Naspi: novità, importi, tempi per l’indennità

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Last Updated on 4 Maggio 2023

naspi (indennità disoccupazione - assegno)Vediamo cos’è e come accedere al trattamento economico NASPI per coloro che hanno perso il lavoro e sono disoccupati ma anche per coloro che non ce l’avevano già da prima, come funziona, quali sono i requisiti da avere per accedere al beneficio e a quanto può ammontare questo ammortizzatore sociale. L’indennità denominata NASpI è un assegno di disoccupazione di recentissima introduzione (è stato, infatti, introdotto dal Governo Renzi nel 2015).

A chi è riservata la Naspi: chi può presentare la domanda

Questo sussidio è riservato a tutti coloro che hanno perso il lavoro in maniera involontaria, diventando disoccupati a tutti gli effetti. L’indennità di disoccupazione nel 2016, che tecnicamente si chiama proprio NASpI (ovvero Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) ha sostituito dal 1 Maggio 2015 la vecchia ASpI. L’introduzione ufficiale è avvenuta con il famoso Job Act.

Se può esservi di aiuto la ratio della norma è tesa ad escludere i casi di dimissioni volontarie o licenziamenti volontari tesi proprio a fruire dell’agevolazione economica.

I lavoratori che ne possono beneficiare sono quelli che lavorano presso un’azienda privata ed hanno perso il lavoro senza colpa, ovvero involontariamente. Per involontariamente si intende per motivi non riconducibili ad un proprio atto che sia andato contro disposti normativi o policy interne ossia il licenziamento non deve essere riconducibile ad una giusta causa.

A tal proposito vi segnalo alcuni articoli dedicati alle giuste cause di licenziamento per farvi un idea del tenore imposto dal legislatore per aprire e concludere procedure di licenziamento

Nello specifico, le categorie lavorative sono quelle degli apprendisti, dei soci di cooperative legati alle stesse da rapporti lavorativi subordinati, del personale con contratto di subordinazione, dei dipendenti della Pubblica Amministrazione con contratti di lavoro a tempo determinato.

Le novità introdotte nel 2016

Nel 2016, rispetto a quanto avveniva in passato con il vecchio indennizzo, la NASpI è stata oggetto di diverse novità, allargando (se così si può dire) i casi o le motivazioni per cui spetta quest’indennità di disoccupazione. Dal 2016 questa riguarda anche i lavoratori soggetti a licenziamento che hanno però accettato la conciliazione, per cui non impugneranno il provvedimento in base a quanto stabilito dall’articolo 1 comma 40 della Legge 92/2012.

La NASpI spetta, poi, anche a tutte le lavoratrici che si sono dimesse per giusta causa, ovvero durante la maternità. Si ricorda che tale lasso temporale può andare dai 300 giorni precedenti alla data prevista per il parto fino al compimento del primo anno di età del bambino. La NASpI, secondo i nuovi regolamenti, spetta anche a tutti i lavoratori che hanno subìto un licenziamento per motivi disciplinari. In questi casi, infatti, la decisione viene presa dal datore di lavoro e non è assolutamente detto che sia basata su motivazioni corrette. Rientrano nei casi di dimissione per giusta causa anche quelli di molestie di tipo sessuale sul posto di lavoro, di declassamento, di mobbing, di mancata corresponsione degli stipendi dovuti, della conciliazione volontaria in base a quanto stabilito dall’articolo 6 del Decreto Legge numero 23/2015.

Chi ha diritto effettivamente a quest’indennità?

Come detto, il requisito fondamentale risiede nella perdita involontaria del proprio lavoro. A questo requisito se ne deve aggiungere almeno un altro tra i tre indicati di seguito:

  • essere nella condizione di disoccupazione (in base all’articolo 1 del Decreto Legge numero 181 del 2000 e successive modifiche)
  • essere stati retribuiti per almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti alla disoccupazione
  • aver lavorato effettivamente 30 giorni dimostrabili nell’anno che precede la disoccupazione. Non per forza questi 30 giorni devono essere continuativi ma possono anche essere sparsi nell’arco dei 365 giorni.

Ultimamente sono state pubblicate delle novità riguardanti i diritti di colf e collaboratori domestici a percepire l’indennità di disoccupazione. Per questi lavoratori il minimo delle settimane contributive richieste è pari a 5, ovvero a 840 ore lavorate.

Chiarimenti:

Risoluzione consensuale

La Direzione Generale del Lavoro ha chiarito per esempio che nel caso in cui il lavoratore sia disoccupato a seguito di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prevista dall’articolo 410 Codice di procedura civile per le Società con meno di 15 dipendenti e che non rientrano nell’ambito dell’obbligo di conciliazione il trattamento Napsi potrà essere erogato come anche nel caso dimissioni per giusta causa del lavoratore e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Licenziamento con accettazione della conciliazione

Nei casi di Licenziamento con accettazione della conciliazione la circolare INPS n. 142 del 2015 ha chiarito che l’accettazione costituisce esclusivamente la rinuncia all’impugnativa del licenziamento, per cui sarà considerata come  disoccupazione involontaria e potrà accedere pertanto alla NASPI.

Licenziamento disciplinare

Nel caso di licenziamento disciplinare è intervenuta la circolare n. 142 del 29 luglio 2015 in cui è stato chiarito che la NASpI può essere riconosciuta anche ai lavoratori che sono stati licenziati per motivi disciplinari.

Posso aprire partita Iva mentre percepisco la NASPI?

Una domanda ricorrente è quella che pongono alcuni lettori in merito alla possibilità di lavorare mentre si percepisce l’assegno per lo più di lavoro autonomo o o anche con contratto subordinato e per verificare la permanenze nella NASPI si dovrà fare riferimento alla RAL o agli onorari riscossi in quanto se il reddito annuale è maggiore a quello  minimo previsto per la tassazione Irpef allora vi sarà la decadenza dalla Nastia meno che il rapporto di lavori non abbia una durata inferiore a sei mesi. Si decade ma si può rientrare qualora le condizioni che hanno portato alla decadenza cessino di esistere.

Nel caso in cui invece il reddito annuale sia inferiore a tale soglia si dovrà effettuare una comunicazione all’INPS  entro trenta giorni dall’inizio dell’attività comunicando anche il reddito annuo previsto, la durata prevista e il datore di lavoro.
Per tali fattispecie è prevista comune una riduzione del trattamento intorno al 20%.

Quanto durerà la NAPSI

In merito alle tempistiche, è possibile definire per quanto tempo si può effettivamente usufruire dell’assegno di disoccupazione 2016? In base a quanto specificato dal Job Act, questo periodo si differenzia a seconda che si sia stati lavoratori dipendenti oppure precari e collaboratori. Nel primo caso, il diritto a percepire l’assegno ha una durata pari a due anni. Nel secondo, invece, si riduce notevolmente, arrivando a sfiorare i 6 mesi. La modalità di erogazione prevede l’accredito esclusivamente attraverso un bonifico, sia esso postale o bancario. E’ indispensabile, quindi, essere titolari di un conto corrente o di una carta conto (dotata di codice Iban).

Quanto vale l’assegno mensile della Naspi: calcolo

Gli importi della NASpI sono molto variabili e si ottengono mediante un calcolo abbastanza semplice da effettuare. Ciò significa, in sostanza, che l’importo dell’assegno di indennità di disoccupazione non è uguale per tutti i disoccupati che ne hanno diritto. Per il calcolo, si sommano innanzitutto le retribuzioni percepite negli ultimi 4 anni. Il risultato ottenuto si divide per il numero di settimane contributive ed, infine, si moltiplica il valore ottenuto per il coefficiente fisso 4,33. Fatto tutto questo si arriva all’importo definito dell’assegno NASpI spettante.

Se il valore ottenuto è uguale o minore di 1.195 euro, l’importo dell’assegno sarà uguale al 75% della retribuzione. Se, invece, il risultato finale è maggiore a 1.195 euro, l’importo sarà uguale al 75% di 1.195 a cui aggiungere il 25% della parte eccedente. Dopo 4 mesi l’importo stesso è soggetto ad una riduzione.

In ogni caso, l’assegno di disoccupazione NASpI non può mai essere superiore a 1.300 euro.

Gli importi, inoltre, sono soggetti alle rivalutazioni annuali ISTAT. Per fare un esempio di calcolo dell’importo, se ad esempio un lavoratore percepiva 1.000 euro di stipendio l’ammontare del suo sussidio sarà di 750 euro (ovvero il 75% dello stipendio). Se lo stipendio era più alto, ad esempio pari a 1.300 euro, si terrà in conto il 75% del massimo consentito (ovvero 1.195,37 euro) ed il 25% della differenza tra 1.300 e 1.195,37 ovvero 104,63.

Come presentare la domanda

La domanda per la NASpI si fa online sul sito dell’INPS. Il tutto va fatto entro 68 giorni dalla data della perdita del lavoro. Pena la perdita del diritto all’assegno. Ovviamente per procedere è necessario essere registrati al portale dell’INPS ed essere in possesso del Pin dispositivo. Le voci di menù da seguire per raggiungere la pagina dedicata sono le seguenti: Home, Servizi online, Elenco dei servizi, Invio domande prestazioni a sostegno del reddito, NASpI.
Qualora vi siano problemi o dubbi riguardanti l’indennità di disoccupazione, l’INPS ha attivato un apposito numero di telefono, il numero verde 803.164.

http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/tassazione-naspi-indennita-disoccupazione-inps-calcolo-irpef/32142/

Novità 2020 da Decreto Cura Italia NASPI e DISS COLL

Il Decreto Cura Italia interviene anche a sostegno dei lavoratori disoccupati introducendo una proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
3. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo

2 Commenti

  1. Salve vorrei sapere dopo aver fatto la domanda per la NASPI dopo quanto tempo arrivano i vari ed eventuali bonifici?

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