Le differenze tra Surroga di Bersani e la Rinegoziazione di Tremonti

I due istituti che hanno aperto lo spazio alla modifica delle condizioni contrattuali dei mutui, che ci preme dirlo sono modificabili in qualsiasi momento dalle parti. PORTABILITA’ SURROGAZIONE (Decreto Bersani): il requisito richiesto per accedere riguarda le caratteristiche del mutuo che deve essere destinato ad una persona fisica per l’acquisto, la ristrutturazione o anche la costruzione dell’abitazione principale (da non confondersi con prima casa che è un concetto legato alle imposte di registro),

RINEGOZIAZIONE MUTUO (Decreto Tremonti) a differenza del primo il mutuo deve essere si destinato al finanziamento della stessa tipologia di beni ma deve essere stato stipulato altresì a tasso variabile entro il 28 maggio 2008.

Vi ricordiamo che i tempi per aderire alla rinegoziazione proposta dalla banca sono fissati fino al 28 novembre 2008.

Vi ricordiamo inoltre che il DL 185 ha stabilito la non applicabilità di alcun tipo di onere aggiuntivo a carico del cliente “al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell’articolo 1202 del Codice civile, relativi a mutui accesi per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all’atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all’operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l’esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all’articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti”.

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