel settore della nautica da diporto in cui sono considerati mezzi di trasporto ai fini di cui sopra le unità da diporto nuovi di lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse le unità destinate all’esercizio di attività commerciali.

Giova ricordare che come precisato nei precedenti articoli dedicati alla tassazione del settore nautico le unità da diporto, imbarcazioni a vela o a motore, natanti suddette non si considerano più nuove allorché abbiano navigato per oltre cento ore e la cessione sia stata effettuata dopo tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti che ricordiamo non è previsto per tutte le tipologie di imbarcazioni ma che comunque può essere adottato in modo facoltativo.

Quindi nel caso si intenda acquistare un’unità da diporto considerata nuova da un qualsiasi soggetto residente nella comunità europea UE che prevede il trasferimento fisico dell’imbarcazione nello stato italiano tale fattispecie realizzerà un acquisto intracomunitario con obbligo di assolvimento dell’Iva italiana con l’aliquota normale del 20 per cento in quanto paese di destinazione dell’unità da diporto. L’acquirente dovrà versare l’iva nella misura del 20 per cento (codice tributo 6099) e solo successivamente, dietro esibizione del modello F24 pagato potrà procedere all’immatricolazione dell’imbarcazione presso i pubblici registri italiani.

Proseguendo si delinea il trattamento fiscale per le unità da diporto usate e per quelle di lunghezza inferiore ai 7,5 metri per le quali la cessione da parte di un soggetto comunitario (armatore, produttore, operante in regime Iva ad un soggetto privato (non possessore di partita Iva)

Saranno soggette ad imposta invece che nel paese dell’acquirente come accade in genere, saranno soggette nel paese del cedente.

Nel caso in cui siano invece ceduti tra soggetti comunitari con partita iva e con trasferimento del bene saranno soggetto al regime ordinaria di applicazione dell’imposta nel paese dell’acquirente, o potranno adottare il regime del margine precedentemente descritto.

Successivamente se l’unità da diporto sia ceduta da un privato non sarà soggetta ad iva come abbiamo avuto modo di precisare per mancanza del presupposto soggettivo.

2 Commenti

  1. Rappresento l’istanza di una società di charter italiana, che ha acquistato una barca a vela di 14 mt in Francia,non versando iva, (come previsto per le società di noleggio con la doppia annotazione sui registri)dopo 5 anni, oggi vuole venderla o ad un privato o ad un professionista, si applicherà l’iva . Quale aliquota?e costui non la potrà portare in detrazione poichè conduce un’attività non coerente con l’imbarcazione.

  2. DOMANDA

    Dovendo acquistare come privato residente in Italia una barca a vela usata (3 anni)(bandiera croata) in Croazia da una società croata, a quanto ammonta l’ IVA (%) da pagare in Italia per il cambio di bandiera?

    Saluti

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