La nuova manovra economica 2010 ha innovato il decreto anticrisi imponendo tempi più stretti per la surroga del mutuo e la sua portabilità, in modo da passare a mutui più vantaggiosi in termini di spread e di tempi di recupero.
Se con il decreto Bersani con il DL n.7 del 2007 era stata la possibilità ai debitori, coloro i quali avevano contratto un mutuo finanziario con banche e istituti di credito, di surrogare altra banca nel contratto di mutuo agendo sull’articolo 1202 del codice civile e obbligando le banche a non inserire nel contratto la clausola di non surrogabilità del mutuo stesso.

In pratica ogni condizione posta nel contratto di finanziamento che avesse avuto ad oggetto l’impossibilità del subentro e della portabilità del mutuo presso altra banca nel contratto di mutuo.
Vi ricordiamo comunque che con il nuovo istituto di credito non sarà possibile rinegoziare l’importo del mutuo che dovrà restare quello iniziale.

L’istituto della surroga pertanto  ci da ancora la possibilità del trasferimento del nostro mutuo o finanziamento presso altra banca mantenendo le stesse o un miglioramento nelle condizioni e comunque senza oneri aggiuntivi per il cliente come spese apertura pratica, spese di accertamento o indagini catastali, spese vive.
Potranno essere riaddebitate solo eventuali oneri tributari ma non ve ne dovrebbero essere se non in misura minima.

Vi ricordiamo che tra le spese, costi ed oneri che devono restare a carico della nuova banca sono ricompresi anche gli oneri notarili.

Entro quando devono concedere la surroga o la portabilità del mutuo

Le banche allora, vuoi per l’eccessivo ricorso alla surroga del mutuo, vuoi per la resistenza a cedere i propri clienti alla concorrenza che come sappiamo difficilmente passano ad altro istituto bancario o finanziario una volta scelto, vuoi per l’ostruzionismo procedimentale ed i tempi attesi per la surroga e la portabilità eccessivamente lunghi, si sono visti introdurre con il DL 78 del 2009 dalla una nuovo disposto normativo che prevede la fissazione di un termine perentorio di scadenza per la surroga e la portabilità del mutuo che partedal giorno in cui la banca cessionaria o subentrante notifica la richiesta alla banca originaria con la richiesta di avvio delle procedure di surrogazione.

Quanto vale il risarcimento in caso di inosservanza della banca

Se la banca non si adegua entro i 30 giorni dovrà procedere versare al soggetto mutuatario ad un importo pari all’1% del mutuo per ogni mese o frazioni di mese di ritardo. L’operazione deve essere a costo zero.

Le multe sembrerebbero molto salate ma permane una certa incertezza interpretativa della norma in quanto non si capisce se l’1% si debba calcolare sull’intero importo del mutuo a suo tempo sottoscritto o solamente sulla quota residua.

Non sono previsti moduli standard o format ma c’è da scommettere che l’Abi ne predisporrà uno per agevolare banche e clienti nella stesura delle richieste di risarcimento.

In realtà sarà sufficiente predisporre una lettere raccomandata con avviso di ricevimento in cui

Guida fiscale ed Iter per il cambiamento

Siamo pronti pertanto per la surroga del mutuo a costi zero e in tempi ristretti.

In tal modo non ci resta che scegliere un nuovo istituto di credito, farci proporre delle nuove garanzie, nuove condizioni, tassi di interesse e rate più basse, tempi più lunghi.

Una volta scelta, la nuova banca accenderà nei nostri confronti un mutuo di scopo cosiddetto in quanto svolge una funzione ben precisa e definita nel contratto iniziale, con il quale in pratica ci viene consegnato il denaro dietro quietanza per l’estinzione del precedente mutuo con una assegno circolare non trasferibile da consegnare alla precedente banca per l’estinzione del precedente mutuo e facendone apposita dichiarazione.

Inoltre la nuova banca dovrà dichiarare nel nuovo contratto di mutuo si surrogare in tutte le posizioni di credito, garanzie eccezioni precedentemente in capo alla precedente banca mutuante e dovrà ricevere dall’istituto bancario originario copia della documentazione comprovante l’eventuale presenza di garanzie precedenti.

Per quello che concerne le ipoteche precedentemente iscritte si procederà in modo analoga attraverso l’apposizione a margine delle ipoteche da parte della nuova banca della data, dell’importo del mutuo residuo, della durata e della quota interessi.

Per una volta pertanto possiamo mettere noi in concorrenza le banche in quanto ciò non toglie che possiamo sprecare anche qualche giorno per passare di banca in banca con il precedente mutuo e vedere chi propone il prodotto più attinente alle nostre necessità.

Leggete anche gli articoli per approfondire gli articoli relativi alla rinegoziazione del debito o gli articoli con le vostre domande sul mutuo e gli interessi.

Nuovo Decreto Sviluppo 2011 2012

contenente anche la proroga della rinegoziabilità del mutuo fino al 30 aprile 2012.