Dal primo gennaio 2011 i leasing immobiliari o locazioni immobiliari sono caratterizzati da alcune novità introdotte con la finanziaria 2010 (Legge 220/2010) in materia di regime fiscale applicabile ai contratti, all’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing, all’imposizione connessa al riscatto, alla responsabilità solidale dei soggetti coinvolti nel pagamento delle imposte, alle  modalità di stipula del contratto di leasing, riscatto e imposte ipotecarie e catastali.

Responsabilità solidale tra società di leasing ed utilizzatore dell’immobile
Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2010 soggetto obbligato al pagamento delle imposte ipocatastali e di registro o Iva era solo ed esclusivamente il soggetto che acquistava l’immobile (la società dio leasing) e non anche il soggetto che prendeva in leasing l’immobile. Dal primo gennaio invece anche i soggetti che prendono il locazione finanziaria l’immobile saranno anch’essi obbligati al pagamento dell’imposte in modo tale da avere più soggetti da aggredire nel caso di mancato pagamento.

Questo vale anche nel caso di immobili da costruire o in corso di costruzione.

Per quello che concerne le modifiche nella disciplina della stipula del contratto di leasing immobiliare la registrazione cessa di diventare elemento obbligatorio da effettuarsi entro 30 giorni e diviene obbligatorio solo in caso di uso. Questo implica che il pagamento delle imposte di registro non è più obbligatorio ma sarà vincolato alla volontà ed al giudizio di convenienza di colui che prende in locazione il bene e che vorrà dare data certa all’atto e che raggiungeva somme cospique per patrimoni immobiliari considerevoli.

A quali immobili si applica la nuova displina fiscale
Il legislatore fiscale non ha previsto limitazione al trattamento fiscale sui nuovi contratti di leasing potendo in tal modo rientrare nell’ambito di applicazione sia gli immobili abitativi sia gli immobili strumentali

Trattamento fiscale per la società di Leasing
Sul lato della società di Leasing invece l’acquisto dell’immobile oggetto di futura locazione, che fino ai contratti stipulati al 31 dicembre 2010 trovava l’opportunità di ridurre del 50% il valore delle imposte in base al Decreto Bersani oggi sconterà imposte di registro ed ipocatastali o Iva in misura piena, fattispecie agevolativa questa che troverà applicazione solo nel caso in cui nelle parti prendano parte fondi immobiliari chiusi. La ratio del provvedimento mi sfugge come alcuni dei provvedimento che sembrano andare a tutelari gli interessi dei patrimoni immobiliari di pochi.

Negli ultimi anni i fondi immobiliari hanno goduto di agevolazioni fiscali significative e costituiscono un importante strumento di pianificazione fiscale per le grandi imprese ed i grandi investitori.

Il riscatto dell’immobile in leasing va a misura fissa
Saranno contenti i soggetti che decideranno di acquistare la titolarità al diritto di proprietà del bene al termine del contratto di leasing mediante esercizio dell’opzione laddove sia previsto un riscatto in quanto le imposte ipotecarie e catastali, registro andranno in misura fissa.

Disciplina transitoria per i contratti in essere al primo gennaio 2011
Per questa tipologia di contratti viene data facoltà per il pagamento di una imposta sostitutiva che prevede il versamento ridotto delle imposte nella misura del 4%.

Nel calcolo della rata del contratto di leasing sarà pertanto determinante, come in ogni contratti di leasing immobliare analizzare l’impatto fiscale connesso all’operazione e non solo, vi consiglio altresì di verificare quale potrebbero le vostre future decisioni di scelta economica, se intendete ragionare su un orizzonte di breve o di medio periodo.

In futuro cercherò di sviluppare un software in grado di calcolare la convenienza e l’impatto fiscale di una operazione di leasing immobiliare in modo.

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