Licenziamento individuale e riduzione del personale 2022: consigli per il dipendente e per il datore di lavoro

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licenziamentoIl licenziamento individuale: come fare nel caso si intenda ridurre il personale anche dopo l’entrata in vigore del Job act 2015, Decreto Dignità e seguenti, le ragioni tecniche ed organizzative che sono alla base del ridimensionamento non sono strettamente inerenti ad un determinato ufficio, attività o posizione lavorativa bensì sono indirizzate all’esigenza di ridurre e ridimensionare il personale. Il licenziamento può essere disposto a scapito anche di tutto lo staff che lavora in quell’ufficio e svolge mansioni affini.

La riorganizzazione aziendale con soppressione di alcuni uffici siano essi staff o line può rappresentare un pericoloso motivo che consente ai datori di lavori di tagliare qualche testa. Certamente riesce già difficile pensare che lo possano fare con funzioni di staff in quanto la cancellazione dovrebbe essere provata con particolari motivi azioni che presterebbero il fianco a impugnazioni e tentativi di essere assunti.

Inoltre il datore di lavoro deve evitare fughe di notizie future per evitare anche fenomeno di repechage ossia di reinserimento dovuto al fatto che dopo il licenziamento sono state create nuovamente figure professionali affini al licenziamento con inserimento di nuove risorse. Il licenziato può quindi far valore il proprio diritto al reinserimento.

Per questo motivo è sempre importante mantenere rapporti lavorativi buoni con ex colleghi :-) che potrebbero fornire informazioni preziose che potrebbero costituire i presupposti per l’esercizio del diritto da parte dell’ex dipendente.

Dall’altro lato le società spingono sempre per una risoluzione bonaria del rapporto di lavoro a fronte di denaro.

Procedimento di licenziamento

La procedura di licenziamento si instaura formalmente con la comunicazione al dipendente della risoluzione del rapporto che può avvenire mediante consegna a mano della lettera di licenziamento o con raccomandata con avviso di ritorno.

Prima della  Legge Fornero la Legge 604 del 1966 non era obbligatorio inserire nella lettera di licenziamento le motivazioni della risoluzione in quanto potevano essere richiesti formalmente dal dipendente nei 15 giorni successivi. Il datore di lavoro aveva poi 7 giorni per rispondere. Se il datore di lavoro li ha già comunicati nella prima lettera non è obbligato a darli anche nella seconda richiesta.

Poi con le modifiche introdotte dalla legge n. 92/12 cosiddetta Legge Fornero (ti credo che piangeva quando annunciava a tutti quello che stava facendo) e la lettera di risoluzione deve contenere fin da subito le cause che hanno portato al recesso del rapporto lavorativo.

I lavoratori oggetto del procedimento di licenziamento individuale dovranno caratterizzarsi per il fatto che svolgono attività affini e rientranti nello stesso ufficio e comunque dovrà essere disposto rispettando i principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 5 della L. 223 del 1991 e quindi dovrà prendere in considerazione l’anzianità di servizio, i carichi di famiglia e le esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

Pertanto il licenziamento potrà riguardare solo di dipendenti occupati in quella singola attività per esigenze tecniche ed organizzative.

Quando il procedimento di licenziamento individuale è indirizzato in tal senso non sarà possibile da parte del lavoratore, purtroppo, appellarsi a situazioni personali per spingere ad indirizzare il procedimento di licenziamento verso altri dipendenti e quindi qualora sia interessata una specifica funzione nel suo insieme, il datore di lavoro potrà scegliere quante risorse tagliare ma per scegliere dovrà appellarsi ai principi visti sopra.

Esiste comunque la trasposizione di un diritto di prelazione a vantaggio del lavoratore licenziato che si ha nei sei mesi e prende il nome di diritto di precedenza nei confronti dell’occupazione che svolgeva: in pratica l’azienda, se decide di riassumere non potrà farlo con un altro dipendente nei sei mesi successivi, ma dovrà riconoscere un diritto di precedenza al lavoratore precedentemente licenziato (cfr art. 15 della L. 264 del 1949), stante il risarcimento del danno che non contempla la riassunzione immediata del lavoratore (cosa che avviene invece in altre fattispecie).

Si parla di diritto di riassunzione nei sei mesi successivi anche se vedrete in seguito che le regole cambiano per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del job act 2015 e riguarda tuttavia solo il caso licenziamento per riduzione del personale. Purtroppo il termine di sei mesi appare molto stringente considerate le dinamiche e procedure che portano ad uscire da uno stato di crisi ma anche perché spesso le procedure interne di assunzione spesso sono molto lunghe

Si rileva, inoltre, che la violazione dei diritto di precedenza all’assunzione, stabilito da un contratto collettivo, dà diritto, in capo al lavoratore, solo al risarcimento del danno, determinato equitativamente dal giudice, e non già alla costituzione autoritativa del rapporto (v. Trib. Trieste 22 agosto 2002).

Ciò non toglie che il datore di lavoro e l’impresa possano nuovamente riassumere; in carenza di un fondato motivo oggettivo di licenziamento si verrebbe esposti sicuramente a vertenza da parte del lavoratore decaduto dal proprio incarico e mansione e dove per giustificato motivo oggettivo  il datore di lavoro deve anche provare di essere stato impossibilitato a ricollocare in modo utile il lavoratore licenziato ad uffici, attività e mansioni diverse da quelle svolte precedentemente.

Ovviamente tali affermazioni sono da far valere in sede giudiziale in quanto difficilmente potrebbe trovarsi un accordo bonario in questi casi.

Tabella Casi Licenziamento Individuale

Licenziamento individuale (Vecchia e nuova disciplina)

Licenziamento Individuale comunicato

entro il  17 Luglio 2012

1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

3. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all’articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.

Licenziamento Individuale comunicato

dopo il  17 Luglio 2012

1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. 3.Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all’articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.

Altro motivo che va per la maggiore in questo momento di crisi economica è il licenziamento con società in crisi.

Breve riflessione

Che dire? Da parte mia, il mio pensiero, banale e forse scontato, è che siamo un popolo di pecoroni che subiremo le ingiustizie di un paese in cui i lavoratori dipendenti, che hanno diritto al lavoro, vedranno calpestati i propri diritti per far fronte ad uno Stato che ha assunto a rotta di collo in passato e che ora non sa come fare per sostenere il costo di questo esercito di lavoratori pubblici la cui produttività rispetto ai lavoratori privati è tutta da provare.

Il rovescio della medaglia è che nel breve periodo la disoccupazione calerà e chi sta al governo canterà vittoria per nulla e quello che invece resterà è un profondo cambiamento del mercato del lavoro che dietro la parola flessibilità nascondo un precariato sempre più accentuato che spinge a mettere su famiglia sempre più tardi oppure a non metterla su proprio perché i sacrifici sono stati talmente tanti prima di arrivare alla stabilità, che qualcuno neanche se la sente di accollarsi nuovamente il peso ed i sacrifici che richiede una famiglia….e bravi questi governanti!

Nonostante questo, in piazza a protestare, ammettiamolo, non sono scesi in tanti, per cui c’è da aspettarsi che passeranno le modifiche, modifiche epocali, che cambieranno il nostro Paese, in peggio sicuramente, dietro la scusa della flessibilità, concetto lontano anni luce dal nostro paese che nella solidità e nella coerenza ha costruito la ricchezze che ci ha permesso di uscire quasi indenni una crisi economica e politica durata diversi anni.

Per cui ai giovani posso dire che sognatevi il posto di lavoro fisso o anche semplicemente a tempo indeterminato perchè di fatto non esisterà più come prima. Per questo preparatevi ad una vita in cui dovrete rischiare il tutto per tutto, in cui la parola mutuo farà venire i brividi perchè non si saprà mai fino a quale rata potremmo spingerci, se il prossimo mese ce la faremo. Il rimedio a questo è un bravo psicologo che vi faccia superare dalla paura del precariato per chi non ha lavoro e di mettervi in gioco per chi ce l’ha ma soffre ogni giorno alla scrivania e rischiare per arrivare dove veramente desiderate.

Naspi 2021: cosa cambia

Il testo definitivo della nuova legge di bilancio 2021 introduce alcune novità che hanno impatto sui licenziamenti e anche sulla NASPI.
Fino al 31 marzo 2021 infatti non sarà possibile procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
Stessa previsione per i licenziamenti collettivi per motivi economici che sono bloccati fino a tale data.
Sarà invece possibile procedere ai licenziamenti per la chiusura dell’attività successiva alla messa in liquidazione. Sarà possibile procedere a licenziamenti anche nel caso di fallimenti quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
In caso di fallimenti che prevedono degli accordi collettivi aziendale con i dipendenti e le organizzazioni sindacali e limitatamente ai lavoratori che vi aderiscono sarà possibile procedere a licenziamento e ai lavoratori spetterà la NASPI ossia l’indennità di disoccupazione.

Le novità dal 2015 dopo il Job Act

Nei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo si farà sempre distinzione ad aziende con meno o più di 15 dipendenti.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

  • Nel caso di azienda con meno di 15 dipendenti da oggi si riducono le mensilità che saranno corrisposte, anche se di poco, in quanto dall’entrata in vigore dei contratti a tutele crescenti (che ancora non vedo scusatemi) in caso di illegittimo licenziamento si dovrà corrispondere una mensilità aggiuntiva per ogni anno di servizio e fino a 6 mensilità e con un minimo di 2. Prima invece erano almeno 2,5 mensilità.
  • Nel caso di aziende con più di 15 dipendenti invece (e questo è il caso più grave perchè altro che sconfitta del precariato, getta tutto il mondo del lacoro nel precariatoe e nell’anisia da licenziamento)il reintegro non è mai obbligatorio e l’imprenditore potrà corrispondere solo due mensilità per anno di servizio con un minimo di 4 ed un massimo di 24. In pratica ti licenzio, poi se provi pagando un avvocato che era illegittimo (ossia non c’ra giusta causa) al massimo me la cavo con qualche mensilità….ma stiamo scherzando?!?!?

Licenziamento disciplinare

Nei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo le due macro casistiche sono le seguenti:

  • Nel caso di azienda con più di 15 dipendenti da oggi si riducono le mensilità che saranno corrisposte nel caso il licenziamento sia dichiarato illegittimo. Anche qui in pratica il datore di lavoro farà quello che gli pare. Parliamo sempre di minimo 4 e di due mensilità per ogni anno di servizio ma con un tetto di 24 mensilità. Solo nel caso in cui si provi che il fatto non sussisteva proprio allora il lavoratore ha diritto al reintegro e un indennizzo fino a 12 mensilità. Il lavoratore potrà richiedere in alternativa la risoluzione del rapporto chiedendo 15 mensilità.
  • Nel caso di azienda con più di 15 dipendenti e qualora si provi che il fatto non sussisteva vale quanto detto sopra per il reintegro e le indennità corrisposte.

Novità dal 2016 nel licenziamento disciplinare

Il nuovo decreto legislativo sul licenziamento disciplinare restringe quindi i casi di reintegro del dipendente e amplia invece i casi di reintegro nel caso di licenziamento illegittimo.

Abbiamo visto sopra che le novità vanno ad integrare l’articolo 3 del D.Lgs. n. 23 del 2015 che disciplina il licenziamento disciplinare che si ha quando si verifica una giusta causa.

Licenziamento discriminatorio, nullo o orale

Questi sono i casi di cui i giornali a mio avviso hanno parlato di più ma che a mio avviso, forse mi sbaglierò, ma valgono di meno perchè il licenziamento orale non so chi lo faccia oggi però affrontiamo anche questi casi per cui nel caso ciò venga constatato dal Giudice (e questo naturalmente costa al lavoratore provarlo) il lavoratore avrà diritto al reintegro ed ad un’indennità superiore a 5 mensilità oppure qualora sceglierà di non proseguire il rapporto chiedere un’indennità pari a 15 mensilità. In pratica quindi il datore di lavoro avrà sempre la possibilità di offrire denaro al lavoratore per toglierselo dalle scatole e questo a mio avviso è svilente per il lavoro. L’unica distinzione si avrà per aziende fino a 15 dipendenti che applicheranno le regole dei contratti a tutele crescenti mentre quelle con oltre 15 dipendenti applicheranno l’articolo 18 della legge 300 del 1970.

Nel caso invece di licenziamento intimato l’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spettava al datore di lavoro; tuttavia con l’introduzione dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2015, nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore l’onere della prova spetta al lavoratore perché è lui ad averne interesse. A me questa impostazione mette i brividi: come se tra i due soggetti l’unico ad avere interesse fosse il lavoratore. E il datore di lavoro no?!?! E per quale motivo? Perché tanto di lavoratori da licenziare ce ne sono tanti??? Solitamente chi accusa deve dimostrare e non chi viene accusato.

Ma dov’è l’addio al precariato secondo voi allora?

Licenziamento per giusta causa

Potete leggere gli articoli di approfondimento relativi ai casi di licenziamento per giusta causa in cui trovate alcuni esempi in cui ciò si realizza.

Alcuni esempi di licenziamento comuni a cui non si fa caso

I più comuni 7 casi del licenziamento disciplinare, tutte fattispecie che sono state interessate dalle novità del job act 2015 o in cui trovate alcuni esempi in cui sono descritti i nuovi contratti a tutele crescenti.

Impugnazione del Licenziamento: come fermare il licenziamento

Come funziona il Ticket per il licenziamento

Come funziona il richiamo verbale e la sospensione del lavoratore dipendente

42 Commenti

  1. Guardi a questi gli faccia un culo così: si sbrighi a prendere un avvocato e gli faccia causa….anche se tocca vedere cosa gli hanno fatto firmare? Ma perchè ha firmato senza parlare con un avvocato prima?!?!

  2. Sono stato licenziato in data 12/10/2014 con seguente Oggetto : licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n.604 del 15 luglio 1966

    A seguito di livelli minimi di redditività aziendali nonché per l’attuale crisi economica la sua attività lavorativa non può più essere profiquamente utilizzata dall’azienda .
    Rilevato che non è possibile reperire all’interno dell’azienda altra posizione lavorativa ove collocarla, siamo costretti a licenziarla per giustificato motivo oggettivo( riduzione di personale) ai sensi dell’articolo 3 della legge n.604 del 15 luglio 1966 e dell’art. 163 del c.c.n.l. di categoria .
    Segue la data di preavviso praticamente mi è stato dato con data dello stesso giorno che non dovevo più lavorare.
    Quindi è statoun licenziamento senza preavviso ma mi hanno fatto firmare lo stesso con data retroattiva . ora siccome la cosa è stata fatta che o firmavo o non mi davano gli arretrati degli stipendi non mi pagavano da Agosto e la lettera mi è stata data a Ottobre capirete che pur di prendere quello che mi dovevano ho firmato. la mia mansione nell’azienda era di Cuoco 2° livello. La settimana successiva recandomi in azienda per avere il resto delle spettanze ho visto in Cucina persona nuova che svolgeva la mia stessa mansione .
    Attualmente sta lavorando a me hanno fatto degli assegni postdatati e ancora devo percepire il TFR.
    Chiedo ci sono i presupposti per agire legalmente verso l’azienda? Al reintegro nella mia mansione e in mancanza di essa un indennizzo ?
    Cordialmente Emanuele Romano

  3. DISOCCUPATO INGIUSTAMENTE.
    Salve, sono un disoccupato di 52 anni, io lavoravo in un noto parco zoo del nord, da 5 cinque anni da questa parte c’era un aria pesante che circolava in tutta l’aria del parco, dove c’erano due direttori che volevano eliminarsi a vicenda. e c’erano dipendenti lecca culi che erano schierati da una parte o da l’altra ma c’erano anche quelli che non se ne fregava di nulla di tutto cio interessavano di fare il loro lavoro e basta, ma stare neutro in questa battaglia per i poteri alla fine non ci ha giovato nulla perché quello che ha vinto la poltrona di direttore ha aveva sempre dei dubbi che i dipendenti tra virgolette neutro in quel che modo erano delle spie del l’altro e quindi in quel che modo dovevano essere eliminati, e cosi questo bastardo di quel direttore ha colto la palla al volo dopo quando quella merdosa di una, LA FORNERO ha modificato l’art 18, (MALEDETTA.) ha lasciato a casa i lecca culi del l’altro e i presunti sospetti

  4. Sono un disoccupato straniero e mi trovo a casa adesso senza lavoro senza pensione ho 56 anni, mia moglie è italiana , grazie a lei che lavora ,altrimenti sarei nella merda con un mutuo da pagare bollette che arrivano ogni giorno non si sa come pagarli è come io tanta gente si trova in queste condizioni ce ne saranno migliaia come me che non arrivano a fine mese e non possono neanche mangiare , grazie alla disgraziata e strega FORNERO che ha lasciato tutti a casa e andò a modificare l’art. 18 a modo suo lasciando migliaia di operai in una strada dando l’opportunità al datore di lavoro di licenziare in qualsiasi momento Adesso vi racconto la mia grande tragedia o se vogliamola chiamare storia di tutti i giorni . Sono un meccanico titolato mi hanno rovinato la mia carriera , io ho imparato la meccanica da piccolo a 12 anni nell’officina di mio padre studiando nel collegio tedesco Ecuador ottenendo i titoli di meccanica, ho lavorato in diverse aziende molto importanti in Ecuador maturando esperienza professionale nel campo della meccanica, ho lavorato per 9 anni nell’azienda Iveco Martinato e Foglia di Mantova costringendomi con inganno a licenziarmi dicendomi di non dire niente a nessuno sia alla Provincia, all’INPS e alla Finanza trovandomi un altro lavoro che durò 8 mesi e la ditta andò in fallimento, la cosa più importante è che questa ditta tuttt’ora và avanti avendo chiuso la cassa integrazione e assumendo altri operai di altra ditta , vorrei specificare che nessuno è stupido né ignorante per aggiornarsi o tantomeno fare un corso di aggiornamento per migliorare la propria posizione professionale con l’azienda, vorrei concludere dicendo : non è vero che gli stranieri lavorano ,anzi sono stato licenziato per DISCRIMINAZIONE non perché non so lavorare , perché i datori di lavoro preferiscono gli italiani che non sanno fare niente e comunque sbagliano anche loro e di grosso e soprattutto il capo officina per attirarsi simpatia e antipatia tra gli operai e mangiare tra di loro anche in azienda .

  5. Lavoro in una ditta individuale, con meno di 15 operai, vorrei sapere nel caso di licenziamento, per riduzione di personale, devono tener conto dell’anzianità o no?Visto che è una ditta individuale,con meno di 15 dipendenti?Grazie.

  6. lavoro in una ditta con 180 dipendenti di cui 72 in esubero.
    in produzione siamo tutti operaio di pari livello, il mio reparto non ha esuberi e io sono li da 20 anni di servizio pur non avendo nessuno a carico.
    le ultime assunzioni sono state fatte 8/10 anni fa….
    forse potrei salvarmi con l’anzianità di servizio, ma nelle esigente tecnico produttive pur non essendoci esuberi nel mio reparto dove ci lavoro da 5 anni, potrei essere lasciato a casa ed al mio posto viene un altro collega??
    grazie delle risposte.

  7. Salve,io lavoro in una scuola d’infanzia da tre anni..sono l’ultima assunta e si prevede per l’anno prossimo una riduzione del personale. Devono per forza licenziare me o c’una legge che parla di cose tipo per chi ha figli o comunque non l’ultimo assunto?

  8. Salve,io lavoro in una scuola d’infanzia da tre anni..sono l’ultima assunta e si prevede per l’anno prossimo una riduzione del personale. Devono per forza licenziare me o c’una legge che parla di cose tipo per chi ha figli o comunque non l’ultimo assunto?

  9. salve inanzitutto grazie per la risposta,come faccio a leggere la normativa introdotta dalla riforma del lavoro..vorrei poter capire bene..e poi e comodo per le aziende fino che ce lavoro ti usano e ti obligano pur essendo una ditta individuale anche a dover comprare le loro divise, quando arriva un po di crisi ti danno un calcio nel culo. comodo..e io…senza lavoro senza poter avere una liquidazione…senza un sussidio di disoccupazione…questo e lo sfruttamento delle aziende.e io mi ritrovo con debiti e tasse da pagare…e senza lavoro,e loro puliti di tutto… grazie..

  10. Quello che dice è vero ma per le novità introdotte dalla riforma del lavoro Le posso dire che non hanno efficacia retroattiva. Senta un avvocato del lavoro di fiducia e definite insieme se vi sono gli estremi ancora per richiedere un colloquio con l’azienda.

  11. salve vorrei sapere a riguardo della ditta ‘monomandataria’se l’azienda per cui lavoravo con una scusa banale mi ha licenziato,ho lavorato per un’azienda di elettrodomestici da circa 2e mezzo,voglio precisare che ho fatturato sempre e solo per loro. ho sentito dire che ce la possibita di chiedere i danni in quanto la ditta monomandataria deve lavorare per piu persone e non solo per un unica azienda. sono stato scaricato senza giusta causa in un momento di crisi,con moglie e figli e con tasse e debiti da pagare. grazie, distinti saluti

  12. salve a tutti. ho lavorato per ben 22 anni con un’impresa edile che causa crisi ha licenziato tutti gli operai, sono stato iscritto alla lista di mobilità e successivamente ho trovato lavoro presso un’altra impresa edile, sono stato assunto per primo essendosi essa appena costituita con la mansione di operaio con qaulifica di capo-squadra, successivamente sono stati assunti altri tre operai di cui uno specializzato e due apprendisti. Dopo 14 mesi dalla mia assunzione mi è pervenuta una lettera di licenziamento da parte dell’azienda con la motivazione di riduzione del personale e con un periodo di preavviso di 7 gg.
    Ora vi domando se questo è tutto regolare oppure se ad essere licenziato doveva essere un mio collega anzichè io essendo stato assunto per primo premetto che ho una moglie e due figli, uno di tre l’altra di un anno, a carico. Cosa posso fare per i miei figli?

  13. Presenta la lettera di dimissione al tuo datore di lavoro, indipendentemente dal fatto ch sia tuo padre o no. Il licenziamento da un lavoro non richiede che tu ne abbia trovato un altro, mica è l’assicurazione di una auto.
    Alla Coldiretti chiedi sempre i riferimenti normativi delle cose che ti dicono.

  14. Salve ho lavorato per un anno nell’azienda agricola di mio padre come collaboratrice famigliare, me ne sono andata da poco per cercarmi un altra mansione,fortunatamente ho già trovato ,ma mi sono accorta che mio padre non mi ha licenziata, sono andata per farlo io stessa nell’associazione Coldiretti ( associazione che tutela gli agricoltori,dove sono iscitta) mi dicono che per cancellarmi devo presentare una dichiarazione di un altro lavoro,senò non possono licenziarmi, e in più deve firmare mio padre la domanda di cancelazione senò io sono vincolata a vita da questa associazione e da mio padre . Ora io mi chiedo se una cosa del genere sia possibile.GRAZIE giulia!

  15. Mio marito è stato licenziato con contratto a tempo indeterminato per riduzione di personale dovuto a mancanza di lavoro,e fin quì posso capire l’azienda.Ma tutto il periodo di preavviso parlo di 45 giorni non li ha lavorati e quando abbiamo chiesto il motivo la risposta è stata che non c’è lavoro.Ancora più incredibile non gli è stato retribuito tale periodo in quando non ha lavorato.Il suo contratto è un ccnl metalmeccanico piccola e media impresa,tipico utilizzato da quasi tutte le società.Vorrei sapere se qualcuno sa può non pagarli questi giorni.Grazie

  16. salve ho lavorato per 27 anni con mio papa come collaboratore familiare con mansioni di autista di autotreni ora dolo tanto tempo mio papa mi ha lasciato a casa senza darmi ne liquidazione ne licenze e ne magazzino dove poter lavorare dicendomi io non ti devo niente denunciami ora dopo tanto tempo io mio malgrado qualcosa devo fare perche mi mancano anche 6 anni di contributi ora gentilmente vi vengo a chiedere ma a un collaboratore familiare dopo tanti anni senza tredicesima e senza ferie e senza orario e giusto che si possa liquidare con un addio non mi tocca niente per diritto visto che i magazzini sono stati comprati anche con il mio lavoro vi ringrazio

  17. salve io vorrei domandarvi in caso in cui l’azienda, riduce il personale, la mia azienda ha messo 4 persone in mobilità io ivece in cassa integrazione, con figli a carico 20 giorni che sono casa in cassa integrazione, quando io sò che la mia ditta fà straordinari, la cosa che mi fà arrabiare è che ci sono operai che non hanno figli nè affito da pagare, e vogliono pagare tramite i.m.p.s. quindi il stipendio mi arrivera dopo 3 o 6 mesi. la mia domanda è sè la ditta vuole ridurre il personale non vi sembra giusto che prima chi và in pensione, poi chi non ha figli a carico e vive con la madre.
    Gli stranieri perchè loro lavorano ed noi italiani dobbiamo restare a casa. Non cè una legge per i miei diritti mi potete rispondermi per favore vi ringrazio giuliano

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