Riammissione alla rateizzazione di Equitalia o Agenzia delle entrate: come fare e Modello

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Last Updated on 4 Maggio 2023

Riammissione alla rateizzaizone di equitaliaVediamo come presentare la richiesta di riammissione o nuova rateazione delle cartelle di pagamento e cosa possiamo fare essere riammessi, requisiti e condizioni da rispettare nel caso in cui fossimo decaduti per mancato versamento delle rate in quanto il legislatore ha previsto, nella legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 134 – 138), la possibilità rientrare solo per alcuni soggetti e tipologie di accertamento. Vediamo come fare per ricominciare a pagare le rate di Equitalia e non incorrere nel pagamento pieno della sanzione e così dover restituire tutto e subito ad Equitalia o all’Agenzia delle Entrate.

Apro e chiudo parentesi un secondo: Vi anticipo da subito, visto che me lo state chiedendo, che l’ipotetica chiusura di Equitalia non genera alcun annullamento delle cartelle di pagamento, sia chiaro.

Quale documentazione devo produrre per essere riammesso alla rateizzazione

Il legislatore non ha previsto moduli o modelli come in quanto come detto sopra è sufficiente solo che si riprenda il normale decorso del pagamento effettuando il versamento della ultima rata non pagata. La quietanza di versamento andrà poi trasmessa all’ufficio competente di Equitalia che provvederà al ricalcolo dei versamenti e del piano di ammortamento delle rate residue con ricalcolo degli interessi dovuti.

Le modalità di trasmissione della quietanza possono essere la consegna diretta presso l’Ufficio, per posta elettronica ordinaria o certificata. Vi avverto che non è proprio una formalità in quanto il mancato rispetto è indispensabile affinché l’Ufficio possa individuare agevolmente il pagamento in questione e quindi attivare con tempestività l’iter procedimentale per la sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo nonché per la rielaborazione del piano di ammortamento e la relativa consegna al contribuente in tempo utile per il versamento della rata successiva.

Se dopo aver ripreso il piano di rateizzazione salterete anche solo due rate non consecutive decadrete definitivamente dal piano di rateizzazione.

Chi può fruire nella riammissione alla rateizzazione Equitalia

Il legislatore ha previsto far accedere questa agevolazione solamente i contribuenti che sono decaduti del diritto alla rateizzazione prima del 30 giugno 2016. Vi chiederete perché non possono essere riammessi tutti e la risposta risiede nel fatto che il legislatore quando questa serie di agevolazioni come può essere anche il condono tombale, devi prevedere anche un periodo di salvaguardia da coloro che potrebbero aver saputo in anticipo dell’uscita di questa norma e potrebbero aver volutamente non aver più pagato le rate.

Scadenza per la riammissione

La richiesta per la riammissione deve essere presentata entro e non oltre il 20 ottobre 2016 ed è valida fino a quando il contribuente debitore non salterà il pagamento di due rate anche non consecutive. Superata tale data i debitori potranno richiedere una nuova rateizzazione in base all’articolo 19, comma 3, lettera c) del DPR n.602 del 1973 purché alla data della presentazione le rate scadute e non saldate siano state integralmente pagate. Questa nuova rateizzazione però sarà ristretta perché il umore massimo di rate concesse saranno quelle non ancora scadute alla  data di presentazione della richiesta della nuova rateizzazione.

Entro quando devo versare la prima rata non pagata

Data di scadenza prevista dal legislatore per riattivare il pagamento rateale è il 31 maggio 2016. L’unica particolarità forse per l’espletamento della procedura di riammissione al pagamento rateale risiede nel fatto che dopo aver proceduto al al versamento della prima rata non pagata dovrete prendere la scansione del Pdf della quietanza ed portarla fisicamente entro dieci giorni dalla data di versamento all’Ufficio di Equitalia competente. In alternativa se avete una PEC potete trasmetterla tramite PEC o per posta ordinaria.

Chi può essere riammesso in rateazione

Il premi requisito abbiamo detto che è l’intervallo temporale entro cui i contribuenti che vogliono riprendere il pagamento devono essere decaduto ossia tra il 15 ottobre 2015 ed il 15 ottobre 2012. Devono aver versato almeno la prima rata che rappresentava il momento di inizio del processo di rateizzazione.

Le somme oggetto di rateizzazione devono essere quelle derivanti da avvisi di accertamenti per adesione, processi verbali di constatazione o PVC o acquiescenza. La riammissione alla rateazione varrà più specificatamente agli istituti di cui al d.lgs. n. 218 del 1997  (adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione e all’invito a comparire nonché acquiescenza all’avviso di accertamento) e non anche agli altri istituti deflattivi del contenzioso (conciliazione e accordi di mediazione).

Possono essere riammessi in rateazione i contribuenti che:
  • hanno definito i tributi da versare con accertano con adesione ex articolo 7 del d.lgs. n. 218 del 1997, con processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis del citato decreto legislativo oppure tramite invito a comparire ai sensi dell’art. 5, comma 1- bis2, del medesimo decreto, oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto;
  • hanno optato per la rateizzazione;
  • sono decaduti dal piano di rateazione per mancato pagamento dopo la prima. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato integrale versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

La riammissione alla rateazione è circoscritta agli istituti di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 sopra indicati (adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione e all’invito a comparire nonché acquiescenza all’avviso di accertamento) e non anche agli altri istituti deflattivi del contenzioso (conciliazione e accordi di mediazione).

Inoltre le somme oggetto della rateizzazione possono essere solo quelle dirette e come tali si intendono ad esempio IRPEF, IRES, addizionali e IRAP mentre resterebbero fuori le somme dovute per l’IVA. Non fa niente se nell’accertamento con adesione si definivano sia le imposte dirette sia le indirette in quanto le indirette dovranno restare fuori per cui rispetto alle modalità di versamento restano uguali i codici tributo ma nel caso di più tributi dovrete identificare quote di interessi relativi al tributo che resterà fuori. Per farlo in pratica non so se vi viene indicato precisamente nel piano di rateizzazione non dovreste avere problemi. Se non viene indicato vi consiglio di farvelo ricalcolate da Equitalia e di andare con largo anticipo in quanto vi ricordo che entro il 31 maggio dovete riversare la rata non pagata. Il criterio comunque è quello di definire proporzionalmente la quota di interessi relativi al tributo indiretto (come nell’esempio l’IVA) e non versare né quegli interessi né la sanzione ad esso corrispondenti. In presenza di errore scusabile nel calcolo dell’importo versato a titolo di prima rata scaduta dell’originario piano rateale (riguardante, ad esempio, l’importo della sanzione dovuta), l’Ufficio potrà ritenere valido il pagamento e provvedere al recupero della differenza dovuta in sede di predisposizione del nuovo piano rateale.

Ambito oggettivo di applicazione

La riammissione alla rateazione è subordinata al rispetto congiunto dei due seguenti requisiti:
  • a) la decadenza dalla rateazione si sia verificata “nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015”, ossia nell’arco temporale compreso tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 20153;
  • b) le somme non versate il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette.

Chi resta fuori dalla riammissione

Principalmente chi non ha versato nemmeno la prima rata di versamento per cui di fatto non ha mai dato avvio alla rateizzazione. Inoltro restano fuori anche coloro che non rispettano i requisiti sopra richiesti e coloro anche che nel frattempo hanno avviato processi di mediazione, contenziosi, conciliazioni o accordi cosiddetti deflativi del contenzioso o restano fuori anche i soggetti.

Nella circolare si fa l’esempio di un soggetto che aveva un piano di 8 rate e la scadenza della quarta rata era il 16 ottobre 2013 e non risulterebbe più versato alcunché con conseguente decadenza al diritto alla rateizzazione.

Quanto mi costa la riammissione

Come abbiamo detto la trasmissione della quietanza determina il ricalcolo del nuovo piano di ammortamento tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell’originario piano di rateazione e vi invierà il nuovo piano per raccomandata con avviso di ricevimento. Il numero di rate rimanenti sarà lo stesso ma cambieranno le rate (se dentro prima avevano anche imposte indirette che ora restano fuori e gli interessi di rateazione in quanto sull’importo delle nuove rate sono dovuti gli interessi di rateazione calcolati al tasso legale dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento della 1^ rata del piano rateale originario fino al termine di scadenza di ciascuna rata che potrebbe essere cambiato.

La riammissione in sintesi

IN COSA CONSISTE LA RIAMMISSIONE?
Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate. All’atto della domanda di rateizzazione non è obbligato a pagare in un’unica soluzione le rate arretrate che sono
scadute. Occorre presentare la richiesta di riammissione improrogabilmente entro il 20 ottobre 2016. QUANTE RATE POSSO OTTENERE? La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 mensilità. Chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può avere lo stesso numero di rate approvate nel precedente piano.

Rateizzazione fino a 72 rate

L’accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento, nonché la determinazione del numero delle rate mensili concedibili (che in ogni caso non potranno essere superiori a 72) vengono stabilite analizzando i dati forniti dalla documentazione stessa.

La legge (art. 19, DPR n. 602/73) prevede che puoi pagare a rate (fino a 6 anni, 72 rate mensili) le somme indicate in cartella, se presenti una richiesta di dilazione in cui dichiari di “versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà”. L’importo minimo di ogni rata è pari a 50 euro il cui valore della singola rata può essere costante ma anche variabile, crescente o decrescente.

Rateizzazione fino a 120 rate

La legge prevede, inoltre, che se ti trovi in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla tua responsabilità, puoi chiedere un piano straordinario di rateizzazione fino a 10 anni (120 rate mensili). I criteri per ottenere un piano straordinario di rateizzazione sono stabiliti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che fissa anche il numero di rate che possono essere concesse in base alla tua situazione economica QUALI REGOLE DEVO RISPETTARE PER NON DECADERE NUOVAMENTE? La Legge n. 160/2016 stabilisce che il contribuente riammesso alla rateizzazione decada in caso di mancato pagamento di due rate, anche se non consecutive. ATTENZIONE Si ricorda che, fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Modulistica presentazione domanda

Il modulo per chiedere la riammissione al beneficio della rateizzazione (mod. RR1) è disponibile allo sportello o nella sezione modulistica-rateizzazione del sito www.gruppoequitalia.it. In caso contrario lo scaricate qui sotto RR1-MODELLO-RIAMMISSIONE_DECADUTI

Non vi sono quindi costi aggiuntivi ma si sostanzia solo in un ricalcolo del piano

Circolare 13 1016 sulla riammissione alla rateazione

Come gestire il pignoramento presso terzi

Altro discorso invece riguarda le modalità con cui cancellare il pignoramento o annullarlo dietro esplicita rinuncia da parte di Equitalia o di altro soggetto. Potete trovare chiarimenti dalla notifica, alla gestione delle pretese in esso contenuto fino alla cancellazione nella Guida alla cancellazione del pignoramento presso terzi.

Novità 2022

I contribuenti che che hanno ritardato nella presentazione della rateizzazione possono beneficiare della novità introdotta dal decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021 che consente di rateizzare le somme a patto che la domanda sia trasmessa entro il 30 aprile 2022. Sono ammessi solo i contribuenti decaduti prima dell’8 marzo 2020

15 Commenti

  1. Sono decaduto dalla rateizzazione 2016 ma mi hanno accettato una seconda rateizzazione 2021 con conseguente sospensione del fermo amministrativo e possibile farlo per due volte?

  2. se percepisce uno stipendio più del 20% non le pignorano per cui o ha beni mobili intestati oppure la simpatica agenzia delle entrate farebbe più male che bene a non accettare una istanza di rateizzazione….

  3. ho aderito alla rottamazione per alcune cartelle INPS. Mi sono arrivati i bollettini ma non ho potuto onorarli perchè le cifre richieste superavano i 2000 euro a bollettino. Ora mi è arrivata intimazione di pagamento (5 giorni) per saldare ma la mia situazione economica non me lo consente. Mi sono recata all’agenzia delle entrate per richiedere la rateizzazione e me l’hanno negata in quanto non avevo onorato la rottamazione. C’è qualcosa che possa fare? Sono disperata!

  4. BUONGIORNO è POSSIBILE RIENTRARE A PAGARE A RATE SENZA SALDARE QUELLE SCADUTE? HO LETTO CHE PER RITORNARE AD ESSERE ACCETTATI NELLA RIARATEIZAZZIONE ACCORRE SALDARE QUELLE INSOLUTE,MA IO HO DIFFICOLTà NON HO PROPIO I SOLDI MATERIALI..COME POSSO FARE? SONO DISPERATA

  5. ho presentato domanda di riammissione pre una rateazione decaduta a gennaio 2016 mi è stata respinta senza motivazione, poichè non esiste una norma(per loro) che lo preveda) menrtre io leggo su vari format che si può. cosa posso contestare, e in base a quale normativa?

  6. Sono andata da equitalia per chiedere la riammissione alla rateizzazione ,mi rispondono che nn posso farla perché scaduto il termine ,come posso fare? Grazie

  7. buongiorno….abbiamo ricevuto una cartella esattoriale di 1300 euro….vorremmo rateizzarla ma abbiamo un dubbio…….per seri motivi economici non abbiamo finito di pagare una rateizzazione la scorsa estate…abbiamo versato mi pare solo 5 rate di quella…allora vi chiedo: è possibile rateizzare questa da 1300? o dobbiamo prima chiudere quella vecchia? o fare una rateizzazione unica di quella vecchia e quella nuova? grazie

  8. Vi ricordo che se siete decaduti alla data del primo luglio 2016 dal diritto alla rateizzazione con Equitalia potete presentare istanza di riammissione massimo fino al 20 ottobre mentre chi è decaduto dal diritto alla rateizzazione in 72 rate al più può richiedere solo la riammissione per lo stesso numero di rate.

  9. Avevo 2 cartelle inps inviate da equitalia. Ho richiesto la rateizzazione che per difficoltà nei pagamenti è saltata l anno scorso. Posso richiedere una nuova rateizzazione?

  10. Si rechi presso il concessionario della riscossione equitalia se ha ricevuto una cartella e se intende chiedere la rateazione

  11. Ho una multa da pagare entro il 3 giugno di € 5000,00, posso richiedere di pagate con più rate?

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