Impianti di potenza nominale superiore a 20 Kw
Gli elementi che caratterizzano tali impianti sono:
- non è prevista la formula dello “scambio sul posto”;
- data l’energia prodotta implica necessariamente la cessione dell’energia prodotta al gestore della rete;
- ai fini delle imposte sul reddito configura l’esercizio di un’attività commerciale produttiva di reddito d’impresa.
Il trattamento, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, delle somme corrisposte è lo stesso riferito agli impianti di potenza nominale non superiore a 20Kw che non risultino posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente.
a) Soggetti che utilizzano l’impianto nell’ambito di un’attività d’impresa
È previsto un unico trattamento per tutti gli imprenditori a nulla rilevando che la produzione di energia fotovoltaica sia prevalente rispetto a diversa attività esercitata; Le somme erogate a titolo di tariffa incentivante configurano per l’intero ammontare contributi in conto esercizio e pertanto configurano reddito tassabile ai fini ires e d irap (art. 85 del T.U.I.R.).
L’imputazione temporale in questo caso avverrà secondo il principio della competenza e quindi si dovrà valutare il momento di maturazione (diritto a percepire il compenso) del corrispettivo indipendentemente dalla sua data di effettivo realizzo monetario.
Sulle somme erogate a titolo di tariffa incentivante e sugli eventuali incrementi e premi, limitatamente alla quota proporzionale all’energia ceduta, il soggetto erogatore opererà una ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF o IRES pari al 4% (art.. 28, comma 2, del D.P.R. 600/1973).
I ricavi prodotti dalla vendita al GSE dell’energia prodotta concorrono per l’intero loro ammontare a formare l’ires e la base imponibile Irap nell’esercizio di competenza (art. 109 del T.U.I.R.). Saranno comunque ammortizzabili nella misura del 50% dell’ammontare deducibile in quanto beni strumentali utilizzati ad uso promiscuo, con un’aliquota del 9% pari al coefficiente di ammortamento applicato alle centrali termoelettriche), i costi sostenuti per l’acquisto del bene strumentale compresi gli oneri accessori e gli eventuali interessi versati per forme di finanziamento alternativo.
Sull’ammontare corrisposto all’impresa a titolo di tariffa incentivante, GSE s.p.a. (Gestore della rete elettrica) è tenuto ad operare una ritenuta alla fonte a titolo di acconto delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES) pari al 4%.
Ai sensi della citata disposizione, “le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali” (art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/73).
La stessa ritenuta deve essere operata anche sulle somme corrisposte a titolo di tariffa incentivante in favore di enti non commerciali, a condizione che l’impianto sia relativo all’attività d’impresa eventualmente esercitata in via non prevalente.
Il soggetto pagatore (SGE s.p.a.) non deve invece operare la ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di tariffa incentivante in favore di soggetti che non svolgono attività imprenditoriale.
b) Soggetti che utilizzano l’impianto nell’ambito di un’attività di lavoro autonomo
I lavori autonomi , disciplinati dagli art. 53 e 54 del T.U.I.Rdevono operare una distinzione a seconda che l’impianto fotovoltaico sia utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale o artistica a titolo esclusivo, ovvero a titolo promiscuo.
B) 1. Impianti fotovoltaici utilizzati a titolo esclusivo per l’attività di lavoro autonomo
Le somme percepite a titolo di tariffa incentivante dagli esercenti arti o professioni, relativi incrementi e premi, non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo del percipiente, in quanto non rappresentano no rientrano in alcuna delle previsioni previste dal legislatore agli art. 52 e 53 del T.U.I.R..
Saranno comunque ammortizzabili in quanto beni strumentali utilizzati ad uso promiscuo, con un’aliquota massima del 9% pari al coefficiente di ammortamento applicato alle centrali termoelettriche), i costi sostenuti per l’acquisto del bene strumentale compresi gli oneri accessori e gli eventuali interessi versati per forme di finanziamento alternativo.
B) 2. Impianti fotovoltaici utilizzati promiscuamente per l’attività di lavoro autonomo
Le somme percepite a titolo di tariffa incentivante dagli esercenti arti o professioni, relativi incrementi e premi, non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo del percipiente, in quanto non rappresentano no rientrano in alcuna delle previsioni previste dal legislatore agli art. 52 e 53 del T.U.I.R..
Saranno comunque ammortizzabili nella misura del 50% dell’ammontare deducibile in quanto beni strumentali utilizzati ad uso promiscuo, con un’aliquota massima del 9% pari al coefficiente di ammortamento applicato alle centrali termoelettriche), i costi sostenuti per l’acquisto del bene strumentale compresi gli oneri accessori e gli eventuali interessi versati per forme di finanziamento alternativo.

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