Comprare e vendere beni e servizi su internet: Fisco e tasse del commercio elettronico on line

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tasseIl commercio elettronico abbraccia una serie di problematiche fiscali relative alle diverse fonti di ricavi che possono derivare da cessione di beni, cessioni di prodotti nuovi ed usati, prestazioni di servizi, ricavi derivanti da pubblicità, banner, ecc ecc. Qui vediamo di dare qualche chiarimento per rispondre ad alcune delle vostre domande sull’argomento.

Il commercio on line elettronico comprende qualsiasi forma di transazione che avviene in rete mediante negozi virtuali, vetrine dove poter acquistare prodotti ecc, ecc. Il legislatore ha definito in primis due forme di commercio elettronico che sono essenzialmente il commercio elettronico indiretto ed il commercio elettronico diretto.  Sostanzialmente consiste in transazioni per via elettronica di compravendita di beni e servizi ma anche la distribuzione di contenuti digitali. Parliamo però anche di altre attività come connesse a queste come il commercio informatico o anche on-line o telematico come anche il trading on-line.

Il Commercio Elettronico Indiretto

Il commercio elettronico indiretto si caratterizza per il fatto che on line avviene solo la definizione dell’accordo contrattuale tra le parti mentre il perfezionamento del contratto avverrà nel momento della consegna del bene secondo l’ordinaria disciplina codicistica che regola il trasferimento di beni mobili. Il bene viene spedito all’acquirente ed il pagamento avviene mediante contrassegno al momento della consegna configurando così una vendita a distanza; come avviene nelle vendite a distanza il soggetto acquirente dovrà richiedere la fattura al momento dell’acquisto in quanto il cedente è esonerato dalla emissione tanto della fattura quanto della ricevuta fiscale o dello scontrino.

  • Venditore: la cessione è imponibile nel momento del perfezionamento del contratto e sarà soggetto alla disciplina delle esportazioni nel caso di acquirente extracomunitario (adempimenti doganali);

  • Acquirente italiano o residente nella comunità europea: anche per lui l’acquisto sarà deducibile nel momento della consegna del bene e nel momento di ricevimento della fattura.

Ricordiamo che per cessioni di beni ingenti si configura una disciplina a parte prevista per gli esportatori abituali che liberano il cedente da una serie di adempimenti di carattere fiscale ed amministrativo.

Il Commercio elettronico diretto

Il commercio elettronico diretto si caratterizza per la cessione di un bene in rete che può concretizzarsi in un mp3, in una audio book, corso a distanza ecc, ecc….diciamo che prevede la cessione di un bene la cui utilità è immediatamente fruibile al momento del pagamento; ciò fa sì che non si parli di cessione di beni ma di prestazione di servizi e pertanto rileveranno, ai fini della imponibilità diversi elementi: qui sarà rilevante il momento il momento del pagamento del prezzo. In questo caso delineiamo i diversi casi e le relative modalità di comportamento:

  1. Acquirente Italiano con partita Iva e cedente UE: il servizio si considera effettuato nel territorio italiano e pertanto l’operatore dovrà procedere attraverso il meccanismo del reverse charge e liquidare l’Iva;

  2. Acquirente UE o Italiano e cedente Extra UE: il cedente potrà beneficiare di un regime agevolato previsto dal Dl 273/2003 che prevede l’identificazione del cedente ai fini Iva in uno dei paese della comunità europea e la dispensa dall’emissione di fattura e quindi di pagamento dell’Iva sulle vendite non chè l’esonero da da registrazione e liquidazioni;

  3. Acquirente Italiano e cedente non residente in Italia: in questo caso non è prevista alcuna forma di tassazione in Italia;

Ricordiamo che i soggetti che desiderano aprire una attività di vendita on line devono aprire la partita Iva seconde le metodologie ordinarie previste per qualsiasi attività con la sola differenza che si dovrà anche indicare eventualmente l’indirizzo della Homepage che si utilizza per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi on line.

Ricordiamo inoltre che il semplice possesso di un sito, supponiamo con un suffisso “.it” non è in grado di per sé a configurare una stabile organizzazione in Italia: tuttavia ricordiamo che anche il commercio elettronico, come qualsiasi altra attività sottostà alla stessa identica regolamentazione prevista per le imposte sui redditi, l’iva, l’irap e pertanto qualora soddisfino i presupposto di applicazione del tributo dovranno pagare le tasse in Italia.

https://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/dropshipping-dropshipper/17102/

Alcune questioni rimaste in dubbio

La Commissione tributaria provinciale con la sentenza 56/06/2011 del 16 giugno 2011 tratta proprio della vendita on line indicando la qualificazione dei proventi e affermando che se sono dipendenti da attività abituale, ancorché non esclusiva, sono qualificabili come redditi d’impresa anche senza che vi sia un requisito minimo di organizzazione.
Questo per dirvi che nonostante vi iscriviate come venditori occasionali in realtà per il fisco non lo siete per cui occhio perchè l’agenzia delle entrate con lo strumento dello spesometro ormai è in grado di rintracciare chi vuole perchè il nome se lo fanno dire direttamente dalla piattaforma che utilizzate per vendere i beni.
Potrete non aprire la partita IVA solo se siete dei venditori occasionali, ossia se vendete una volta casa vostra, la macchina, lo scooter, il cellulare o cose simili. Patronato certo

Comunicazione ex articolo 18 della predetta legge n. 114.

Dovrete comunicare preventivamente al comune nel quale avete la residenza anagrafica se vendete come persona fisica o la sede legale se vende come persona giuridica e solo dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune potrete avviare la vendita.

Alcune definizioni per chi opera in rete:

a) servizi della società dell’informazione: le attività economiche svolte in linea (on-line) nonché i servizi definiti dalla legge n. 317/86 ” qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi “;

b) prestatore : la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione;

c) prestatore stabilito : il prestatore che esercita effettivamente un’attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato;

d) destinatario del servizio : il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;

e) consumatore : qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

f) comunicazioni commerciali : tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione.

g) professione regolamentata : professione riconosciuta ai sensi dell’articolo 2 Dlgs115/92, D.lgs. n. 319/94;

h) ambito regolamentato : le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate.

Quali servizi sono classificati come E commerce

Potete fare riferimento al Regolamento (CE) n. 1777/2005 ne individua alcuni come per esempio “servizi prestati tramite mezzi elettronici” che sono i seguenti: fornitura software, servizi relativi a siti e pagine web, servizi aste (mercato on-line), pacchetti di servizi internet di attività interattive. Al contrario non rientrano tra i servizi di e-commerce: i servizi di accesso ad internet e i servizi telefonici forniti attraverso internet, le consulenze rese da professionisti tramite mail, le lezioni via internet, le cessioni di beni materiali ordinati elettronicamente, dischetti, cd-rom, libri. riviste, giornali e DVD.

Adempimenti per iniziare l’attività

Esistono alcuni riempimenti e sono comuni a tutte le attività primo fra tutte è apertura della partita Iva anche nel caso del commercio elettronico sarà caratterizzata dal codice attività 52 come macro codice a cui poi aggiungerete quello relativo alla vostra attività specifica

Successivamente dovrete aprire la vostra società qualora intendiate organizzare attività sotto la veste di una persona giuridica e questo vi obbligherà  successivamente all’iscrizione della stessa al registro delle imprese.

Laddove vi siano dipendenti assunti sarà necessaria l’iscrizione all’Inail non solo ai fini assicurativi per quello che riguarderebbe ipotetici infortuni sul lavoro ma anche per la compliance amministrativa.

Vendite On Line a Clienti senza partita IVA: fatturazione, ricevuta e registro corrispettivi

https://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/dropshipping-dropshipper/17102/

Alcuni Riferimenti Normativi

  • L. 31.03.1998 n. 114
  • D.Lgs 22.5.1999 n. 185 (contratti a distanza)
  • D.M. 7.7.2003 n. 70
  • C.M. 7.7.2003 n. 3561
  • C.M. 1.3.2003 n. 3543
  • D.L. n.223/06 conv. L. 4/8/2006 n. 248 (Decreto Bersani)

Vi segnalo  alcuni siti che sono stati sanzionati sulla base delle rilevazioni che potrete trovare sul Sole24ore del 21 dicembre 2015 qualora questo possa esservi utile.

IL BILANCIO

Società e sito web Data  Esito Sanzione (€)
Techmania
techmania.it* 18/02/15  sanzione  200.000
Kgegl
kgegl.net 05/08/15  sanzione  140.000
Moonlooker
moonlooker.com 05/08/15  sanzione   100.000
Valuebasket
valuebasket.com/it_IT/ 18/11/15  sanzione   90.000
Il mercato dell’affare
ilmercatodellaffare.com 05/08/15  sanzione   140.000
Zionsmartshop-E commerce
zionsmartshop.com 05/08/15  sanzione   120.000
Toys and Games
citytoyscassino.it   citytoyscassino.com 18/11/15  sanzione   180.000
Shop Rg
shoprg.it 10/12/15 avvio  –
Techmania
techmania.it* 07/10/15  sospensiva  –
Phoneshopping
phoneshopping.it 10/12/15 sospensiva  –
WM-Bitprice.it
bitprice.it 10/12/15 sospensiva  –
 Totale  970.000

17 Commenti

  1. Se il reddito è tassato in Italia seguirà gli ordinari scaglioni di reddito Irpef. Se aderisce al regime forfettario invece potrò fruire dell’imposta agevolata. Se sfrutta la funzione di ricerca interna al sito trovare anche dei file excell per fare il calcolo delle tasse inserendo i suoi guadagni incassati sia nel caso di regime ordinario sia forfettario dei minimi.

  2. Ragazzi buona sera,

    Volevo chiedervi la percentuale delle tasse per chi vende online, tipo informazioni digitali (non Fisici) tipo (kindle Publishing, affiliate marketing eccc,,)

    La ringrazio

  3. Ciao, ho letto l’articolo, ma non riesco a trovare informazioni in merito al servizio che vorrei offrire. Poiché sono uno studente universitario, volevo iniziare a lanciare un’attività nel frattempo che terminavo i miei studi. Ho provato con dei servizi di affiliazione, ma poi ho scoperto che inserire su una pagina Facebook un post con pubblicità a quel sito (ad esempio: un articolo venduto da Amazon) diviene un servizio professionale e continuativo (poiché presente 24/24h online), quindi ho cancellato i post e mi sono fermato. Oggi, mi è venuta l’idea di offrire le mie pagine come vetrina, gratuitamente per chi vuole vendere degli oggetti (cioè senza percepire nient’altro che la visibilità e dei nuovi iscritti alle mie pagine). Ho gli stessi problemi in materia legislativa? (Perché allo stato attuale non posso sopportare i costi di una partita IVA, senza sapere che possibilità di guadagno ci sono.)

  4. La norma non fa riferimento ad una numerosità di pezzi venduti ma alla struttura che mette in piedi e alla sua caratteristica abituale e continuativa che gli da. Certo nel suo caso mi riesce difficile pensare ad un accertamento fiscale che nel caso remoto, avrebbe ad oggetto sanzioni per ritardata o omessa, se si dovesse ravvedere dichiarazione di apertura della partita Iva, omessa fatturazione e omessa dichiarazione dei redditi, come di tassazione del redito prodotto dalla compravendita…..mi sforzo ma un accertamento fiscale nei suoi confronti mi sembra veramente poco probabile, molto poco probabile.

  5. Buongiorno, avere un semplice “account venditore” su Amazon e vendere libri cartacei spediti per posta ordinaria, al di là dell’imponibilità del ricavato, obbliga all’apertura di Partita IVA? Se sì, ci sono sanzioni in caso di inadempienza? Parliamo di un privato che venderà al massimo una decina di libri l’anno. Grazie infinite.

  6. Sarò sincero: questo è un argomento che dovrei approfondire molto ma molto di più ma mi riprometto di farlo presto. Nel frattempo mi domando in quale codice ateco rientrerebbe (ha visto la tabella dei codici?). Se si significa che vi può rientrare.

    Per la seconda domanda vale la risposta alla prima.

  7. Buongiorno,

    malgrado questo sia forse il migliore blog di scambio di informazioni sul fisco, dopo attenta rilettura di post e commenti ancora non mi sono chiare alcune cose:

    – Avendo p.ta iva dei minimi è possibile vendere online musica, tenendo conto del massimale che la p.ta stessa impone? Quindi, una p.ta iva dei minimi può essere usata per il commercio elettronico diretto?

    – Per vendere oggetti di artigianato in rete può bastare lo stesso tipo di p.ta iva? Quindi, una p.ta iva dei minimi può essere usata per il commercio elettronico indiretto?

    Grazie, e scusate ma questo tipo di informazione mi sfugge proprio!
    Vittorio

  8. Sicuro è sicuro anche se dipende dalla solvibilità dei clienti anche se il metodo di pagamento mi sembra che potreste sceglierlo. Per la tassazione sarà imponibile in Italia. Rispetto alla cifra annua no…non c’è un minimo al di sotto del quale non si dichiara o si può gestire con prestazioni occasionali.

  9. Salve chiedo un’info aprire un negozio virtuale su etsy per la vendita di lavori fatti a mano con perle e schemi personali di mia creazione senza partita iva come hobbista comè la situazione fiscale in questo caso?e sicuro oppure no?ed eventualmente cè una cifra annua da non superare?grazie

  10. Buongiorno,
    sono un libero professionista con p.iva dei minimi, residente in italia.
    Sto valutando di vendere on-line a settembre i miei servizi attraverso dei corsi che possono essere scaricati, come mi devo comportare dal punto di vista fiscale e amministrativo?
    Specifico che il prossimo anno scadranno i 5 anni dell’agevolazione dei minimi.

    Ringrazio per la risposta.
    Cordialmente

  11. Salve,
    Volevo sapere come viene inquadrato dal punto di vista fiscale il seguente scenario: “A” vende un orologio a “B” attraverso un sito on-line “C”. L’orologio però viene spedito a “C” che effettua una modifica/riparazione e lo spedisce a “B”. “C” riceve una commissione da “A” per il servizio di vendita on.line + quelli di modifica/riparazione.
    Grazie.

  12. Mi state chiedendo cose che in un blog di scambio di informazioni difficilmente potrebbe trovare risposta. Vi posso dire che nulla osta alla costituzione di una società all’estero dal punto di vista civilistico, ergo potete aprirla dove vi pare. Più la aprite in un paese a fiscalità privilegiata più saranno gli oneri ed i rischi a cui andrete incontro se i soci avranno residenza e cittadinanza italiana. Dipende tutto dai costi e dal fatturato che pensate di fare. Per soldi posso buttare lì almeno un 100 k di fatturato l’anno. Se fate soldi potete permettervi anche una galassia di entità sorse per il mondo è sfruttare leve fiscali in modo non evasivo ma elusivo, ma costa e non poco. Per cui consiglio sempre di capire se avete fondi a sufficienza per farlo e prospettive di crescita congrue altrimenti è’ un bagno di quattrini spesi fra consulenti esteri, società fiduciarie ecc. Per cui fatevi due calcoli e poi bussate ad un bravo dottore commercialista che si occupa di questi è non ad uno improvvisato. Spero di esserci stato utile. In bocca al lupo e continuate a fare impresa altrimenti ci si annoia…:-))

  13. Buongiorno,
    vorremmo aprire una società che fornisce servizi di profit management di proprietà immobiliari situate in vari paesi, gestita da piattaforma web, (servizi su immobili siti inizialmente Francia come quasi totalità), a tal fine:
    – vi son possibilità di aprire società medesima in altro stato con fiscalità migliore?
    – quali aspetti dobbiamo considerare se la proprietà della costituenda soc. è riferita a soggetti residenti in italia?
    – quale voi ravvisate, nel caso di specie, essere l’architettura societaria e fiscale maggiormente conveniente?.. ovvero, puo essere in detto caso, e come conveniente fare la soc. indicata in Monaco principato, e con quali aspetti su soci detti….. o ancor migliore, detta società ovunque costituita è posseduta da altra “entità” quale non soggetta a tassazione? es. fondo estero partimoniale od altro???
    Sintesi, volendo fare quanto in premessa, fiscalmente e legalmente quali opzioni abbiamo di scelta come strutturazione aziendale rispetto alla fiscalità? grazie

  14. Salve, ho l’idea di aprire un sito internet che offre servizi altrui sui quali io trattengo una percentuale. Come funziona per il pagamento delle tasse? Vanno pagate sulla percentuale che trattengo?

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