Scelta del regime Fiscale per titolari di partita Iva e liberi professionisti

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Last Updated on 4 Maggio 2023

guida-minimi-whiteLa scelta del regime fiscale è una fase importante nella pianificazione ella propria attività di lavoro autonomo e avviene ancor prima del momento di apertura della partita Iva. Può essere anche la conseguenza del superamento dei limiti o il mancato rispetto dei requisiti richiesti per la permanenze in uno dei regimi forfettari a determinare l’esigenza di dover decidere se passare ad un ulteriore regime o scegliere tra quelli rimasti a disposizione. 

Può accadere infatti che il regime dei minimi sia scaduto o quello forfettario non sia più applicabile in quanto si sono finalmente superati i limiti di fatturato accettabile.

Diviene comunque fondamentale, come al solito, avere il maggior numero di informazioni possibile per poter decidere. Mi rivolgo  non solo ai giovani che stanno intraprendendo un’attività sia ai giovani professionisti che vogliono portare all’attenzione dei propri clienti una sintesi dei pro e die contro die vari germi in modo da fare un quadro chiaro e sintetico delle opzioni disponibili nonché anche fornire risposte rapide e chiarimenti utili in una materia che negli ultimi anni cambia di continuo.

Regimi fiscali e contabile a disposizione nel 2018

In ordine di preferenza personale sono

  • Regime forfettario (o dei minimi)
  • Regime semplificato
  • Regime IRI
  • Regime fiscale ordinario dei lavoratori autonomi 

L’analisi dei requisiti oggettivi e soggettivi da avere per accedere, esistono obblighi a carico di alcune categorie di società o di lavoratori autonomi o professionisti e talvolta che presta il fianco a calcoli di convenienza.

In questo articolo cerchiamo insieme di fare una sintesi dei principali regimi fiscali che potete adottare per esercitare la vostra libera professione con partita Iva.

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/nuovo-regime-forfettario-minimi-2016-novita-chi-cosa-cambia-come-accesso/25269/

http://www.tasse-fisco.com/societa/calcolo-iri-2017-imposta-reddito-imprenditoriale-convenienza-adesione/32731/

Regime Ordinario

Abbiamo naturalmente il regime ordinario di applicazione che tuttavia rappresenta una casistica residuale che si applica solo in determinate condizioni, ossia nei casi in cui non si può accedere al regime con applicazione dell’imposta sostitutiva o perchè si ha la fortuna di avere la possibilità di superare i limiti di fatturato già dal primo anno o perchè più semplicemente servono investimenti in immobilizzazioni strumentali per importi maggiori a quelli consentiti o perchè si deve fare riferimenti a impiego di lavoratori per somme superiori a quelle consentite.

In questo caso il regime naturale diviene quello ordinario che prevedere una tassazione del reddito immobile sulla base degli scaglioni di reddito Irpef e sulla base di un principio di cassa (costi effettivamente sostenuti nell’ano di imposta e ricavi incassati indipendentemente dalle fatture emesse).

Nel seguito gli scaglioni Irpef se volete farvi un’idea:

Scaglio di reddito Irpef Aliquota Irpef (%) Imposta da pagare Irpef
fino a euro 15.000,00 23 23% sull’intero importo
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 27 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 38 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 41 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00
oltre a euro 75.000,00 43 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00

Le aliquote si applicano sul reddito imponibile per cui sempre meglio farsi un’idea anche dei costi deducibili dal reddito imponibile e dei ricavi che sfuggono alla tassazione in quanto esenti o parzialmente tassati.

http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/elenco-deduzioni-spese-costi-quali-lavoratore-autonomo-partita-iva/21456/

 

Novità dalla Legge di Stabilità 2016

In sintesi le novità derivanti dalla legge di stabilità dovrebbero riguardare la permanenza del regime dei minimi con tassazione al 5% per i primi cinque anni di attività, aumento del limite dei ricavi di 10 mila euro e 15 mila euro per gli esercenti professioni (presenza di Albi professionali)

Regime Fiscale dei contribuenti minimi (superato dal nuovo)

Nella quasi totalità dei casi resta quello più conveniente, senza dubbio dal 2012 diventerà il regime fiscale più conveniente anche se dovrete verificare se potrete rientrarvi. La tassazione prevista per il nuovo regime dei minimi è fissa al 5% (oggi salita al 15%), ossia sul vostro reddito imponibile sarà applicata una tassazione secca del 5% a titoli di irpef, Irap ed Iva. Restano fuori le imposte minoritarie ed indirette come per esempio l’imposta di registro, di bollo avulse dall’attività di lavoro autonomo. Leggi l’approfondimento sul vecchio regime fiscale dei minimi fino al 2011.

Vecchio regime dei minimi (superato)

Fino al 31 dicembre 2011 resterà in vigore il vecchio regime dei minimi che ha permesso a partire dal 2008 di beneficiare di una tassazione del 20% secca e che molti di voi hanno utilizzato per vie delle enormi semplificazioni che ha apportato rispetto agli altri regimi anche in termini di tenuta delle contabilità dei registri contabili, delle annotazioni delle fatture e simili. Se vi ricordate è quello che prevede l’applicazione (se del caso) di una ritenuta di acconot in fattura del 20% senza applicazione dell’Iva, al contrario per così dire del nuove regime delle nuove iniziative imprenditoriali o anche detto forfettino o forfettone (alcuni lo chiamano semplicemente regime fiscale forfettario).

Regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali (abrogato)

Nell’ambito della finanziaria per il 2000 è stato introdotto con l’articolo 13 della Legge 388 del 2000 il nuovo regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali che invece permetteva di scontare applicare una tassazione del 10% sul reddito imponibile e che potrebbe sembrare più conveniente del vecchio regime dei minimi e meno del nuovo regime fiscale dei minimi. Premetto che rispetto al vecchio regime dei minimi non sempre era meno conveniente in quanto nell’articolo dedicato proprio alla convenienza tra regime forfettario e minimi ne ho tracciato alcune differenze (prima tra tutte a mio avviso è che nel regime delle nuove iniziative produttive i contributi previdenziali non sono deducibili mentre nel regime dei minimi si).

Vantaggi e svantaggi del regime dei minimi

Più utile per cui parlare dei vantaggi e svantaggi dei regimi dei minimi, non dovete infatti pensare che sono convenienti in assoluto, anche se lo sono nella stragrande maggioranza dei casi.

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/vantaggi-e-svantaggi-del-nuovo-regime-dei-minimi-agevolazioni-ed-esenzioni/21280/

Vecchi regimi fiscali

Non voglio tediarvi a raccontarvi i vecchi regimi dei minimi come il regime fiscale super semplificato o quello delle attività marginali in quanto sono stati aboliti a partire dal 2007 e quindi inutile parlarne.

Nuovo regime dei Minimi 2012

Dal primo gennaio 2012 invece il legislatore fiscale nel Decreto Sviluppo ha introdotto il nuovo regime dei minimi 2012 che secondo il disposto normativo dovrebbe assorbire tutti i regimi forfettari di determinazione delle imposte irpef, Irap ed iva ma che al momento desta ancora qualche perplessità sulla reale portato di questo assorbimento e sulle modalità di applicazione. Anche questo abrogato per cui inutile parlarne a meno che non siate ancora finendo gli anni a disposizione.

Nuovo regime dei minimi 2015

Leggi la Guida al nuovo regime dei minimi

Altro discorso invece riguarda l’applicazione di una contabilità ordinaria e semplificata, opportunità questa, che viene concessa dal legislatore fiscale per agevolare i contribuenti che sviluppano fatturati e attività contenute e che giustamente dovrebbero essere sgravati da alcuni costi amministrativi.

Vi segnalo comunque una guida al nuovo regime dei minimi

Se volete aggiungere qualche argomento, dubbio, idea, potete scrivere un commento qui sotto.

 

6 Commenti

  1. era relativa al lavoro per il quale oggi sta richiedendo accesso al regime forfettario dei minimi?

  2. ho 50 anni, l’anno scordo non ho potuto lavorare tranne una fattura di 1000 euro. Posso rientrare nel regime forfettario. Grazie

  3. Salve,volevo farli una domanda rispetto al superamento dei ricavi,superiore a 30.000 euro.Lo ho superato en euro 5.000,che cosa cambia,quale penela.
    GRAZIE.

  4. Salve, sono un geometra, spiego la situazione:a 2 anni dall’inizio della mia attività, nel 2009 ho conseguito un utile di circa 35mila euro. Inizialmente ero in regime dei minimi. Volevo sapere se dopo essere uscito dai minimi per il superamento dei limiti del 2009 avrei potuto rientrarci? Perché mi è arrivata cartella esattoriale che mi chiede il modello IVA del 2010.La mia commercialista nn mi ha dato spiegazioni. Grazie

  5. Sincerità per sincerità, se il funzionario dell’agenzia delle entrate di sua comeptenza le ha detto (io me lo sarei fatto scrivere) di fare così e lei si fida ha fatto bene. Tuttavia da quello che mi dice, mi sembra di intravedere un’attività continuativa ed abituale che avrebbe dovuto indurre il funzionario dell’agenzia. Ma potrei sbagliarmi laddove mi dicesse che lei lavora per il condominio solo occasionalmente, ma è un pò in contrasto ed illogico in quanto l’amministratore di per sè deve svolgere il suo lavoro continuativamente. Le consiglio di farsi dare dall’agenzia delel entrate eventuali riferimenti normativi o di prassi e giurisporidenza che la esimono dal non aprire una partita Iva. Ricordo che l’importo non è un parametro che individua l’obbligo o meno di aprire la partita iva (quello vale solo ai fini previdenziali).

  6. Ho 73 anni e amministro dal 2004 un solo condominio con reddito complessivo di circa 1500 euro l’anno, emettendo ricevute fiscali senza Iva, come allora suggeritomi da funzionario dell’Agenzia Entrate; chiedo se,a fronte del nuovo regime dei minimi,dal 2012 sorgono anche per me nuovi adempimenti (come l’apertura di partita Iva), per poter continuare a tenere l’amministrazione del condominio.Oppure se posso continuare con lo stesso sistema della ricevuta, dato l’esiguo reddito conseguito dalla attività.
    Grazie per la eventuale cortese risposta.

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