Calcolo interessi moratori 2022 per mancato pagamento del debitore moroso

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indexGli interessi di mora 2022 dovuti al mancato pagamento del debitore o oltre la scadenza sono soggetti ad un calcolo simile a quello del tasso di interesse legale, solo che tra loro c’è una sostanziale differenza in quanto gli interessi moratori scattano a seguito del mancato adempimento della parte contraente di una delle obbligazioni contrattuali mentre quelli legali scattano dal mancato adempimento di norme di legge e che qui vediamo di capire quando scattano e come si calcolano.

Quando scattano gli interessi di mora sul debitore che non paga

Il legislatore civilistico ci ha fornito un sistema di norme che permette di indennizzare il creditore dal mancato adempimento del pagamento da parte del debitore e che scatta dal giorno successivo a quello eventualmente indicato nel contratto come scadenza del pagamento. Per arrivare all’applicazione non dovete perdervi l’articolo dedicato alla messa in mora del debitore.

Gli interessi di mora decorrono automaticamente

Dal primo gennaio 2013 scattano i nuovi interessi di mora automatici per cui non sarà più necessaria la preventiva messa in mora del debitore moroso. E’ stato infatti riconosciuto che il mancato adempimento contrattuale genera un fabbisogno di liquidità non previsto che se proiettato su larga scala impedisce delle corrette pianificazioni finanziarie. Si dovranno accontentare del tasso di interesse di mora definito dal codice civile è ben inferiore a le persone fisiche non titolari di partita Iva o anche nel caso di enti associativi che non svolgono attività commerciale e non hanno fine di lucro.

Cosa fare quando non è inserito il termine di scadenza del pagamento nel contratto gli interessi di mora scattano in automatico

Sembrerebbe poter essere una cosa difficile ed invece accade che le parti forse perchè non si fanno consigliare o assistere da professionisti, stipulino contratti  e contrattini per iscritto senza inserire il termine entro cui effettuare il pagamento creando un vuoto nell’esecuzione del contratto che il legislatore ha colmato inserendo dei termini a partire dai quali gli interessi di mora scattano in automatico e questi dipendono dalla tipologia del bene o prodotto ceduto, o dalla prestazione del servizio effettuata.

Il codice civile disciplina comunque un termine cuscinetto che si sostanzia nell’adempimento entro 15 giorni dalla scadenza, termine entro cui non è possibile richiedere gli interessi di mora o mettere in mora il debitore.

Pertanto supponiamo che non vi sia termine di scadenza per il pagamento ed il calcolo degli interessi di mora in caso decorsi 30 giorni dal ricevimento della merce o dalla data di ultimazione del servizio. Come consiglio pratico si cerca sempre di attendere qualche giorno da questo momento decorso il quale si invia una raccomandata con avviso di ritorno con cui richiedere il pagamento appunto a fronte della consegna del bene avvenuta o della prestazione del servizio ultimata in modo che laddove si intuisca che vi sarà un’impossibilità nel pagamento del debitore si fanno intanto scattare gli interessi di mora. Vero è che nella prassi assistiamo per via della crisi ad un differimento dei termini di pagamento che ab origine era di 30 giorni, pii a 60, poi a 90 ed ora assistiamo di differimenti di 180 giorni il che è figlio delle crisi che si registrano sui mercati finanziari ma anche dello sfruttamento ormai ventennale anche dei meccanismi della leva finanziaria che a mio avviso hanno determinato un eccessiva dipendenza dagli stessi e dagli andamenti positivi.

Merci alimentari: il termine degli interessi moratori slittano

Nel caso di consegna di beni alimentari il termine per il pagamento sale a 60 giorni ma come sapete quelli consegna invece sono disciplinati dalla tipologia del prodotto alimentare.

Vi ricordo di leggere il nuovo articolo dedicato ai nuovi interessi di mora che decorrono automaticamente dopo l’introduzione di termini dis cadenza ordinari da cui farli decorrere senza più la necessità della costituzione o messa in mora.

Nella realtà come sapete esistono diverse tipologie di vendita di prodotto o prestazioni di servizi come nel caso dei contratti d’opera che prevedono come termine finale della consegna dell’opera il collaudo finale (adeguatamente disciplinato dal codice civile non vi preoccupate) per cui i 30 giorni da cui far scattare il calcolo degli interessi di mora decorrono in questo caso dal collaudo o se sono previsti dei visti di conformità per esempio i 30 giorni decorrono da questo momento.

Beni e servizi a cui non si applica il termine

Esistono dei casi invece dove non il decorsi di questo termine non decorre per cui sarà necessario indicarlo nel contratto e laddove non fosse stato fatto occorrerà procedere attraverso l’invio di una raccomandato con l’invito ad adempiere. Questi casi si possono aver per esempio nei risarcimenti e negli indennizzi, nei contratti di assicurazione o anche i casi di debitore in procedura concorsuale come fallimenti o amministrazione straordinaria,  ecc.

E’ veramente conveniente richiedere le somme dovute al debitore moroso?

Valutare il tasso di interesse sui mercati o su investimenti alternativi e gli interessi di mora

Una valutazione se procedere o no all’intimazione al pagamento potrà essere effettuata anche considerando due parametri che sono la redditività che si potrà spuntare in investimenti alternativi (borsa o mattona) o lasciare le somme figurative e da riavere che maturano interessi do mora ad un saggio di interesse maggiore. Se fate caso che in linea di massima gli interessi moratori non disciplinato nel 2011 viaggiavano poco sotto il 9% fatevi due calcoli e ditemi se è facile o no trovare investimenti che hanno una redditività maggiore. Tuttavia v’è da dire che quando questo è un disegno preordinato ad avere un guadagno ossia sono previsti dei termini spropositamene lunghi nel contratto ossia sono previste delle condizioni o anche accordi successivi transattivi che sono a vantaggio esclusivamente di una delle parti ci sono gli estremi per rendere nullo l’accordo o il contratto. Vi consiglio sempre di leggere anche l’articolo dedicato alla messa in mora del debitore in quanto può essere interessante.

Come si calcola il tasso di interesse di mora: quanto vale

Si calcola applicando il tasso di interesse legale della BCE aumentato del 7% per i prodotti e del 9% per quelli di natura alimentare. Ad oggi il tasso di interesse legale della BCE è dell’1,0% (Tassi BCE – Operazioni di rifinanziamento principali – 1,00% effettivo dal 14 dicembre 2011).

Inutile dire che nella prassi si registra molto spesso l’accordo tra le parti che tende a sgravare ossia a ridurre il debitore del peso dell’onere degli interessi di mora maturati dal momento del mancato pagamento alla proposta transattiva avanzata dal debitore per chiudere la vicenda in quanto inutile dirlo talvolta il debitore si fa forte della sua situazione di crisi economica o finanziaria per indurre il creditore ad accettare offerte anche molto basse rispetto al totale.

Calcolo degli interessi moratori

Per il calcolo degli interessi di mora si farà riferimento alla sorte dovuta a cui applicare il tasso annuo di mora stabilito annualmente come visto sopra. La formula di calcolo prevede sempre la moltiplicazione della somma dovuta per il tasso diviso 365 e moltiplicato per il numero di giorni che dal mancato pagamento fino al 31 dicembre dell’anno (questo se il periodo è inferiore all’anno, altrimenti si ripeterà l’operazione anche per l’anno successivo).

Tabella con gli interessi di mora

TABELLA dei TASSI DI MORA ex d.lgs. 231/2002
Dal Al Tasso
B.C.E.
Maggiora
zione
Totale
01/07/2002 31/12/2002 3,35% 7,00% 10,35%
01/01/2003 30/06/2003 2,85% 7,00% 9,85%
01/07/2003 31/12/2003 2,10% 7,00% 9,10%
01/01/2004 30/06/2004 2,02% 7,00% 9,02%
01/07/2004 31/12/2004 2,01% 7,00% 9,01%
01/01/2005 30/06/2005 2,09% 7,00% 9,09%
01/07/2005 31/12/2005 2,05% 7,00% 9,05%
01/01/2006 30/06/2006 2,25% 7,00% 9,25%
01/07/2006 31/12/2006 2,83% 7,00% 9,83%
01/01/2007 30/06/2007 3,58% 7,00% 10,58%
01/07/2007 31/12/2007 4,07% 7,00% 11,07%
01/01/2008 30/06/2008 4,20% 7,00% 11,20%
01/07/2008 31/12/2008 4,10% 7,00% 11,10%
01/01/2009 30/06/2009 2,50% 7,00% 9,50%
01/07/2009 31/12/2009 1,00% 7,00% 8,00%
01/01/2010 30/06/2010 1,00% 7,00% 8,00%
01/07/2010 31/12/2010 1,00% 7,00% 8,00%
01/01/2011 30/06/2011 1,00% 7,00% 8,00%
01/07/2011 31/12/2011 1,25% 7,00% 8,25%
01/01/2012 30/06/2012 1,00% 7,00% 8,00%
01/07/2012 31/12/2012 1,00% 7,00% 8,00%
01/01/2013 30/06/2013 0,75% 8,00% 8,75%
01/07/2013 31/12/2013 0,50% 8,00% 8,50%
01/01/2014 30/06/2014 0,25% 8,00% 8,25%
01/07/2014 31/12/2014 0,15% 8,00% 8,15%
01/01/2015 30/06/2015 0,05% 8,00% 8,05%
01/07/2015 31/12/2015 0,05% 8,00% 8,05%
01/01/2016 30/06/2016 0,05% 8,00% 8,05%
01/07/2016 31/12/2016 0,00% 8,00% 8,00%
01/01/2017 30/06/2017 0,00% 8,00% 8,00%
01/07/2017 31/12/2017 0,00% 8,00% 8,00%
01/01/2018 30/06/2018 0,00% 8,00% 8,00%

2019

01/01/2019 31/12/2019 0,00% 8,00% 8,00%

Novità 2020

Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo  n.  231/2002,  come modificato dalla lettera e), del comma 1, dell’art.  1,  del  decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio  – 30 giugno 2020 il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento a cui aggiungere l’8% come nel 2019.

Interessi di mora 2021

La base di calcolo degli interessi moratori per il 2021 è lo 0% per cui a questo dovrete applicare la percentuale vista sopra aggiuntiva. Il saggio di interesse 2021 per il secondo semestre 2021 da considerare per o creditori in caso di ritardo nei pagamenti per il 2021, così come stabilito dall’art. 5, comma 1, del citato d.lgs. n. 231/2002 – resta fermo ancora allo 0% e fino al 31 dicembre 2021.

Esempio di calcolo

Se facciamo un esempio e prendiamo 1.000 euro non dovute dal primo gennaio 2014 e si decide di transare e arrivare fino ala pagamento con applicazione degli interessi di mora al 30 giugno 2015 questo sarà il calcolo

Calcolo interessi
Dal: Al: Tasso: Giorni: Capitale: Interessi Euro:
01-01-2014 30-06-2014 8.25% 181 € 1.000,00 € 40,91
01-07-2014 31-12-2014 8.15% 184 € 1.000,00 € 41,08
01-01-2015 30-06-2015 8.05% 181 € 1.000,00 € 39,92
Totale interessi: € 121,92
Capitale+interessi: € 1.121,92

Per vedere quali tassi di interesse applicare consultate la tabella presente nell’articolo dedicato al calcolo degli interessi di mora

Trattamento fiscale degli interessi moratori

ai fini Ires (sul soggetto che li paga)

Da un punto di vista fiscale gli interessi moratori sono della stessa categoria (reddito diverso, lavoro dipendente, di capitale, ecc) delle somme alle quali si riferiscono. Per il creditore devono essere calcolati ogni anno ed imputati a conto economico quale componente di ricavo che tuttavia non sarà tassata in quanto in capo al debitore al contrario non sarà deducibile ai fini IRES (e nemmeno ai fini Irap). Tale componente infatti non è rilevante fiscalmente si dice ossia il ricavo non è tassabile ed il costo non è deducibile per cui si dovranno apportare rispettivamente una variazione in diminuzione o in aumento per sterilizzare l’effetto a conto sulle imposte Ires di fine anno.

Interessi di mora ai fini Iva

invece la componente non sarà soggetta ad Iva in quanto esplicitamente esclusa dalla base imponibile ex articolo 15 del DPR 633 del 1972.

Come mettere in mora il debitore che non paga le fatture

Articolo direttamente correlati a questo sono non solo sulla messa in mora del debitore, ma anche per esempio come si effettua il calcolo degli interessi di mora.

Novità 2013: dal primo gennaio i nuovi interessi di mora automatici per cui leggete a tal fine l’articolo di approfondimento in cui troverete la nuova disciplina secondo cui l’applicazione scatta in automatico.

Gli altri tipi di tassi di interesse

l Libro IV del Codice civile disciplina gli interessi come corrispettivo per l’utilizzo di un capitale non di proprietà e fa corrispondere pertanto dei frutti al soggetto che lo mette a disposizione. Per capitale intendiamo una qualsiasi somma finanziaria. Gli interessi di mora non sono niente altro che il frutto applicato sull’aver messo a disposizione le somme di cui si aveva diritto ad un altro soggetto.

L’art. 1282, Codice civile discplina infatti che i “crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente“. Per questo esistono diversi tipi di interesse che possono consistere in:

  • un corrispettivo per aver disposto di somme altrui;
  • un corrispettivo che assume più le vesti di un indennizzo per aver disposto impropriamente e senza autorizzazione di somme altrui insomma per i pagamenti in ritardo ossia di essere in mora con il proprio creditore

Riferimenti normativi

Articoli 1219 e 1224 del codice civile

Come ci si comporta nella redazione del Bilancio con i Crediti Scaduti o deteriorati, incagliati o inesigibili? Posso recuperare la perdita fiscalmente attraverso la deduzione del costo? Se si, in che misura contribuisce alla determinazione del reddito imponibile IRES o IRAP? Sono solo alcuni interrogativi le cui risposte e e richieste di chiarimenti le trovate nell’articolo gratuito dedicato proprio al Trattamento Contabile e fiscale IRES IRAP delle svalutazioni e delle perdite su crediti

22 COMMENTS

  1. ho un prestito con Agos,pago 110 euro al mese.Per ritardo di 20 giorni (io prendo lo stipendio tra il 25 ed il 28 di ogni mese, loro hanno inserito data di pagamento l’8 di ogni mese)chiedono 110 euro piu’ 88 euro di mora…possono farlo?

  2. Io ho pagato quanTo richiesto per un ritardo di 10 giorni, ovvero il 20% in più della rata saltata

  3. La PA e’ stata condannata al PAGAMENTO per un esproprio di un pezzo di
    terreno usato per la costruzione di un edificio scolastico e nonostante ha accettato il DEBITO si rifiuta a pagare.
    E’ la PA in questa situazione soggetta agli interessi di mora quando decidera’
    a pagare?
    Grazie ,Aldo

  4. Sto aiutando un amico straniero che in ITalia ha contratto un prestito presso una finanziaria di una nota banca a giugno 2014 è arrivata la prima rata e ad oggi non ha pagato mai, ha un debito di 12 rate da 174,00 euro, oggi volendo pagare tutte le rate arretrate, dopo aver telefonato alla finanziaria ci hanno detto che l’importo non era più quello dei bollettini non pagati, ma dobbiamo aspettare un conteggio con gli interessi, quanto è lecito chiedere ?

  5. Salve,
    ho bisogno di ricevere un’informazione: se una società vanta dei crediti nei confronti di Comuni che sono al contempo soci della stessa, e taluni crediti sono oggetto di procedure esecutive come il decreto ingiuntivo o pignoramenti presso terzi, devono essere considerati gli interessi contrattuali moratori????
    grazie.

    P.S. se ci sono normative di riferimento vi ringrazio ulteriormente.

  6. Salve, io mi chiedevo se potessi mettere in mora l’inps per il mancato pagamento della cassa integrazione da un anno a questa parte, e per il ritardo nella erogazione della disoccupazione di due mesi.
    Potrebbe essere possibile?
    Vi chiedo questo poichè se la legge è uguale per tutti, l’inps mette in mora anche per importi banali e perritardi di 60 gg.
    E loro che hanno dei ritardi di quasi un anno nell’erogazione???
    Grazie

  7. ASSOLUTAMENTE!! LA DOMANDA NON PRESENTA ALCUN VIZIO DI FORMA, IO STESSA MI SONO RECATA BEN TRE VOLTE ALLA SEDE INPS DI COMPETENZA PER ASSICURARMI CHE NON SUSSISTESSE ALCUN PROBLEMA. OGNI VOLTA CHIEDO SPIEGAZIONI PER QUESTO RITARDO MA I FUNZIONARI NON SANNO CHE RISPONDERE, LA PRIMA VOLTA MI DISSERO CHE AVEVANO IL 2 DICEMBRE 2013 EMESSO IL BONIFICO A MIO FAVORE MA CHE L’OPERAZIONE NON ERA ANDATA A BUON FINE, DA ALLORA MI SONO RECATA LI’ SVARIATE VOLTE PER RICHIEDERE LA RIEMISSIONE DEL BONIFICO CON TANTO DI RICEVUTA DI PROTOCOLLO, MA AD OGGI ANCORA NIENTE!!!
    SINCERAMENTE NON HO PIU’ VOGLIA DI FARMI PRENDERE IN GIRO, QUEI SOLDI, IN QUESTI MESI, MI AVREBBERO FATTO COMODO PER IL SOSTENTAMENTO DI MIO FIGLIO A MAGGIOR RAGIONE CHE ERO UNA MAMMA DISOCCUPATA!!
    PER QUESTO VI CHIEDO UN AIUTO SUL MODO MIGLIORE IN CUI POSSA AGIRE.

    GRAZIE

  8. POSSO METTERE IN MORA L’INPS CHE DOPO 13 MESI DALLA NASCITA DEL MIO BAMBINO NON MI HA ANCORA EROGATO L’ASSEGNO DI MATERNITA’ COME PRESTAZIONE A SOSTEGNO DEL REDDITO??

    GRAZIE

  9. Gent.mo

    Abbiamo dei clienti che si sono rifiutati in malo modo di pagare le spettanze per gestione e chiusura delle pratiche, in più uno di questi ha rifiutato il lavoro proposto perchè non aveva voglia di spostarsi e preferiva ricevere la sovvenzione da disoccupato più altri stipendi in nero che acquisisce lavorando con bambini presso strutture e da privato presso anziani (per quest’ultimo, come ci dobbiamo comportare? In quanto Agenzia D’Affari?) Premetto che abbiamo appena aperto e ci stiamo appena inserendo nel settore.

    il primo cliente (evasore) deve euro 158,00 dal 06/08/2014, a quanto ammonta la mora?

    il secondo cliente, deve euro 28,20 dal 17/09/2014, a quanto ammonta la mora?

    il terzo cliente, deve euro 76,90 dal 08/09/2014, a quanto ammonta la mora?

  10. Riporto mail ricevuta da un Albo professionale

    Agli Iscritti:

    si ricorda agli Iscritti la scadenza del pagamento del CANONE 2014 che dovrà essere effettuato tramite MAV entro il 31.03.2014.(il canone é di 277euro)
    Sulla base del nuovo Regolamento per il pagamento della quota di iscrizione annuale e a seguito della Delibera n. 04.6 dd. 06/02/2014,
    i pagamenti avvenuti dopo tale data saranno soggetti al pagamento della mora di € 30,00.

    Ma è legale un importo di mora forfettario pari a più del 10% e applicato dal giorno seguente alla scadenza?

    Grazie per la risposta

  11. Buongiorno,
    nel caso di decorrenza dei termini per il pagamento di canoni di affitto d’azienda, se non sono previsti interessi nel contratto, si possono applicare comunque degli interessi per il ritardato pagamento? Di quali si tratta:legali, di mora….?
    Infine, tali interessi si possono applicare automaticamente senza dover effettuare prima la messa in mora?
    Grazie molte

  12. Da denuncia immediata se trattasi di interesse, ma neul suo caso direi che è una penale. Cos alta però dovrebbe essere stata firmata a parte e comunque vi potrebbero essere gli estremi per contestarla dato che è molto alta. contatti un avvocato

  13. Buongiorno,
    nel 2010 ho stipulato un finanziamento con una finanziaria per l’ acquisto di una macchina. il mese scorso non ho pagato la rata e la finanziaria MI HA CHIESTO X 25 GG. il 30% di interesse. e’ legale?
    grazie

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