Contributi INPS per Lavoratori e Imprenditori Agricoli Autonomi: quando scattano

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

inps ufficiVediamo come quando è obbligatorio versare i contributi per i lavoratori Agricoli Autonomi e come si verifica la fascia di esenzione. Vedremo quindi come si effettua il calcolo della base imponibile e quali sono le scadenze da rispettare per il versamento con modello f24 per non incorrere in sanzioni amministrative.

Definizione Imprenditore agricolo

Chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura ed allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, o le acque dolci, salmastre o marine.

Gli imprenditori agricoli autonomi si dividono in:

  • Coltivatori diretti
  • Imprenditori agricoli professionali
  • Lavoratori agricoli associati

La peculiarità dell’imprenditore agricolo, quindi, è data dal particolare contenuto del tipo di attività economica organizzata e mirata alla produzione di beni.

Coltivatori diretti

Sono piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi , in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti. e/o all’allevamento e attività connesse.

In questo ambito, l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali, è nata con la legge 1047/57 successivamente modificata dalla legge 9/63 e dalla legge 233/90.

Imprenditori agricoli professionali

Con l’emanazione della legge 233/90, la tutela previdenziale è stata estesa anche agli imprenditori agricoli che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non potevano essere inquadrati come Coltivatori diretti.

A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell’ IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE – (IATP), al soggetto che si dedicava con professionalità all’organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi.

Su tale figura è poi intervenuto il D.Lgs 99/2004 che ha modificato la precedente normativa istituendo la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE – (IAP) estendendone l’applicabilità anche ai soci di società agricole.

Pertanto, attualmente, viene considerato IAP colui che,in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all’attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99)

Lavoratori agricoli associati

Sono coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa scaturenti da contratti di mezzadria, colonia e soccida. Detti contratti con l’entrata in vigore della legge 203/82 sono stati vietati e pertanto sono in via di estinzione.

I Requisiti per ciascuna categoria

Coltivatori diretti
Affinché vi siano i presupposti per l’iscrizione alla gestione devono combinarsi i seguenti requisiti:

Requisiti oggettivi:
il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell’azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue ed il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell’azienda.

  • Soggetti minori
    In precedenza nell’ambito del lavoro autonomo l’iscrizione nella gestione, in particolare nella categoria dei coloni e mezzadri, poteva decorrere dal compimento del 12° anno di età ( D.Lgs. 212/46). Successivamente la materia è stata modificata dalla Legge n. 977/67 sulla tutela del lavoro minorile che considera tale il soggetto “che non ha compiuto il 15° anno di età e che è ancora vincolato all’obbligo scolastico con riferimento al ciclo d’istruzione della scuola media.
  • Collaborazione occasionale.
    Può essere esercitata da parenti ed affini, entro il 3° grado, del Coltivatore Diretto per tutto il ciclo produttivo delle coltivazioni praticate. Tale collaborazione deve essere occasionale o ricorrente di breve periodo, solidale ed in gratuita salvo il rimborso di spese per mantenimento ed esecuzione dei lavori. Pertanto ove ricorrono detti requisiti la collaborazione occasionale non comporta alcun obbligo contributivo nei confronti degli Enti Previdenziali.

Imprenditori agricoli professionali

Fino alla data del 22 aprile 2004 l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo era di competenza dell’Inps. Dal 06 maggio 2004 (D.lgs 99/2004) tale accertamento e riconoscimento viene demandato alle Regioni. L’Inps ha comunque la facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all’inquadramento aziendale ai fini dell’imposizione contributiva.

N.B.: L’imprenditore agricolo professionale non è assicurato ai fini INAIL in quanto non partecipa direttamente alla coltivazione o allevamento aziendale.

L’ISCRIZIONE

Il lavoratore agricolo autonomo deve essere iscritto negli elenchi nominativi del Comune ove è ubicata la maggiore estensione dei terreni, e se i terreni occupano il territorio di più comuni, appartenenti anche a province diverse, la competenza è attribuita alla Sede Inps ove fa capo il Comune con la maggiore estensione dei terreni.

La comunicazione di inizio attività dell’impresa (CD o IAP) deve essere effettuata obbligatoriamente attraverso il canale di ComUnica dal 30/04/2010.

La domanda deve essere presentata sui modelli predisposti e nei seguenti termini:

  • Iscrizione alla gestione previdenziale viene presenta entro 90 giorni dall’inizio dell’attività che decorre da data certa (atto di compravendita, contratto di affitto o comodato, termine di precedente attività lavorativa ecc.).
  • Variazione nella composizione del nucleo familiare o del domicilio, della superficie, della coltura o del reddito dei terreni condotti, dei capi di bestiame allevati , entro 90 giorni dall’avvenuta variazione.
  • Cancellazione entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività causata dalla mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi; decesso, cambio di attività, vendita dei terreni, ridotta capacità lavorativa ecc.

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

Fasce di reddito

Con la L. 233/90 il sistema di calcolo dei contributi è variato con la nascita della contribuzione legata al reddito agrario prodotto dai terreni dichiarati .Detto importo è desumibile dagli atti d’acquisto, dai certificati catastali o calcolato secondo tabelle pubblicate con decreto ministeriale. In particolare sono stabilite 4 fasce di reddito agrario la cui collocazione al momento della iscrizione dà la misura dei contributi previdenziali. In corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l’azienda viene riconosciuto un numero di giornate che viene moltiplicato per il reddito convenzionale individuale, stabilito annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (per il 2009 è di euro 48,98).

Viene così calcolata la base imponibile su cui si applicano le aliquote contributive che sono ridotte per i soggetti che hanno meno di 21 anni e per quelli che possiedono l’azienda in zone montane o svantaggiate

Il D. Lgs.146/1997, a partire dal 01/07/97, ha rideterminato le fasce di reddito, abbassandone il limite massimo di ogni fascia, che attualmente sono le seguenti:

Limiti massimi delle fasce di reddito agrario
FASCE DI REDDITO AGRARIO DLGS 146/97 Coefficiente di moltiplicazione per il reddito medio convenzionale
1 Da 0 a 232,40 156
2 Da 232,41 a 1.032,91 208
3 Da 1032,92 a 2324,05 260
4 Oltre 2324,06 312

N.B. In agricoltura la contribuzione è unificata in quanto i contributi INPS e INAIL vengono accertati e versati in unica soluzione all’INPS.

QUANDO SI VERSA

Il pagamento dei contributi agricoli avviene tramite modello F24, con causale LAA, importi predefiniti e suddivisi in 4 rate inviati direttamente ai contribuenti. Le date di scadenza sono:

  • 1° rata 16 luglio
  • 2° rata 16 settembre
  • 3° rata16 novembre
  • 4° rata 16 gennaio (dell’anno successivo).

N.B. L’accredito dei contributi annui non è frazionabile, pertanto, avverrà solo dopo il versamento di tutte le quattro rate

PARTICOLARITÀ

Società agricole

Soci di Società e Cooperative

Fonte: sito INPS (che devo dire è fatto sempre meglio per cui ne consiglio la navigazione)

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