Le spese sostenute per il pagamento dei canoni di affitto mensili per l’abitazione possono essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi mod 730 o Modello Unico a seconda della tipologia del contratto e della finalità a cui la locazione della casa è destinata andando in tal modo ad abbattere il reddito imponibile ai fini irpef.

Contratti di affitto o locazione ordinario
Per coloro che affittano casa senza alcuna paticolarità ossia non sono studenti universitari o non hanno stipulato un contratto di affitto o locazione concordata (come vedrete sotto), ossia il classico contratto 4 più 4 rinnovabile tacitamente allo scadere dei primi 4 anni (e chiaramente non sono in affitto in nero), i contribuenti spesso non sanno che possono avvalersi dell’assistenza delle associazioni di categoria per farsi assistere.

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sugli affitti 2012

 

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Per tali soggetti se de l’abitazione è destinata alla proria abitazione principale sarà possibile portare in detrazione una somma pari a 300 euro per i redditi imponibili al di sotto dei 15.493, 71 euro mentre una somma pari a 150 euro per redditi imponibili compresi tra 15.493,71 e 30.987,41, mentre non sono previste detrazioni per redditi imponibili superiori.

Per i contribuenti con età compresa tra 20 e 30 anni e semprechè l’appartamento sia destinato ad abitazione principale sarà possibile detrarsi 991,60 euro per i primi 3 anni di locazione e semprechè abbiano un reddito imponibile inferiore ai 15.4093,71 euro.

Canoni di affitto concordato
Per coloro che hanno un contratto di affitto cocnordato ai sensi della L.431 del 1998 nei comuni ad alta densità abitativa o con carenza di abitazioni e secodno gli accordi comunali o con le organizzazioni locali che stabiliscono prioritariamente il valore che dpvrà assumere il canone a seconda della tipologia ed ubicazione della casa, la detrazione sale a 495 euro,80 per i soggetti con reddito imponibile inferiore ai 15 mila euro visti sopra e scende a 247,90 per quelli compresi tra 15 mila e 30 mila. Per lo scaglione superiore invece il legislatore fiscale non ammette più detrazioni nella dichiarazione dei redditi.

Detrazione canoni di affitto per gli studenti universitari
A titolo di esempio i contribuenti studenti o anche genitori che hanno sostenuto nell’anno canoni di affitto per studenti fuori sede a carico potranno portare in detrazione il canone nella misura del 19% del costo sostenuto.

Detrazioni di imposta per i giovani
Per i giovani è stata prevista con la Finanziaria 2007 una detrazione di durata massimo di 3 anni per  le persone tra 20 e 30 anni di età che stipulano i contratti 4+4, i 3+2 o quelli transitori pari a 991,60 parametrata alla frazione di anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale da parte del giovane inquilino. Il reddito imponibile di questi soggetti tuttavia non deve essere  tuttavia maggiore di 15.493,71 euro pena l’inamissibilità della detrazione.

I canoni di affitto potranno essere sostenuti per case locate con contratti di affitto regolarmente registrati entro 30 giorni dalla stipula ma vi rientrano anche atti di assegnazione o altri enti sia con sia senza scopo di lucro, perchè la finalità dell’agevolazione è quella di tutelare in qaulche modo il diritto allo studio anche per coloro che si trovano lontani dai centri universitari (ricordiamo che la distanza per essere considerati fuori sede sono 100 km dalla propria residenza e si dovrà essere in grado di fornire prova dell’iscrizione del contribuente all’università, altrimenti si potrebbe pensare di affittarsi casa al mare e godere dell’agevolazione, cosa questa non prevista). La detrazione massima per questo titpo di contratti non potrà essere superiore a 2.633 euro per singolo studente.

Detrazione canoni affitto per lavoratori dipendenti trasferiti all’estero
Anche per i lavoratori dipendenti che si sono trasferiti in altro luogo per motivi di lavoro possono godere di una detrazione di imposta nella misura di 991,60 euro fino ad un reddito imponibile di 15.493,71 euro e di 495,80 euro per redditi fino ai 30.987,41 euro a patto che il cambio della residenza sia avvenuto nei precedenti tre anni alla indicazione della detrazione nel 730 e semprechè la sede del lavoro disti non meno di 100 km da quello della residenza precedente.

Rispetto alla corretta compilazione del 730 o del modello unico ricordo che questo genere di voci troverà accoglienza nel quadro E del 730 o nel quadro Rp del modello Unico.

A tal fine vi ricordo che potete consultare anche gli altri articoli dedicati ad argomenti affini come la nuova cedolare secca sugli affitti, o anche le ulteriori detrazione e deduzioni da fare nel 730 o nel modello Unico e anche altri articoli interessanti e di taglio pratico.

Novità per il 730 2011: proroga pagamenti del 730 2011

Scadenza e versamento cedolare secca


Elenco spese da dedurre in dichiarazione

Guida alla Cedolare Secca

 

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