Interessi passivi su mutuo e detrazione nella dichiarazione dei redditi 730 2010 o unico: gli interessi passivi su mutuo contratti per l’acquisto dell’abitazione principale danno diritto ad una detrazione del 19% e devono essere indicati nel quadro RE della dichiarazione dei redditi e nei righi da E7 a E11, per il pagamento delle imposte relative all’anno 2009 che dovremo pagare quest’anno a giugno 2010.
Nel modello Unico invece dovrete prendere in consideraizone il quadro RP, ma la cella è la stessa, questo al fine di agevolare noi operatori a districarci meglio tra 730 di marzo e unico di giugno, pertanto saranno il rigo RP7 ed RP11 le celle ad essere interessate.
Nel caso abbiamo stipulato un mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente e sempre che tali mutui non siano stati erogati in conto capitale.
Potremmo aggiungere alla quota di interessi passivi pagati anche gli oneri accessori connessi alla stipula del mutuo con la banca o anche che abbiamo corrisposto in virtù per esempio a titolo di variazioni del cambio di valuta, nonché le commissioni che sono state pagate agli istituti di credito per l’intermediazione.
Possiamo considerare anche nel monte spese detraibili oltre agli interessi anche eventuali oneri fiscali e spese aggiuntive come l’imposta di iscrizione o cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato).
Ma non solo: possiamo anche considerare che possiamo portarci in detrazione anche la provvigione per lo scarto rateizzato, le spese notarili sostenute per istruzione la pratica di mutuo (come se non potessimo fare altrimenti) e di eventuali perizie tecniche.
Quali Mutui rientrano nella disposizione per la detrazione nel 730 2010
Non tutti i contratti di mutuo danno diritto alla detrazione degli interessi passivi pagati come per esempio quelli che sono stati stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione come per la ristrutturazione della propria abitazione, oppure per i mutui stipulati a partire dal 1993 per l’acquisto di una residenza secondaria, o ancora per i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.
Non rientrano nell’ambito di applicazione della detrazione nella dichiarazione dei redditi modello 730 2010 gli interessi passivi che derivano da aperture di credito bancarie, cessione dello stipendio finanziamenti diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili e anche quelli che derivano da mutui che eccedono il costo dell’immobile eccedono.
Come si calcolano gli interessi passivi da portare in detrazione nel 730 2010
Applicate la seguente formula:
(costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati) : capitale dato in mutuo
Interessi passivi nel Mutuo cointestato
La detrazione degli interessi passivi spetta ad ogni cointestatario limitatamente alla sua quota.
La detrazione massima è di 4.000 euro e se siete contitolari di altri mutuo l’importo è sempre di 4.000 euro a meno che non abbiamo familiari a carico ipotesi in cui diveniamo titolari del diritto alla detrazione anche del familiare a carico.
In caso di divorzio legale pronunciato con sentenza al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione degli interessi sul mutuo ma sempreché nella casa dimorino dei suoi familiari a carico.
Gli interessi passivi per i mutui relativi all’abitazione principale
Gli interessi passivi che scaturiscono da mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale più tutte gli altri oneri che abbiamo visto prima andranno indicati nel rigo E7 del 730.
Anche nel caso di separati legalmente e cointestati in caso di separazione legale ad ognuno spetta una detrazione massima degli interessi passivi nella misura di 2.000 euro.
La detrazione spetta anche se ancora non l’abitazione non potrebbe essere definita principale ma che ci impegniamo a farla diventare entro una anno dall’acquisto.
In caso di rinnovo o stipula di altro mutuo o surroga anche con un istituto di credito diverso non consideriamo il periodo che intercorre dallo scioglimento del primo e la stipula del secondo.
In caso di surroga e di rinegoziazione del contratto di mutuo la detrazione sugli interessi passivi spetta per un importo maggiore a quello che risulterebbe considerando la quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo.
Vi ricordiamo che gli interessi andranno inseriti nella dichiarazione die redditi 730 2010 di cui vi segnaliamo non solo la categoria di articoli che scrivimao appositamente ma anche alcuni articoli in particolari che possono fornire una guida per la compilazione e dare qualche consiglio.
Non possiamo ovviamente segnalarvi la guida pratica alla compilazione del modello Unico e del modello 730 dove trovate veramente tanti consigli utili per la compilazione, il pagamento e la detrazione delle spese nella dichiarazione dei redditi.
Vi consigliamo anche di leggere le guide alla scelta del mutuo migliore o la modifica di quello che già avete acceso con la surrogazione del mutuo, la rinegoziazione del mutuo o la sostituzione del mutuo.

Dipende dalla casa che ha acquistato pertanto controlli insieme al suo commercialista la spettanza delle agevolazioni.
Sotto la condizione che sia adibita ad abitazione principale.
Se compila il modello 730 le spese per intermediazione immobiliare può indicarle nel rigo E17 dove potrà indicare i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale o se compila il modello unico andranno nel rigo RP 17. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1.000,00. Se l’unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1000,00 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.