Partita Iva e conto corrente dedicato per l’attività del professionista

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

conto corrente dedicatoVediamo come si deve procedere nel caso di fatturazione ad una pubblica amministrazione o anche ad un privato nel caso questi richiedono l’apertura di un conto corrente dedicato per l’effettuazione del bonifico a fronte delle prestazioni che voi svolgerete nei loro confronti, in quanto questo ha generato dubbi e domande che forse richiedono la scrittura di un articolo dedicato
Vedremo così importanti chiarimenti per vedere obblighi e diritti delle parti.

Può accadere che abbiate effettuato delle prestazioni di servizi nel caso di pubbliche amministrazioni ma ho visto che può capitare a tutti che la stessa richiesta sia vincolata da società private.

Richiesta del CC dedicato dalla Pubblica amministrazione

Facciamo una distinzione in quanto nel caso di pubbliche amministrazioni la richiesta di indicare un conto corrente apposito per pagarvi non deve mettervi in allarme in quanto non dovrete fare altro che indicare gli estremi del conto corrente bancario che solitamente utilizzate per incassare le vostre somme spettanti in base alle fatture emesse.

Questo non significa che voi dovete aprire un conto corrente a parte per gestire la vostra attività libero professionale in quanto seppur paventato nel corso degli anni passati, l’entrata in vigore della norma che avrebbe obbligato i professionisti a gestire tutta l’attività con una contabilità separata, non è mai entrata in vigore per la gioia di molti di voi.

In questo modo si viene a configurare un utilizzo promiscuo del conto corrente bancario o postale delle professionista o meglio la scelta dell’apertura il nuovo conto è libera ed indipendente dai voleri dei vostri clienti. In sintesi quindi è concesso l’utilizzo promiscuo dei conti correnti del professionista sia per fini privati che per fini lavorativi confondendo così le finalità con le quali si possono utilizzare.

Richiesta del CC dal privato cliente

Eventuali richieste che possono effettuare vostri clienti privati sono per lo più riconducibili a quella di effettuare un censimento delle anagrafiche interne all’azienda e per ottimizzare i tempi di pagamento e riduzione dell’operatività delle loro uffici amministrativi,  oltre che aggiornare periodicamente l’anagrafica sulla base delle informazioni che dovessero pervenire dall’esterno su di voi come per esempio la Camera di Commercio o dalla centrale dei protesti o dei rischi o da altri provider di informazioni.

Tuttavia laddove vi dovessero richiedere un conto corrente dedicato non farebbe altro che indicare il vostro conto corrente e il titolare del conto legittimato ad operare sullo stesso.

Le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Riporto l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie, nonche’ delega al Governo in materia di normativa antimafia- che recita:

1. Per assicurare la tracciabilita’ dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche’ i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu’ conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa’ Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche’ alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del ((bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.)) ((1))

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche’ quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a ((1.500 euro)), relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. ((L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilita’ delle operazioni, in favore di uno o piu’ dipendenti)). ((1))

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante ((bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilita’ dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della societa’ Poste italiane Spa, il CUP puo’ essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento)).

((7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia’ esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche’, nello stesso termine, le generalita’ e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi’, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita’ assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita’ finanziaria di cui al presente articolo ne da’ immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.))

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita’ assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui alla presente legge. ((1)) ((9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.)) ((1))

Altro esempio di normativa che ruotano attorno alle movimentazioni finanziare riguardano la legge sulle misure urgenti in materia di sicurezza contenute nella legge 17 dicembre 2010, n. 217 che ha convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

Fatturazione elettronica

Per quello che concerne l’emissione della fattura elettronica non dovrete preoccuparvi in quanto non parliamo quindi niente se non dell’emissione di un documento elettronico, volgarmente un file in formato “.PDF” che non deve spaventarvi.

La stessa fattura dovrà essere annotata entro in 15 giorni dalla data di missione come avviene per le fatture emesse in formato cartaceo per consentire la liquidazione dell’Iva nel mese o nel trimestre successivo. Non dovrebbe pertanto temere alcune verifiche partita Guardia di Finanza dell’agenzia delle entrate in quanto ciò che avviene con le dimissioni fatture cartacee è la stessa cosa che avviene con le fatture elettroniche.

Per questo sarà necessario avere un registro delle fatture emesse senza separata indicazione perché quelli messi in formato elettronico quelle messe formato cartaceo in quanto il principe da tenere in considerazione è sempre quello che vede l’obbligo da parte del contribuente essere in grado di fornire al momento della richiesta il registro e riprodurre la fattura.

Presumibilmente, la richiesta di un conto dedicato riguarda la necessità di osservare le disposizioni in materia di antiriciclaggio. In base alle disposizioni in vigore, tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti, bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Il conto corrente dedicato può essere utilizzato anche per operazioni non legate alla commessa pubblica.

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