La riforma del Lavoro: tutte le novità su lavoro e previdenza per il privato e per il pubblico
La nuova Riforma dal lavoro 2010 che innova il Pacchetto Lavoro, o come viene spesso chiamato il nuovo Collegato Lavoro, dispone numerose novità a 360° in tema di lavoro e previdenza per i lavoratori dipendenti per coloro che hanno contratti di a progetto a tempo determinato e sostituzione maternità. Abbiamo avuto modo di parlare delle novità introdotte con la nuova manovra economica 2010 nell’articolo dedicato alla riforma delle pensioni2011 (vi ricordo che le parole in grassetto hanno i rimandi agli articoli di approfondimento).
Si tocca la disciplina sul lavoro sommerso e sulle sanzioni collegate, e soprattutto cambia la normativa per l’impugnazione dei licenziamenti, cosa che interessa tutti noi e che in questa guida può dare qualche consiglio utile per sapere come muoversi meglio tra le norme.
Vediamo ad esempio che la dove la Riforma del lavoro introduce novità: si parte dalla possibilità per un 15enne neolaureato e non di entrare in azienda come apprendista, ai certificati di malattia on line, alla possibilità di impugnare un provvedimento di licenziamento a livello stragiudiziale. Il nuovo Collegato lavoro, convertito in legge il 3 marzo 2010, prevede inoltre il ritorno dello staff leasing, la riforma della disciplina pensionistica sui lavori usuranti, il riordino delle sanzioni in materia di orario di lavoro e di sommerso.
La nuova disciplina poi, intensifica i controlli per evitare frodi contributive e si affronta il problema delle competenze in materia di sicurezza del lavoro.
Ecco alcune delle principali novità contenute nel nuovo “Pacchetto Lavoro”. A questa nei prossimi giorni dedicheremo passo passo dei singoli post utili per approfondire.
Nella guida qui sotto vi presentiamo una sintesi delle novità del Pacchetto Lavoro introdotto con la nuova riforma:
Orario di lavoro (articolo 7). Ridefinizione delle sanzioni per le violazioni della disciplina relativa alla durata media dell’orario di lavoro, al riposo settimanale, alle ferie annuali retribuite. Nel testo della riforma del lavoro però, si chiarisce che tutte le novità in arrivo possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali più rappresentative.
Aspettativa (articolo 18). Prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali private.
Pari opportunità (articolo 21). Ribadisce che le pubbliche amministrazioni debbono garantire parità tra uomini e donne e l’assenza di discriminazione, relativa all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Per realizzare questi principi e missioni, tutte le amministrazioni pubbliche, al proprio interno, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dovranno costituire un “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”.
Certificati di malattia (articolo 25). A decorrere dal 1° gennaio 2010, è introdotto il sistema di trasmissione della documentazione attestante la malattia sarà su supporto telematico.
Indennizzi aziende commerciali in crisi (articolo 35). Sancisce la possibilità di indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal citato D.Lgs. 207/1996, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
Disoccupati (articolo 36). Prevede che il ministero del Welfare possa disporre misure ad hoc per sostenere il reddito dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
Apprendisti a 15 anni (articolo 48, comma 8 ). Sarà possibile assolvere all’ultimo anno di obbligo di istruzione (cioè dai 15 anni di età) attraverso contratti di apprendistato, previa “la necessaria intesa tra Regioni, ministero del Lavoro e ministero dell’Istruzione, sentite le parti sociali”.
Collaborazioni coordinate e continuative (articolo 50). Prevede che in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro sia tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione.
Presto i nuovi post con le linee guida alle novità portate dalla Riforma del lavoro.
Articoli di approfondimento:
La Riforma delle Pensioni nella Manovra 2010

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