Detrazione costi spese formazione 2022 2023 aggiornamento convegni corsi Master specialistici dei professionisti

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Aggiornato il 24 Agosto 2023

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La deduzione dei costi per le spese di formazione e aggiornamento dal 2017 cambia notevolmente rispetto al precedente regime; ai fini del calcolo del’Irpef e per le imposte a carico dei liberi professionisti titolari di partita Iva i costi sostenuti per l’aggiornamento professionale, la formazione, le rette pagate per la frequentazione di corsi specialistici, sono spese che devono essere analizzate ai fini:

  • della loro strumentalità per valutarne la deducibilità ai fini del reddito imponibile Irpef o di lavoro autonomo;
  • della loro inerenza per valutarne la detrazione ai fini Iva;
  • la loro strumentalità per valutarne la loro deduzione dal valore della produzione netta valida fini del calcolo dell’Irap.

Quali costi rientrano nell’ambito di applicazione e sono deducibili ai fini IRPEF

Iniziamo con il dire che i costi sostenuti dai titolari di partita Iva devono essere strumentali all’attività per cui un corso di cucina per un dottore commercialista o un avvocato non sarà deducibile dal reddito imponibile mentre lo sarà il corso di formazione specialistica su tecniche di valutazione aziendale o sul contenzioso tributario per fare qualche esempio. Lo stesso discorso vale per un cuoco che intendesse frequentare corsi di formazione sulle tecniche di redazione del bilancio d’esercizio anche se questo esempio mi sembra meno probabile del primo.

Soddisfatto il requisito della natura delle spese sostenute per la formazione possiamo andare oltre e considerare quali costi rientrano. Non rientrano invece le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi ri-addebitate in fattura.
In questo caso siamo avvantaggiati perchè qualsiasi corso, master, convegno, corso specialistico di formazione professionale, anche quelli seguiti presso l’ordine di appartenenza e a pagamento sono deducibili ai fini Irpef ma come anche tutti gli altri costi deducibili nel modello Unico che trovate nella tabella (Tabella Deduzioni e detrazioni 730 e mod.Unico).

Quanto posso portare in deduzione dall’Irpef sui corsi di formazione

La misura della deduzione è pari al 50% della spesa sostenuta, compresi eventuali costi di vitto e alloggio, sostenuti per la frequentazione. Nel caso di convegni o come nel caso di amici che hanno frequentato corsi all’estero la deduzione è stata alta e questo ha permesso loro di frequentare master di alto contenuto specialistico che altrimenti non avrebbero mai potuto frequentare.

Interessante ricordare quindi che saranno deducibili ai fini irpef anche le spese di Hotel, alberghi e trasporto e vitto sostenuti per questi corsi, quindi mantenete copia di tutte le spese che sosterrete perchè saranno deducibili dal vostro reddito imponibile irpef. Bisogna semre ricordarsi di mantenere copia dell’esborso effettuato compresa fattura o ricevuta fiscale ai fini di un accertamento fiscale futuro che potrebbe esserci in quanto questi corsi costano molto e spesso abbattono notevolmente il reddito imponibile destando attenzione.

Tuttavia giova ricordare che dopo il recepimento della direttiva comunitaria che impone la non limitazione alla detrazione dell’Iva sulle spese di vitto e alloggio, per esigenze di gettitto il legislatore è intervenuto mitigando il regime di deducibilità dei costi ai fini dell’Irpef del 25% per le sole spese di vitto e alloggio per cui in larga misura ristoranti e alberghi. In tal senso quindi dovremmo avere una doppia limitazione che si esplicita nel prendere il costo e calcolarne la metà ossia il 50%; successivamente su questo importo calcolare il 75%.

Anche l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le spese alberghiere e di ristorazione per la partecipazione a convegni,  congressi o eventi simili sono deducibili nella misura del 75 per cento ma limitatamente al 50 per cento per cui per calcolare l’effettiva deduzione (pari come vedrete alla fine dei conti al 37,5%) si fa il 50 per cento del 75 per cento del costo sostenuto dal professionista.

Novità 2017

Dal 2017 questa limitazione non sarà più valida per cui i costi di formazione potranno essere detti integralmente comprese quelle di viaggio e soggiorno ma viene introdotta una limitazione nel costo sostenuto.

Tale limite ammonta a 10 mila euro per anno di imposta. Al di sopra di tale limite il costo si renderà totalmente indeducibile ai fini dell’irpef. Ai fini Iva il punto è dubbio in quanto non esiste una specifica limitazione per cui servirebbero ulteriori chiarimenti in tal senso per poter verificare se l’inerenza Iva non viene intaccata da questa limitazione.

In assenza di chiarimenti sono dell’avviso che la detrazione Iva non subisca tale limitazione.

Per le spese sostenute fino al 2016 invece vi dovrete rifare al previgente regime che trovate qui ampiamente descritto e che prendeva all’articolo 54, comma 5, del Tuir la deducibilità Irpef parziale del 50% per le «spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno

Sull’inerenza di queste spese non pare ci fossero margini di discussione e, considerato che nel reddito professionale tutte le spese inerenti, documentate e sostenute sono, per ciò stesso, deducibili (salvo precise deroghe previste all’articolo 54 del Tuir), l’integrazione normativa pare più un chiarimento che una novità.

Spese di formazione deducibili ai fini IRAP

Anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive i corsi di formazione e aggiornamento saranno deducibili dal valore della produzione netta nella misura del 50% del costo sostenuto comprese sempre le spese di trasferta, vitto e alloggio sostenute per la frequentazione.

AI fini Iva sono detraibili le spese per i Master di formazione

Ai fini della detrazione Iva sulle fatture di acquisto ricevuta dalla società che presta i servizi l’iva assolta potrà essere portata in diminuzione dell’erario conto Iva. Tuttavia il discorso non può estendersi alle spese sostenute per la somministrazioni di alimenti e bevande e quindi l’Iva del 4% sul vitto non sarà detraibile. Al contrario sulle spese di alloggio invece si, la detrazione è permessa.

Dottorati di ricerca

Vi consiglio di leggere inoltre l’approfondimento dedicato ai corsi di formazione privati e quelli sostenuti per i dottorati di ricerca leggendo la circolare ministeriale 101 del 2000 e quella riferita ai dottorati ossia la risoluzione ministeriale  11 del 2010.

Deduzione abiti da lavoro, vestiti, borse etc

Potete leggere il nuovo articolo dedicato alla possibilità di portare in deduzione i costi sostenuti per l’acquisto di abiti, vestiti, scarpe, borse etc.

Novità

Dal DDL 2233 in Senato detto anche Job Act del Lavoro Autonomo in cui dovrebbe essere confermata la possibilità di dedurre il 100% delle spese sostenute, entro il limite annuo di 10 mila euro per:

  • spese per l’iscrizione a master
  • corsi di formazione
  • corsi di aggiornamento professionale
  • spese di iscrizione a convegni e congressi.

Articoli di approfondimento:

Compilazione Modello Unico per la dichiarazione dei redditi

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