Codici Tributo Contribuenti Minimi: nel modello F24 il pagamento dell’Imposta

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Pronti i nuovi codici tributo per i contribuenti minimi che aderiscono al nuovo regime fiscale per i lavoratori in mobilità e gli under 35 (e anche over) per il pagamento con modello F24 dell’imposta sostitutiva.

Il pagamento di tale imposta sostitutiva vi libera dal versamento dell’irpef sui redditi percepiti dall’attività per la quale avete richiesto di aderire al regime dei nuovi minimi (o state adottando il famoso comportamento concludente), e dall’Irap, dalle addizionali regionali e  comunali.

I codici tributo da utilizzare: Acconti saldo

I nuovi codici tributo dei contribuenti minimi istituiti con la risoluzione 11 giugno 2015, n. 59 sono:

Primo Acconto Contribuenti minimi (non quello della Legge 190 del 2014)

il codice tributo 1793, per il versamento dell’acconto dei minimi che si verserà entro il 16 giugno del primo anno di accesso (salvo proroga al 9 luglio 2012) prendendo sempre come riferimento per le modalità di calcolo le logiche previste per l’acconto Irpef  acconto prima rata laddove ne abbiate bisogno (mi riferisco al metodo previsionale se non avete la base di calcolo dell’anno precedente);

Secondo acconto contribuenti minimi (non quello della Legge 190 del 2014)

Poi avete il codice tributo 1794 per il versamento del secondo acconto di novembre o seconda rata o in unica soluzione.

Saldo contribuenti minimi (non quello della Legge 190 del 2014)

Sempre a giugno poi avremo anche il codice tributo 1795 per il versamento del saldo delle imposte dovute dai contribuenti che aderiscono al nuovo regime fiscale dei minimi. Con Risoluzione 127 del 2009 il versamento dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo del codice tributo 1800. A tal proposito potete leggere la Risoluzione Codice Tributo Minimi 127 2009.

Contribuente per imposte proprie Contribuenti minimi – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, dpcm 21/11/2011 1797 –  Codice Tributo 1797
Contribuente per imposte proprie Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi – acconto prima rata – art. 1, commi da 96 a 117, l. n. 244/2007 – risoluzione n. 143/e del 08/06/2009 1798 – Codice Tributo 1798
Contribuente per imposte proprie Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi – acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, commi da 96 a 117, l. n. 244/2007 – risoluzione n. 143/e del 08/06/2009 1799  – Codice tributo 1799
Contribuente per imposte proprie Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi – saldo – art. 1 commi da 96 a 117, legge 244/2007- risoluzione n. 127/e del 25/05/2009 – Codice Tributo 1800

Come si compila il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva

I codici tributo sopra evidenziati andrano inseriti nella sezione erario nella colonna importi a debito versati. L’anno rappresenta l’anno a cui il versamento si riferisce. Se inoltre vi state avvalendo del versamento a rate nella colonna rateazione dovrete inserire il numero delle rate nel formato NNRR dove NN rappresenta il numero della rata in pagamento e RR il numero complessivo delle rate, se invece il versamento è effettuato in un’unica rata nel campo rateazione andrà inserito 0101.

Le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione). Con l’entrata in vigore dell’articolo 4, comma 5 lettera i) del Decreto legge n. 16/2012 (introdotto in sede di conversione dalla legge 26 aprile 2012 n. 44) i contribuenti hanno la possibilità di versare l’acconto dell’IMU dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in due rate (scadenza il 18 giugno 2012 e il 17 settembre 2012), mentre il versamento del saldo è previsto in unica soluzione (scadenza il 17 dicembre 2012).

Casi particolari

Nel caso della rettifica detrazione Iva è istituito il nuovo codice tributo 6497 per la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2 del DPR 633 del 1972 IVA. Nel modello F24 il codice tributo va inserito nella sezione erario con indicazione dell’anno di imposta per il quale è stata operata la rettifica, ossia dell’anno precedente a quello di applicazione del regime, espresso nella forma AAA.

Vi segnalo anche quelli per il regime fiscale di vantaggio (non quello della Legge 190 del 2014)

La risoluzione 52 del 2012 dell’agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare con il modello F24:
– 1793 denominato: Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Acconto prima rata;
– 1794 denominato: Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Acconto seconda rata o in unica soluzione;
– 1795 denominato: Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Saldo.
I codici tributo sono esposti nella sezione Erario del modello F24, con l’indicazione dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.

Ai fini della corretta esecuzione dei versamenti  si precisa, quindi, che è ora necessario indicare nella delega di pagamento F24 il numero di rate scelto dal contribuente per il pagamento di giugno (1 o 2 per l’acconto nel formato rispettivamente 0101 e 0102).

Le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione). Vi ricordo inoltre tuttavia che se non avete indicato le banche o le poste devono accettare il modello F24 perchè considerate comunque corrette.

Riferimento normativi: risoluzione n. 52 del 2012 dell’agenzia delle entrate per il regime denominato dell’Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011 oltre la 127 del 2009.

Vi segnalo poi la guida sui contribuenti minimi di taglio pratico (in vendita la GUIDA COMPLETA in formato PDF!)

Vi segnalo inoltre se state passando al regime ordinario l’articolo dedicato anche ai codici tributi dei lavoratori autonomi ordinari

Vi ricordo che

Oggi esistono due regimi agevolati che sono:

  1. Il regime dei minimi con aliquota al 5% (potete aprirlo solo fino al 31 dicembre 2015)
  2. Il  nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15% (5% dal 2016)
    Il Legislatore interviene modificando questo e allineandolo parzialmente a quello inferiore, per cui in teoria dovremmo parlare di regime forfettario anche se molti lo chiamano regime dei minimi :-)

Potete leggere a tal proposito l’articolo dedicato al nuovo regime forfettario dei contribuenti minimi 2016.

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