Risparmio energetico del 55%: cumulabilità delle agevolazioni fiscali
Le detrazioni del 55% ai fini dell’irpef o dell’ires previste per il risparmio energetico sono compatibili con la concessione delle agevolazioni non fiscali fiscali previste per altri interventi come per esempio gli incentivi promosse dalla Legge 488 del 1992. A tal proposito è intervenuta la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 36/E del 31 maggio 2007 la quale indica l’orientamento del fisco nelle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico non cumulabili con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi mentre sono compatibili con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico. Ricordiamo tuttavia che in presenza di entrambi i benefici opererebbe il disposto di cui all’art. 17, comma 1 del Tuir secondo cui le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti sono assoggettate a tassazione separata ex art. 23 del Tuir.

