La nuova sospensione del pagamento della quota capitale
L’Accordo riguardante la nuova moratoria mutui 2010 del pinao famiglie che ha ad oggetto la sospensione della rata del mutuo ipotecario è una agevolazione fiscale veramente straordinaria di sostegno alle famiglie in difficoltà e prevede la sospensione del rimborso delle rate di mutuo per almeno 12 mesi.
Pronto ora anche il nuovo modello tecnico per la richiesta della sospensione del mutuo ipotecario 2010.
Scarica il richiesta sospensione mutuo 2010 documento tecnico da presentare alla propria banca
Quali mutui beneficiano dell’agevolazione
- I mutui ipotecari che beneficiano dell’agevolazione sono quelli di importo fino a 150.000 euro accesi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, anche di quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione;
- I mutui ipotecari per i mutuatari con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi come la perdita del posto di lavoro, cassa integrazione, malattie il decesso, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).
La nuova sospensione della rata del mutuo si applica anche a coloro che hanno mostrato difficoltà nel pagamento della rata del mutuo con ritardi fino a 180 giorni consecutivi.
È data la facoltà alla banca di migliorare le condizioni dettate dall’ABI.
Quando richiedere la sospensione della rata mutuo ipotecario 2010
La richiesta alla propria banca per la nuova moratoria che prevede sospensione della rata mutuo ipotecario 2010potrà essere effettuata a partire dal 1° febbraio 2010 tramite il nuovo modello tecnico 2010 di richiesta.
Le piccole e medie imprese che possono beneficiare della misura agevolativa finanziaria della sospensione del pagamento della quota capitale riguarda tutti i mutui, sia ipotecari che non ipotecari.
Unica clausola restrittiva riguarda la durata degli stessi che deve essere superiore a 18 mesi.
Nel caso di contratti leasing finanziari (esclusi quelli operativi) la nuova misura di sostegno finanziario alle imprese questi dovranno comunque essere destinati all’attività tipica dell’azienda.
In cosa consiste la sospensione
La nuova misura agevolativa finanziaria consiste nella sospensione per 12 mesi del piano di ammortamento definito con la banca in modo che le quote capitali sospese costituiranno le quote capitali che il cliente dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione, un semplice slittamento in avanti del piano di ammortamento sulle rate successive eccetto gli interessi che continuano tuttavia a maturare giornalmente sulle somme.
Se non si sono pagate le rate passate
Possono essere sospese anche le rate non pagate in passato ma massimo complessivamente a 12 mesi quindi se sono scadute totalmente a parzialmente 3 rate passate le futurre rate da sospendere potranno al massimo essere 9, comunque con facoltà dell’impresa di decidere quale sospendere
Allungamento delle scadenze di anticipazioni
Ulteriore tipologisa di intervento a sostegno finanziario delle piccole e medie imprese si caratterizza per un maggior eprofilo di complessità rispetto alla sospensione che eabbaimo visto precedentemente e questo perché le anticipaizoni bancarie hanno molteplici caratteristiche diverse a causa della eterogeneità.
L’intento del legislatore è quello di impedire che le Pmi possano cadere in crisi di liquidità e non soddisfare le pretese debitorie degli istituti di finanziamento solo perché i loro creditori non rispettano i loro obblighi e i loro termini di pagamento dei crediti vantati verso la Pmi stessa e pertanto a patto che i crediti siano esigibili e certi.
L’esigibilità qui non ha una connotazione giuridica intesa come comprovata scadenza del credito assenza di condizioni o altri ostacoli che impediscano l’immediata soddisfazione ma dobbiamo verificare che la banca a cui cediamo il credito sia effettivamente esigibile, anche di natura estera o pubblica e la banca sia l’unico soggetto a poter riscuotere le somme.
Pertanto i credito potranno essere sia quelli scaduti da non più di 270 giorni dalla data in cui nasce il credito ma anche anticipazioni concesse dalle banche con scadenza giugno 2010;
I crediti che non possono godere della nuova norma agevolativa dei finanziamenti e che non potranno essere anticipati sono i finanziamenti all’importazione ed i finanziamenti sull’anticipazione su contratti.
Come ottenere il finanziamento
L’istanza con cui si richiede agli istituti di finanziamento, banche, enti finanziari e simili di farsi sostenere finanziariamente dovrà ottenere una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell‘istanza.
Se l’istanza viene accolta tuttavia non è finita in qaunto molto probabilmente saranno richieste garanzie aggiuntive.
Vi ricordiamo che gli istituti di crediti e finanziari non potranno ridefinire i parametri contenuti all’interno dell’originario contratto di mutuo e quindi non potranno modificare eventualmente il tasso di interesse, lo spread l’euribor in quanto il sostegno deve essere a costo zero per le imprese e quanto vale anche per le commissioni e le spese di gestione pratica o spese di istruttoria, fermo restando il rimborso di eventuali spese vive come imposte di bollo e simili.
Persino il costo del notaio per la stipula del mutuo laddove sia indispensabile sarà rimborsato.
Tuttavia sarà possibile applicare maggiori oneri prima della richiesta di sospensione del pagamento del capitale.
L’adesione ad un programma di sostegno non determina una modificazione dello stato creditizio e della classificazione della qualità creditizia.
Visto che non riusciamo ad allegarvi il nuovo modello tecnico vi riportiamo il testo format da copiare ed incollare per la richiesta alla propria banca al presente link.
Il nuovo modello potrebbe aver deifnito nuove modalità di erogazione della sospensione del mutuo (come per esempio la comprensione acnhe della quota interessi). Vi inivatimao pertanto a leggere attentamente il modello.
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[...] precedente articolo abbiamo definito le diverse forme di agevolazione che le banche possono consedere in base [...]