Esenzione ICI prima casa?
Affrontiamo oggi l’interessante novità che riguarda l’esenzione del Tributo ICI (imposta comunale sugli immobili) sulla prima casa.
Il D.Lgs n. 93 del 27 maggio 2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.124 di ieri 28 maggio 2008 definisce l’esenzione del Tributo ICI (imposta comunale sugli immobili) sulla prima casa per tutte le categorie catastali eccetto alcune esclusioni:
- A/1 Abitazioni di tipo signorile
- A/8 Abitazioni in ville
- A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
Per categoria catastale A/1 - Abitazioni di tipo signorile si intendono le Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.
Per categoria catastale A/8 - Abitazioni in ville si intendono le Unità immobiliari caratterizzati da di parchi e/o giardini ed edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario.
Per categoria catastale A/9 - Castelli, palazzi eminenti si intendono i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le unità immobiliari con le altre categorie catastali; eventuali pertinenze o unità immobiliari, pur se autonomamente definibile in un’altra categoria catastale devono essere ricomprese nella medesima categoria A/9
Pertanto alla luce del nuovo D.Lgs. il tributo Ici colpirà le seguenti categorie catastali:
L’ambito di applicazione della normativa prevede che l’agevolazione è estesa anche alle seguenti categorie di immobili e soggetti:
- Diritti reali di godimento (usufrutto) di cittadini non residenti su immobili siti sul territorio italiano a patto che lo stesso non sia locato;
- Soggetto non assegnatario a causa di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio e alle unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità
- Abitazioni considerata principale e perciò oggetto di esenzione dal tributo ICI perché possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ex. Art. 3, comma 56, della legge 662 del 1996 e a patto che l’abitazione non risulti locata.
- Infine è data la possibilità ex art. 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446 del 1997 (Decreto “ICI”), agli enti locali di considerare come abitazioni principali e perciò oggetto di esenzione dal tributo ICI, quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela,
Il presente decreto entra in vigore a partire dal 29 maggio 2008 e perciò già a far data dal versamento per il primo acconto ICI 2008 previsto originariamente per il 16 giugno 2008.
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