Redditometro come difendersi dai controlli e Accertamento dell’Agenzia delle Entrate
Con il nuovo redditometro 2011 introdotto con il Decreto Anticrisi (cfr DL 78 del 2010) al fine di combattere la lotta all’evasione partendo dal principio che quanto hai speso nel corso dell’anno è quanto dovresti aver dichiarato nel modello di dichiarazione 730 o unico introducendo poi dei correttivi. Il punto fondamentale risiede nella modifica dell’articolo 38 del DPR 600 del 1973 ossia il testo unico dell’accertamento e che di fatto attribuisce al contribuente l’onere di provare che le spese che sono state sostenute sono riconducibili a redditi tassati o esenti e non a somme non dichiarate o in nero. Mi immagino che per un libero professionista o una persona fisica questo possa essere difficile da comprendere in quanto già quando inizio a parlare di redditi tassati o esenti mi immagino che possa storcere il naso. Cerchiamo di parlarne in modo più semplice per capire anche come difendersi rispetto all’invito al contraddittorio da parte del fisco.
Processo di accertamento da redditometro in sintesi
Detto in poche parole laddove i vostri consumi ricostruiti sulla base degli indici definiti dall’agenzia delle entrate generino un reddito superiore al 20% rispetto a quello che avete indicato voi nella dichiarazione dei redditi, l’agenzia delle Entrate vi invierà una comunicazione nella quale dettaglierà le voci che generano un reddito stimato non compatibile con le risultanze della vostra dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico. A questo l’agenzia delle entrate dovrà fare seguito un invito a comparire presso gli uffici per fornire spiegazioni. Successivamente qualora crediate che l’Agenzia delle Entrate abbia ragione avrete tempo fino al 31 settembre del secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento per presentare una dichiarazione integrativa indicando la maggiore imposta e pagando delle sanzioni ridotte al 12,50% rispetto alla maggiore imposta a titolo di sanzione, ben più bassa della sanzione del 30% che potrebbe derivare dalla cartella di pagamento.
Esistono due famiglie di indictori della capacità contibutiva del soggetti che sono divisi in indicatori della capacità contributiva derivanti dal possesso di beni o pagamento di servizi come appunto il possesso di imbarcazioni, auto, cavalli da corsa e altri ed un altra famiglia di indicatori relativi alle spese per incrmeenti patrimoniali come il possesso di rendite finanziarie, azioni, partecipazioni, quote ed obbligazioni, finanziamenti e anche conferimenti in società .
Cosa fare se ci notificano un accertamento sintetico ex art. 38 da redditometro
Consiglio pertanto che laddove dopo questo articolo non vi vengono spunti per difendervi dal redditometro e dalla richiesta di esibizione della documentazione e di informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate di procedere al più presto alla predisposizione di una dichiarazione integrativa con il versamento contestuale delle maggiori imposte e sanzioni ridotte.
Tuttavia una volta che siete stati invitati dall’Agenzia delle Entrate è sempre meglio produrre della documentazione che può servire a difendervi da una ricostruzione penalizzante per voi. In che modo…
Prima regola d’oro è mantenere copia della documentazione di acquisto dei beni o servizi che formano il monte delle vostre detrazioni/deduzioni o per l’acquisto si auto o simili, in quanto potrebbero addirittura disconoscervi le agevolazioni. Al fine anche di scongiurare una eventuale maggiore ricostruzione del fisco rispetto alla spesa effettivamente sostenuta nel periodo di imposta. Ricordate che nell’accertamento del contribuente persona fisica governa un criterio di cassa pertanto dovrete considerare solo le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente (mi viene in mente un acquisto a rate). Quello che dobbiamo cercare di fare è di smontare la ricostruzione del reddito contestando la legittimità del metodo con cui si è arrivato a quella quantificazione (spesso non risponde proprio a realtà solo che non sappiamo come spiegarlo), oppure anche semplicemente portando quegli elementi che abbattono quel valore in virtù di elementi che il fisco non conosce.
Potete vedere le spese rilevani consultando l’articolo dedicato al redditometro e spese sotto il controllo del fisco.
Quella più immediata di difesa è la presenza di liquidità sul conto corrente bancario all’inizio dell’anno di imposta oggetto di accertamento e di cui se ne abbia la piena e tale da giustificare  le spese sotto controllo del fisco. All’agenzia delle entrate, come ho visto fare per tale motivo accerta direttamente due anni di imposta in modo tale che va a controllare anche l’anno precedente come si è formata la liquidità sul conto corrente se attraverso ricavi non dichiarati o tassati. Questa non è una previsione assurda in quanto viene prevista dallo stesso articolo 38 del DPR n. 600 del 1973.
L’onere della Prova non sempre a carico del contribuente
Rispetto al rpoblema ellonere della prova inoltre a mio avviso questa graverà solo sui beni che formano oggetto degli indici redditometrici esplicitamente evidenziati dalla tabella ministeriale, per cui per gli altri invece si dovrebbe parlare di onere a carico dell’agenzia. Questo perchè mentre lo sforamento del limite del 20% in presenza di auto, residenze e tutti gli altri elementi indicati determinerebbe una presunzione legale relativa il cui onere è a carico del contribuente, nel caso di altri elementi non disciplinati  si parlerebbe di presunzione semplice e come tale andrebbero valutati quegli indizi di gravità precisione e concordanza che il giudice dovrà valutare.
Altra motivazione come abbiamo visto è che le somme che le spese che sono state effettuate per l’acquisto di una macchina o di na casa o altro sono frutto di redditi che hanno già subito una tassazione a monte come nel caso di redditi di capitale derivante per esempio dal possesso di titoli di stato, fondi comuni di investimento, e altri che sono soggetti alla ritenuta d’acconto al momento della loro percezione o maturazione e che come tali “entrano” sul conto in banca senza poi essere tassati in unico, de facto aumentando la capacità reddituale del contribuente. In questi gironi per esempio si parla di deposito di titoli ed imposta di bollo, anche quelli sono un esempio del genere.
Oppure possiamo avere dei redditi di fabbricati per esempio come quelli derivanti dai canoni di affitto o locazione che entrano nel modello unico in misura inferiore rispetto a quella percepita: è il caso della decurtazione forfettaria del 15% o del 25% prevista esplicitamente dal Tuir e che non so di preciso se il Fisco, seppur indicata nel modello unico sia in grado di calcolare invece nella reale misura in cui alimenta la capacità reddituale del contribuente.
Sempre sul versante dei redditi derivanti dagli immobili potremmo addirittura trovarci in una situazione peggiore: mi viene in mente anche la vendita di un fabbricato da parte di persona fisica trascorsi i 5 anni dal possesso oppure la cessione di terreno agricolo che non diviene reddito tassabile in capo al contribuente pertanto entrerà come provento sul conto corrente bancario ed il fisco non potrà dire nulla perchè neanche li indichiamo nella dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico.
Poi ci sono i redditi che sono soggetti a tassazione separata che sono quelli indicati nell’articolo 17 del Tuir e a quelli che si riferiscono a questo o quelli che scontano un’imposta sostitutiva per esempio quelli derivanti dal regime dei minimi o altri. Per quello che concerne i redditi soggetti a tassazione separata vi posso segnalare a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività gli emolumenti arretrati per prestazioni di  lavoro  dipendente, riferibili ad anni precedenti, le indennità  percepite per  la  cessazione  dei  rapporti  di collaborazione coordinata e continuativa, o anche le indennità di mobilità o le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni. Ma ce ne sono altre pertanto vi consiglio di leggere direttamente l’articolo di riferimento e quelli ad esso collegati.
Le indagine finanziare non fanno parte dell’accertamento
Alcuni hanno la convinzione che mostrare estratti conto o la richiesta alle banche delle movimentazioni finanziarie sia un passo automatico a seguito del redditomentro o accertamento sintetico ma non è così. Il Fisco ha la possibilità di intensificare i controlli oltre al redditometro, ma non può in sede di redditometro esigere la documentazione bancaria.
Fattispecie particolari
Per esempio nella dichiarazione dei redditi del professionista titolare di redditi di lavoro autonomo possiamo avere anche delle componenti di costo a cui non corrispondono dei veri e propri esborsi o utilizzi di liquidità come nel caso degli ammortamenti dei beni strumentali (auto o studio, ecc) oppure gli accontamento al Fondo TFR oppure le svalutazioni dei crediti verso la clientela o altre.
Il contribuente può anche dire che il finanziamento è avvenuto con la capacità reddituale di altri soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, che sia frutto di una donazione ma sarà meglio che tale elementi siano dimostrabili con estratti conto bancari.
L’invito al contraddittorio è obbligatorio pena la nullità dell’atto da far valere in contenzioso
Altra modo per difendersi si può avere nel caso in cui l’agenzia delle entrate non abbia provveduto al precedente invito al contraddittorio da parte del contribuente che renderebbe nullo l’accertamento essendo previsto con carattere di obbligatorietà . L’obbligatorietà è stata espressamente prevista con il DL n. 78 del 2010 o decreto anticrisi. Quello che direte potrà essere usato contro di voi in giudizio (:-)nel senso che al momento del contraddittorio o in sede di invio delle informazioni quello che metterete a disposizione dell’agenzia delle entrate costituirà un elemento di prova in un ipotetico giudizio futuro. Nonostante questo essendo nella facoltà dell’agenzia delle entrate non procedere al successivo accertamento ed essendo previsto che la successiva esibizione in giudizio di elementi richiesti in sede di invio delle informazioni e non presentati, non è valida cercate di riflettere sulle possibili scelte che avete a disposizione.
Spesso le spese sono sostenute grazie ai regalie e donazioni dei parenti
Spesso quello che compriamo, le nostre spese straordinarie, le colf o donne di servizio, inutile negarlo, sono pagate dai genitori per chi ancora fortunatamente li ha e capita che quelle spese sono inserite comunque nel 730 e che come ora saprete vanno ad alimentare il calcolo del redditometro. In effetti l’agenzia delle entrate deve recepire questo genere di osservazioni ma in questo caso potrà allargare l’accertamento anche al familiare o terza persona che ha effettuato il regalo o la donazione.
Acquisto della casa per il figlio da parte dei genitori, del padre o della madre
Un caso a parte merita l’acquisto della casa al figlio da parte dei genitori padre o madre che merita un trattamento fiscale a parte ed una discussione a parta in qaunto è salva.
Presentare ricorso contro il redditometro Se vi è stato notificato un accertamento con il redditometro e volete presentare ricorso potete scrivere all’indirizzo info@tasse-fisco.com. Tale strumento deve essere perfezionato perchè a mio avviso vi sono spazi per ribadire l’errata ricostruzione automatica del reddito presunto insieme ad altri elementi giuridici rilevanti.
Leggete anche gli articoli correlati navigando tra gli articoli in modo da trovare altri spunti di riflessione.
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Auto e Redditometro


Salve una cosa non mi è chiara se io vendo un immobile che mi fa reddito ma che non viene messo nella denuncia dei redditi perchè non tassabile, come può essere una casa, questa mi salva dal fisco?
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LikeCi crede se le dico che a menon è chiara la domanda? Ci provo. Se il suo immobile non le fa reddito mi sembra strano, nel senso che se gli immobili fanno reddito ma per esempio nel caso delle abitaizoni principali poi sono beneficiano della detrazione. Se vende ll’immobile questo evento, se accaduto prima del sosteniemnto della spesa che le contestano, genererà una capacità reddituale che molto probabilmente, più che compeneserà la spesa effettuata. Se sia più corretto considerare necessaria prima la vendita del sostenimento della spesa è qualcosa che mergerebbe solo in sede di richiesta di informaizoni da parte del fisco, perchè dalla dichiarazione dei redditi non emergerebbe. Mi risutla difficile tuttavia pensare che se il fisco, supponiamo, vede nella sua dichiarazione o da altre forme di informazioni che lei ha acquistato nell’anno di imposta una porsche e nello stesso anno si è venduto una abitazione, non credo verrebbe a controllarla in quanto saprebbe che potrebbe attaccarla solo se vedesse che la porsche è stata acquistate in data anteriore con fodni non dichiarati. Ma per un discorso di convenienza prima il fisco va a scovare quelli che si comprano la porsche e dichiarano 30 mila euro nel 730. Con questo non voglio dire che è immune ma solo che rientrerebbe in una bacino di contribuenti che sarà controllato in un seconod momento in quanto oltre alla spesa ha incassato anche dei proventi dalla vendita dell’immobile.
Altro discorso potrebbe essere se l’immobile era all’estero e non era dichiarato e l’ha venduto.
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LikePenso che il signore si riferisce al fatto che la vendita dell’immobile, generi o non generi plusvalenza; o quantomeno sia venduto un immobile ad un valore al di sotto del valore catastale. in tali ipotesi come difendersi dal fisco ?
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LikeHo scritto proprio un articolo che fa al caso vostro e che parla del prezzo di vendita dell’immobile da applicare nell’atto di acquisto per essere al riparo dal redditometro.
In quello trovate anche dei collegamenti agli articoli correlati in cui dovreste trovate anche il trattamento fiscale delle plsuvalezne sulla vendita di immobili. Vi consiglio anche di usare il motore di ricerca intenro al sito o le categorie che trovate sulla destra suddivise per area tematica.
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LikeVORREI SAPERE SE CON IL SISTEMA FISCALE, UN PENSIONATO CON UN REDDITO DI €6500.00, ANNUO ED AVENDO TITOLI COMPRATI CON LA BANCA X DEVE DICHIARARLI NEL MODELLO UNICO.
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