Pensione Reversibilità Coniuge Defunto: Successione e Diritti di moglie e figli minori

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

La domanda che spesso ci si pone alla morte di un familiare è si abbia diritto alla pensione sia prima sia dopo che abbia maturato i requisiti e quale sia la quota spettante al coniuge – ex moglie o marito – e quale ai figli o eredi.

Il requisito fondamentale per la richiesta della pensione del marito/moglie defunto/a riguarda l’erogazione dell’assegno di mantenimento. In altre parole il richiedente la pensione deve essere vittima della separazione o del divorzio e al defunto deve essere stata addebitata quindi la separazione. In calce trovate articolo di approfondimento del diritto sull’eredità.

Quanto spetta di pensione

Andiamo subito al sodo per cui vale la pena ricordare che la pensione di reversibilità a favore del coniuge o dei figli è pari al 60% di quanto spettante al genitore o ex marito defunto. Considerando che attualmente stanno andando in pensione ancora i soggetti che fortunatamente godono ancora del sistema retributivo e non contributivo, potremmo parlare di importi considerevoli, anche se ridotti del 40%.

Nel caso in cui vi sia un genitore e un figlio la quota sale all’80% mentre nel caso di coniuge e più di un figlio la quota sale al 100% della pensione spettante.

Esistono anche dei limiti quantitativi che non mi trovano affatto d’accordo in quanto come al solito non capisco perché devo letteralmente regalare dei soldi allo Stato quanto su quei guadagni ci ho pagato le tasse. Come al solito ci arriveremo ma tra una ventina d’anni.

Riduzioni della pensione spettante agli eredi

Nel caso in cui la pensione abbia un valore superiore alle seguenti soglie sarà oggetto di riduzione.

  • Pensione superiore a 26.385,84 euro e inferiore a 32.982,30 euro riduzione del 40%. In tal senso nel caso in cui il coniuge sarà l’unico rimasto in vita avrà diritto al 60% del 60% ossia il 36% della pensione spettante.
  • Per importi superiori a euro 32.982,30 questa soglia la decurtazione della pensione sarà pari al 50%. Prendendo il caso di prima quindi scenderemo al 30% del valore complessiva della pensione dell’ex coniuge.

Le riduzioni non si applicano nel caso in cui vi siano minori inabili, studenti o figli minori di età.

Tornando a noi: nel caso in cui la pensione abbia un valore. La quota spettante deve essere ripartita tra gli aventi diritto in base ai riparti definiti dal Tribunale Civile.

A chi spetta la pensione

E’ molto interessante qui rispondere alla domanda: chi ha diritto alla pensione di reversibilità del genitore defunto, ex coniuge o presunto tale. In primis possiamo fin da subito dire che la pensione spetta al coniuge in vita. Alla Domanda di quanto spetta abbiamo dato una risposta nel paragrafo precedente. Anche i figli hanno diritto alla pensione del papà o della mamma con le limitazioni di cui sopra e come descritto nel seguito proprio in virtù dello stretto legame di familiarità che si ha con il genitore.

Figli minori di 18 anni

Hanno diritto alla pensione fino al compimento dei 18 anni di età. Dal 18 esimo anno di età hanno diritto solo al momento del decesso del genitore erano a loro carico fiscalmente. Anche nell’ipotesi specifica in cui siano stati dichiarati inabili al lavoro avranno il diritto alla reversibilità della pensione nei loro confronti.

Se hanno meno di 18 anni spetterà a loro anche se ad amministrarla sarà il genitore rimasto in vita o il tutore nominato dal Tribunale dei Minori. Nel caso in cui abbiano compiuto 18 anni.

Nel caso in cui il figlio studi l’età per il diritto alla pensione sarà protratto fino alla laurea e comunque non oltre il compimento dei 26 anni di età.

Figli Maggiori di 18 anni

Hanno diritto alla pensione se studenti e fino comunque al 26esimo anno di età, indipendentemente dal fatto che siano diventati indipendenti economicamente. Tale concetto vale nel caso dell’assegno di mantenimento dei figli infatti.

A chi spetta la pensione di reversibilità?

La norma recita che nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Fissiamo anche un’altra regola importante ossia che i figli hanno diritto alla pensione prevista per i superstiti se il de cuius prima del decesso provvedeva al loro mantenimento in maniera continuativa. In poche parole non si possono affacciare alla porta figli di cui non si è mai sentito parlare e per cui il padre, legittimamente, non doveva prendersene cura.

Il diritto alla pensione di reversibilità spetta ai seguenti soggetti considerati superstiti:

  1. il coniuge, anche se separato legalmente;
  2. il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno periodico divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  3. il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti, ma ha diritto a un assegno una-tantum pari a due annualità (articolo 3, decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.
  4. Conviventi: con l’entrata in vigore della legge del 20 maggio 2016, n. 76, a decorrere dal 5 giugno 2016, il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuta anche in favore del componente superstite dell’unione civile.
  5. Figli ed equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo. Per i figli ed equiparati studenti che non prestino lavoro retribuito e siano a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell’università.
  6. I figli ed equiparati studenti che, alla data della morte del dante causa, prestino lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’Assicurazione Generale Obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

Figli Superstiti ed Equiparati

La pensione di reversibilità spetta anche ai figli ed equiparati:

  • i figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;
  • i figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
  • i figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’articolo 279 del codice civile;
  • i figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 580 e 594 del codice civile;
  • i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
  • i figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;
  • i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge;i nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
  • i figli postumi, nati entro il 13° giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità è il primo giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo).

Solo Pensione o anche Divorzio

Anche il coniuge divorziato può presentare la richiesta della pensione dell’ex marito a patto che non si sia nuovamente sposato. È ininfluente la condizione del momento del nuovo matrimonio rispetto alla data del decesso o della data di maturazione del diritto alla pensione. Le nuove nozze aggiungo un elemento al divorzio che fa perdere quel carattere di familiarità necessario a rivendicare il diritto alla pensione dell’ex marito o moglie. Diversamente naturalmente accade per i figli che non perdono mai il carattere di familiarità.

Capita, per così dire, che i meno avveduti questo non lo sappiano e cercano di provi riparo successivamente chiedendo l’annullamento del matrimonio successivo. Cosa non si fa per i soldi. Sappiate comunque che in questo caso non solo esistono dei requisiti per l’annullamento del matrimonio ecclesiastico o civile ma anche che la domanda di accredito della pensione dell’ex coniuge non può avvenire prima della trascrizione dell’atto di annullamento. Quello che non sapevo è che l’annullamento del matrimonio ha efficacia retroattiva per cui gli effetti e quindi anche le mensilità della pensione non ricevute potranno essere richieste indietro.

Del resto spesso si è assistiti alle separazioni di famiglie per la richiesta di agevolazioni fiscali sulla prima casa. Non ci stupiamo certo di questo.

Attenzione

Anche nel caso in cui non siano ancora maturati i requisiti per andare in pensione sia di vecchiaia sia di anzianità spetterà comunque il diritto.

Importante

Nel caso di coniuge separata è stato chiarito da apposite sentenze che non muta il diritto del coniuge ad ottenere parte della pensione del defunto ma è necessario il rispetto di alcuni requisiti che vediamo qui di seguito.

Primo requisito riguarda la percezione dell’assegno di mantenimento da parte del defunto ex.

Il coniuge superstite non deve avere “contratto” nuove nozze ossia non deve essere sposato o coniugato con altra persona. Ad oggi non sono a conoscenza di situazione in cui questa previsione valga per le coppie di fatto.

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2 Commenti

  1. Si ne ha diritto e probabilmente sarà destinataria di una cartella di pagamento solo per la quota del tributo omesso oltre interessi. Ove non dovesse provvedere al pagamento, richiedere la rateizzazione potrebbe prima o poi essere oggetto di una cartella e in ultima istanza di un pignoramento del quinto della reversibilità. Non mi è mai capitato.

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