Congedo Maternità 2023: come funziona e durata della maternità obbligatoria

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Last Updated on 20 Settembre 2023

famiglia

Se sei una futura mamma o stai pianificando di ampliare la tua famiglia, è fondamentale comprendere tutto ciò che riguarda il congedo di maternità INPS 2023 in Italia. Questo articolo ti guiderà attraverso ogni aspetto, dalla presentazione della domanda, alla durata del congedo, all’importo dell’indennità. Preparati a entrare nel mondo del congedo di maternità e scoprire come assicurare un periodo di transizione tranquillo durante la tua gravidanza e dopo la nascita del tuo bambino.

Che cos’è il Congedo di Maternità INPS?

Il congedo di maternità INPS è un diritto fondamentale garantito alle lavoratrici italiane durante la gravidanza e il periodo post-parto. Si tratta di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice dipendente e progettato per consentire alle mamme di prendersi cura del proprio bambino senza dover preoccuparsi della perdita di reddito.

La maternità obbligatoria, che è stabilita per legge, ha una durata di 5 mesi durante i quali la donna percepisce l’80% della sua retribuzione, inizia due mesi prima della data prevista del parto e prosegue fino al compimento del terzo mese del bambino.

Chi ha diritto al Congedo di Maternità INPS?

Prima di iniziare a presentare la domanda per il congedo di maternità INPS, è importante sapere se soddisfi i requisiti necessari. Questo include il tipo di lavoro che svolgi e la durata della tua assunzione. La maternità obbligatoria è un diritto che spetta alle seguenti categorie:

  • lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo);
  • apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con rapporto di lavoro in corso all’inizio del periodo di congedo;
  • lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche, incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS;
  • lavoratrici a domicilio (articolo 61 TU);
  • disoccupate o sospese: in questo caso il congedo deve iniziare entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro;
  • lavoratrici agricole a tempo determinato o indeterminato che nell’anno di inizio congedo siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione per almeno 51 giorni di lavoro negli elenchi nominativi annuali (articolo 63 TU);
  • Colf, badanti e addette ai servizi domestici e familiari;
  • lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità, articolo 65 TU);
  • lavoratrici autonome e libere professioniste, con requisiti di reddito diversi e senza obbligo di astensione dal lavoro;
  • lavoratrici parasubordinate, con requisiti di accesso diversi;
  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, con requisiti di accesso diversi.

Durata Congedo di Maternità 2023

Quanto dura il congedo di maternità? Come anticipato la maternità obbligatoria (e retribuita dall’INPS) ha una durata di 5 mesi suddivisi, secondo le regole stabilite dall’INPS e previste dagli articoli 16 e seguenti del Testo Unico sulla maternità e sulla paternità, come segue:

  • 2 mesi prima della data presunta del parto
  • 3 mesi post parto

Importante sottolineare che in caso di parto gemellare, la durata del congedo di maternità rimane invariata. Ciò significa che i mesi di astensione lavorativa saranno sempre 5.

La data di decorrenza è in realtà molto flessibile. La decorrenza può essere anticipata nei casi di gravidanza a rischio o di mansioni incompatibili con la gravidanza (es mansioni agricole o mansioni a contatto con sostanze chimiche o potenzialmente pericolose per i nascituri) e, in tal caso, il periodo di congedo potrà essere ulteriormente prorogato (oltre alla possibilità di beneficiare, dopo la maternità, anche del congedo parentale).

Allo stesso modo la legge consente anche il prolungamento della maternità obbligatoria dopo i 7 mesi ovvero di posticipare la data di inizio dei mesi di congedo obbligatorio, rendendo possibile lavorare anche fino all’ottavo mese di gravidanza qualora non vi siano rischi per il nascituro e dietro visita di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale. In questo caso, fermo restando il periodo totale di 5 mesi, potrebbe essere possibile iniziare il congedo 1 mese prima e prolungarlo a 4 mesi dopo la nascita.

Come ottenere la maternità anticipata

Per ottenere l’anticipo della maternità per gravidanza a rischio o complicanze la donna deve presentare una domanda presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ovviamente corredata dalla certificazione medica rilasciata dall’ASL o da una struttura sanitaria. Se entro una settimana non vi è nessun pronunciamento, la domanda si ritiene accolta e la lavoratrice riprenderà il suo posto al compimento del terzo mese del bambino.

Nel caso in cui la gestante svolga lavori pericolosi per la sua salute o quella del bambino e il datore di lavoro non possa adibirla ad altre mansioni, dovrà essere lui stesso a richiedere l’astensione anticipata per maternità alla Direzione Provinciale del Lavoro che valuterà il caso e potrà anche fare accertamenti.

Durata Maternità Obbligatoria: casi particolari

La Legge prevede casi particolari in cui la durata della maternità può subire variazioni dalle regole generali. Queste casistiche sono:

  • ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata
  • adozione o affidamento
  • interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità
  • adozione o gli affidamento preadottivo internazionale
  • affidamento non preadottivo

Congedo per Ricovero del Neonato in una Struttura Pubblica o Privata

Nel caso di ricovero del neonato in una struttura, pubblica o privata, la madre può sospendere anche parzialmente il congedo successivo al parto e riprendere l’attività lavorativa.  Il congedo residuo potrà essere riattivato e usufruito a partire dalle dimissioni del bambino. Questo diritto, previsto da articolo 16 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (TU) può essere esercitato una sola volta per ogni figlio e solo se le condizioni di salute della madre sono compatibili con la ripresa dell’attività lavorativa (articolo 16 bis, comma 2 del TU). La valutazione deve essere effettuata e  accertata da un medico, mediante attestazione medica.

Congedo per Adozione o affidamento

Il congedo di maternità spetta anche se il minore è stato adottato o preso in affidamento. Come stabilito dalle legge 184/1983 i 5 mesi vengono contati a partire dal momento dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell’adozione.

Congedo per Interruzione Gravidanza o Decesso

Nei casi di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice madre può astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità, a meno che non decida di riprendere l’attività lavorativa, rinunciando alla facoltà di fruire del congedo (articolo 16, comma 1 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (TU), modificato dal Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119).

Congedo per Adozione o Affidamento preadottivo internazionale

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, si ha diritto al congedo per 5 mesi a partire dall’ingresso in Italia del minore adottato o affidato. In questo caso il periodo di congedo può essere fruito anche parzialmente prima dell’ingresso in Italia del minore. Il congedo può essere fruito anche parzialmente o in modalità frazionata, ma non oltre i 5 mesi.

Congedo per Affidamento non preadottivo

Nel caso di affidamento non preadottivo, il congedo spetta alle lavoratrici e ai lavoratori per 3 mesi, da fruire e può essere anche frazionato entro i cinque mesi successivi a partire dall’affidamento del minore. Per chiarimenti e approfondimenti si consiglia la consultazione della Circolare INPS 4 febbraio 2008, n. 16 che attua l’articolo 26 del TU.

Retribuzione maternità obbligatoria: quanto è l’importo?

La retribuzione durante il periodo di congedo maternità è pari all’80 per cento dello stipendio: si tratta di una indennità giornaliera a carico dell’INPS che viene riconosciuta alla lavoratrice in sostituzione della sua retribuzione standard. Questo periodo viene incluso nel calcolo della tredicesima, delle ferie e dell’anzianità contributiva.

La retribuzione della maternità obbligatoria può anche essere del 100% se sono stati sottoscritti contratti collettivi che lo prevedono: in questo caso la differenza viene integrata ed erogata direttamente dal datore di lavoro.

Quando fare la Domanda di Congedo di Maternità INPS?

Per avere diritto alla maternità obbligatoria, la domanda di congedo deve essere inviata prima dei due mesi che precedono la data prevista per il parto (entro il settimo mese di gravidanza) e il termine ultimo è fissato al massimo entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

Prima dell’inizio della maternità obbligatoria, la lavoratrice deve far pervenire all’INPS il certificato medico di gravidanza, che specifichi la data presunta del parto e il mese di gestazione.

La nascita deve poi essere comunicata con l’autocertificazione entro 30 giorni, sia all’Istituto di Previdenza sia al datore di lavoro, al quale si dovrà anche comunicare se si intende riscuotere gli assegni familiari per il bambino e richiedere le detrazioni per carichi di famiglia.

Come Presentare la Domanda di Congedo di Maternità INPS?

Iniziamo con il dire che la procedura per presentare la domanda è composta da una serie di step e documenti che devono essere allegati nelle varie fasi, ma è comunque molto semplice.

Prima di tutto, il medico del Servizio Sanitario Nazionale (ginecologo o ginecologa) deve inviare telematicamente all’INPS il certificato medico di gravidanza. A carico della lavoratrice è invece l’invio di copia del certificato al suo datore di lavoro.

Successivamente, si procede con la vera e propria presentazione della domanda all’INPS, che può essere fatta secondo una delle seguenti modalità:

  • online: direttamente dal sito INPS, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS;
  • contattando il Contact Center INPS: occorre utilizzare il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile);
  • Ente di patronato

È necessario allegare alla domanda i seguenti documenti:

  • copia della documentazione utile a velocizzare l’accoglimento della stessa;
  • provvedimenti di interdizione anticipata/posticipata;
  • autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla Commissione per le Adozioni internazionali;
  • attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

Una volta inoltrata la domanda, l’INPS restituisce una ricevuta: la lavoratrice dovrà inviare copia della stessa al datore di lavoro.

Qualora si scegliesse una delle modalità flessibili di congedo di maternità, la donna dovrà inviare al suo datore di lavoro anche il certificato medico ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Ultimo step di questo iter è comunicare all’INPS e al datore di lavoro la data presunta del parto: tale data deve avere luogo entro 30 giorni dal parto e deve essere poi ratificata, dopo il parto, direttamente sul sito dell’INPS.

L’INPS ha 120 giorni di tempo per accettare la domanda e provvedere al pagamento.

Congedo di paternità: quando l’astensione obbligatoria spetta al padre

Esistono casistiche di impossibilità per la madre del bambino di fruire del proprio diritto che prevedono che il periodo di congedo obbligatorio sia riconosciuto al padre. Tra le casistiche rientrano:

  • morte o grave infermità della madre: in caso di decesso all’atto della compilazione della domanda il padre richiedente deve indicare gli estremi della madre e la data del decesso. In caso di grave infermità la certificazione sanitaria deve essere presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’INPS, allo sportello o a mezzo raccomandata;
  • abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre: in questo caso è prevista la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 155 bis del codice civile): necessario comunicare gli elementi identificativi del provvedimento indicando l’autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria.

In caso di adozione o affidamento di minori è necessario attestare la rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità.

La durata del congedo di paternità rimane di cinque mesi. Se la madre è non lavoratrice, il congedo di paternità termina dopo tre mesi dal parto.

Maternità Facoltativa: cos’è

La normativa prevede poi ulteriori disposizioni a tutela della maternità e della paternità che vengono definite “maternità facoltativa” o congedi parentali e che quindi devono essere specificatamente richieste da uno o entrambi i genitori.

Al termine del periodo di astensione obbligatoria può rendersi necessario un ulteriore lasso di tempo da concedere alla madre o al padre per rimanere accanto al figlio, per questo motivo la legge prevede che fino al compimento del dodicesimo anno del bambino si possa richiedere di assentarsi dal lavoro per un massimo di sei mesi per l’accudimento del bambino.

Questo periodo di maternità facoltativa può essere fruito in modo continuativo o frazionato e può esser goduto contemporaneamente da entrambi i genitori per non oltre 10 o 11 mesi (vedremo in seguito i vari casi). Ciò significa che dopo l’astensione obbligatoria, la madre può scegliere di protrarre di qualche mese la maternità, ma nulla vieta che sia il padre a usufruirne oppure entrambi contemporaneamente. Si tratta di un’opportunità che la maggior parte delle famiglie scelgono per restare accanto al bambino nel periodo dello svezzamento, ma si possono richiedere anche brevi periodi in momenti diversi.

Come avere la maternità facoltativa o congedo parentale

Per godere della maternità facoltativa occorre fare richiesta almeno 15 giorni prima e la retribuzione per questi periodi di astensione dal lavoro sarà pari al 30% dello stipendio. In caso di famiglia monogenitoriale la maternità facoltativa spetta per un periodo di 10 mesi. Vi segnalo a tal proposito l’articolo dedicato proprio a come richiedere il congedo parentale (anche a ore o a singoli giorni alla settimana) e come funziona.

Quando si può fruire della maternità facoltativa

Vediamo ora i vari casi che si possono presentare, tenendo presente che se il padre fruisce di almeno tre mesi di congedo può estendere il suo periodo di un altro mese, portandolo a 7 mesi totali.

Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti hanno diritto all’astensione dal lavoro per 6 mesi la madre e 6 o 7 il padre per un totale che non deve superare gli 11 mesi. Se la donna è casalinga o disoccupata la maternità spetta al solo genitore di sesso maschile se è un lavoratore dipendente per un massimo di 7 mesi; se invece è una lavoratrice autonoma godrà di un congedo di 3 mesi, mentre il padre autonomo non ha diritto ad alcuna facilitazione.

La madre o il padre lavoratori hanno invece diritto, qualora ne facciano richiesta, a un periodo di maternità facoltativa della durata di 3 anni quando il bambino presenti una grave situazione di handicap accertata dall’ASL o al permesso di due ore giornaliere.
Dopo il compimento del terzo anno la maternità facoltativa prevede la possibilità di ottenere tre giorni di permesso mensile.

Sempre nell’ambito della legislazione che regola la maternità obbligatoria e facoltativa vengono regolamentati anche i permessi per malattia del bambino. Fino al compimento dei tre anni entrambi i genitori alternativamente si possono assentare dal lavoro in caso di malattia del figlio senza limiti di tempo; l’unico obbligo è presentare la certificazione medica.
Dai tre ai 12 anni (come previsto con la riforma del c.d. Jobs Act) invece i genitori si possono assentare per lo stesso motivo solo per un massimo di 5 giorni all’anno. Si tratta in questi ultimi due casi di periodi non retribuiti.

Buongiorno, vorrei segnalare che con la riforma del c.d. Jobs Act il congedo parentale può essere fruito fino ai 12 anni di vita del bambino come chiarito anche nella Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla Circolare INPS n.139 del 17 luglio 2015.

Convenienza tra Maternità e il nuovo baby sitting

Al termine della maternità ordinaria di cinque mesi trova una valida alternativa può accedere ad un trattamento economico integrativo di 600 euro utilizzabile valido per ulteriori per sei mesi da utilizzare nell’arco degli 11 mesi successivi, purché finalizzato al pagamento della baby sitter o asili nido al fine di desistere le madri a chiedere il congedo parentale. La finalità non è manifesta ma, potrei sbagliarmi il legislatore a mio avviso ha ritenuto che l’allontanamento forse è può oneroso per il sistema rinunciare alla dipendente di fatto mettendo sul fatto quasi il doppio del contributo INPS che spetterebbe in caso di congedo parentale che si aggira intorno ai 300 euro.

Questa possibilità vale sia per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico sia privato sia iscritte alla gestione separata INPS in quanto lavoratrici autonome con partita Iva ma non iscritte alla cassa previdenziale (in quanto beneficerebbero già di un trattamento di maternità dalla propria cassa previdenziale e non sarebbe cumulabile). Le modalità con cui richiedere e accedere per il 2016 saranno oggetto di apposito decreto attuativo che deve ancor uscire :-). Potete approfondire con l’articolo dedicato al Bonus Baby Sitter.

Assegno di maternità: quanto vale e come prenderlo

Altro discorso invece riguarda il contratto di sostituzione maternità che potete approfondire leggendo l’articolo correlato oppure quello dedicato al nuovo assegno di maternità.

http://www.tasse-fisco.com/lavoro-dipendente/numero-massimo-proroghe-sostituzione-maternita-termine-intervalli/39132/

62 Commenti

  1. Buongiorno,

    mia moglie ha lavorato fino al giorno del parto, parto avvenuto in maniera precoce (21 giorni prima della data presunta).
    Circa 12 giorni dopo il parto abbiamo comunicato all’INPS i dati della neonata: poichè a sistema non era consentito di inserire oltre ai 5 mesi spettanti anche i 21 giorni relativi alla precocità, abbiamo chiamato il call center e l’operatore stesso (non noi) ha inserito una nuova pratica. L’INPS ha poi però rigettato tale pratica; siamo quindi andati a chiedere e dicono che era sbagliata.

    Ora abbiamo 2 problemi:
    1- allo sportello l’INPS (agenzia complessa di Milano via Circo) ci viene detto che non possono gestire l’altra pratica perchè mancano i decreti attuativi per gestire chi deve fare 5 mesi di maternità tutti dopo il parto. Non possono neanche vedere se è corretta, quindi noi non sappiamo se c’è magari qualche errore (cosa possibile, dato che l’abbiam fatta seguendo le indicazioni dell’INPS che già aveva sbagliato la precedente).
    2- ci dicono inoltre che i giorni di precocità comunque non ci spettano, che quindi avremo solo 5 mesi.
    non sappiamo se l’altra pratica da noi presentata (sia corretta) e loro dicono di non poterlo verificare

    Siamo andati anche ad un Patronato ACLI che ci ha però detto che non possono fare nulla, di andare all’INPS…
    La situazione per noi è surreale per non dire drammatica, davvero dobbiamo restare nel limbo senza sapere nulla finchè un giorno uscirà un decreto attuativo?
    E’ una situazione comune a tutti quelli che vogliono fare i 5 mesi dopo il parto?
    L’azienda ovviamente al momento non sa come procedere, dato che hanno ricevuto la reieizione dell’INPS sulla pratica errata mentre sull’altra non hanno ricevuto comunicazioni.

    Grazie mille dell’aiuto

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