Questa è una piccola guida fiscale alla previdenza complementare e sui fondi pensione che traccia la sintesi fissando alcuni concetti principale attraverso i rimandi alle altre guide fiscali di tasse-fisco sulla pensione con le novità 2011, il calcolo della pensione, la tassazione dei fondi pensioni, il regime delle detrazioni previsto per le quote versate ai fondi pensione, inpdap, la destinazione del TFR, le scelte di convenienza strategica da adottare per la massimizzazione dei risultati dall’investimento (obbligato nella pensione).

Come detrarre i frutti della previdenza complementare 
Da quando è entrata in vigore la Riforma della Previdenza Complementare a gennaio del 2007 noi lavoratori abbiamo scelto, o no, a chi affidare il nostro TFR. E’ a seconda di quella scelta che oggi facciamo i conti ai fini del prelievo fiscale, perché le prestazioni erogate dalla previdenza complementare sono considerate redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e, quindi, soggette allo stesso regime di tassazione. Ma ci sono dei risparmi legati alla deducibilità di questi redditi, e vedremo in questo post come approfittarne.

 Infatti, come vedremo più in dettaglio, la disciplina fiscale tocca:

  • la deducibilità  dal reddito dei contributi versati ai fondi (entro dati limiti)
  • il regime fiscale per le prestazioni erogate (rendita o capitale)
  • il finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi e del TFR.

Ma prima di entrare nel vivo dei risparmi con il fisco

 

Che cos’è la previdenza complementare e cosa conviene fare?

 Facciamo un passo indietro per spiegare brevemente la situazione: è un fatto che le pensioni che saranno pagate ai lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 saranno inferiori a quelle del passato. Le prospettive non sono rosee, lo sappiamo: già all’inizio degli anni 90 era chiaro a tutti il problema del contenimento della spesa pensionistica, infatti da dove prenderemo i soldi per le pensioni di domani? Da qui nasce la riforma della previdenza Complementare che darà accesso a una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria. La riforma della previdenza Complementare (Dl n. 252, 5 dicembre 2005) dà l’avvio ad un sistema pensionistico basato su due pilastri.

Primo pilastro è la previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) che assicura la pensione di base

Il secondo è costituito dalla previdenza complementare che, lo dice la parola stessa, eroga una pensione aggiuntiva.

E’ diritto di tutti i lavoratori la possibilità di mantenere un adeguato tenore di vita anche dopo il pensionamento, è la riforma è stata approvata per rispondere a queste esigenze. L’adesione alla previdenza complementare, pur non essendo obbligatoria, è quindi un‘interessante opportunità per garantire a noi pensionati di domani una vita senza preoccupazioni. Come ormai ci hanno spiegato i media, la fonte principale di finanziamento delle forme pensionistiche complementari è il Trattamento di Fine Rapporto (TFR, anche detto liquidazione).

Vediamo cos’è il TFR: è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente, si calcola accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda. Gli importi accantonati, poi, sono rivalutati al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat. Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui è percepito.

Scelta sulla destinazione del TFR

Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il TFR, che sta maturando lavorando di anno in anno, alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro.  

Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduto il 30 giugno 2007;

Per i lavoratori assunti in data successiva, il termine scade dopo sei mesi dall’assunzione.

Per effettuare la scelta sulla destinazione del proprio TFR si deve compilare e consegnare al datore di lavoro il modulo TFR 2 allegato al decreto del Ministero del lavoro 30 gennaio 2007. E’ importante sapere che, a partire dalla data di assunzione,  c’è un termine di sei mesi per consegnare il modulo al datore di lavoro, altrimenti si realizza un’adesione automatica ai fondi pensione tramite silenzio assenso. Inoltre, tutti i fondi pensione autorizzati dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) possono essere destinatari del TFR per la raccolta del risparmi previdenziale. Quindi, anche in questo caso, l’Autorità pubblica vigila e autorizza i fondi pensione cui i lavoratori possono aderire in forma collettiva o individuale.

Data la complessità del tema previdenza complementare  e considerando il fatto che è la prima volta che ne parliamo, preferiamo in questo post proseguire a parlare dei benefici fiscali  dell’adesione alle forme pensionistiche complementari e di riservarci di parlare dei vari tipi di previdenza complementare e di come si finanziano i prodotti nel prossimo articolo del nostro blog Guida al Lavoro e contributi.

Nel prossimo articolo troverete i vantaggi della previdenza complementare e dei fondi pensione

Guida Fiscale alla Pensione

TFR in Azienda o in un Fondo?

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