Detrazione spese di affitto nel 730 o in Unico 2022: risparmiare costi sui canoni di locazione

Le spese di affitto sostenute per il pagamento dei canoni mensili per l’abitazione possono essere portate in detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi mod 730 2021 o Modello Unico a seconda della tipologia del contratto e della finalità a cui la locazione della casa è destinata; è possibile in tal modo abbassare il reddito imponibile ai fini Irpef. nell’articolo troverete sia le possibilità di detrazione sia la tassazione in capo al proprietario di casa percettore del canone mensile.

Detrazione fiscale per Contratti di affitto o locazione ordinario

In sintesi possiamo rintracciare le seguenti tipologie di detrazioni fiscali provenienti dalle spese per canoni e che sono nel seguito descritte:

  • Detrazioni affitto per l’abitazione principale: la possiamo chiamare una detrazione ordinaria paragonabile alla detassazione della rendita catastale per coloro che hanno una casa di proprietà adibita ad abitazione principale
  • Detrazione spese di affitto per contratti ad equo canone o a canone convenzionale;
  • Detrazione canoni di affitto per lavoratori costretti a cambiare a residenza legale per motivi di lavoro;
  • Detrazione canone di locazione per studenti fuori sede;
  • Detrazione spese di affitto per alloggi sociali (solo fino al 2016).

Novità 2022: Bonus affitto giovani 20-31 anni (leggi Articolo se sei interessato o condividilo con un tuo amico)

Anche per quest’anno il fisco riserva un trattamento fiscale agevolato per coloro che affittano casa destinandola alla propria abitazione principale, senza alcuna restrizione o particolarità, ossia anche se non sono studenti universitari o non hanno stipulato un contratto di affitto o locazione concordata (come vedrete sotto), ossia il classico contratto 4 più 4 rinnovabile tacitamente allo scadere dei primi 4 anni (e chiaramente non sono in affitto in nero), i contribuenti spesso non sanno che possono avvalersi dell’assistenza delle associazioni di categoria per farsi assistere.

Potrete pertanto scaricarvi dalle imposte di giugno i canoni seguendo una delle seguenti opzioni disponibili che vi riepilogo in sintesi:

  • Riduzione del 5% in capo al soggetto percettore del canone ai fini irpef nel caso di contratti di affitto ordinari;
  • Riduzione del 25% in capo al soggetto percettore del canone ai fini IRPEF nel caso di contratti di affitto ordinari se l’immobile è ubicato nei comuni di Venezia centro e nelle Isole di Giudecca, Murano e Burano.
  • Riduzione del 35% in capo al soggetto percettore del canone ai fini IRPEF per gli immobili di interesse storico ed artistico.
  • Riduzioni derivanti dall’opzione alla cedolare secca: da calcolarsi caso per caso in quanto le aliquote sono due e dipendono anche dalla aliquota marginale del soggetto percettore.

Estrema sintesi naturalmente non significa che dovete leggere solo questo per giungere a conclusioni affrettate sulla reale ed effettiva convenienza economica tra l’una e l’altra opzione perché i parametri per avere la risposta non sono solo le riduzioni forfettarie che abbiamo sulla tassazione del canone.

Quali contratti di locazione godono della detrazione fiscale

I contratti che vi possono far prendere i benefici fiscali oltre al rispetto delle condizioni che vedrete riepilogate e descritte nel seguito sono:

  • i classici contratti di affitto 4+4 disciplinati dalla Legge 431 del 1998;
  • i contratti a canone concordato o a canone convenzionale o a equo canone che sono i in forma 3+2;
  • i contratti stipulati per gli studenti universitari fuori sede e giovani compresi con età tra i 20 e 30 anni che stipulano contratti di locazione ex legge n.431 del 1998.

La condizione da soddisfare per la detrazione riguarda principalmente la destinazione dell’abitazione che dovrà essere appunto destinata ad abitazione principale del locatario.

Vi ricordo inoltre che la detrazione fiscale sopra indicata deve essere rapportata al periodo di effettivo utilizzo durante l’anno per cui se affittate dal primo luglio al 31 dicembre dovrete calcolare la metà.

Detrazione fiscale per gli inquilini di case destinate all’abitazione principale

In sintesi ci possiamo trovare di fronte alle seguenti casistiche:

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale:

  • se il reddito complessivo non supera 15.493,71 la detrazione massima è di 300 euro: il reddito deve essere considerato del reddito imponibile assoggettato eventualmente alla cedolare secca;
  • se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 e inferiore a 30.987,41 euro la detrazione massima è di 150 euro: il reddito deve essere considerato del reddito imponibile assoggettato eventualmente alla cedolare secca;

Detrazione per gli inquilini con contratti a canone concordato o equo canone:

Si tratta di contratti stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 1998.

  • se il reddito complessivo non supera 15.493,71 la detrazione massima è di 495,80 euro: il reddito deve essere considerato del reddito imponibile assoggettato eventualmente alla cedolare secca;
  • se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71, ma non 30.987,41 la detrazione massima è di 247,90 euro: il reddito deve essere considerato del reddito imponibile assoggettato eventualmente alla cedolare secca;

Detrazione per canoni di locazione per i giovani i età compresa fra i 20 e i 30 anni su contratti ex legge 9 dicembre 1998 numero 431 adibiti ad abitazione principale:

  • se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro la detrazione  massima è di euro 991,60;

Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali ex articolo 5 della Legge 8 febbraio 2007, n.9 adibiti ad abitazione principale:

Questa detrazione è stata valida solo per il triennio 2014-2016 ma la riporto comunque nel seguito:

  • se il reddito complessivo non supera 15.493,71 la detrazione massima è di 900 euro;
  • se invece il reddito supera 15.493,71 ma resta al di sotto di 30.987,41 la detrazione massima è di 450 euro.

Se l’abitazione è destinata alla propria abitazione principale sarà possibile incrementare come vedete dai bullet point sopra la misura delle detrazioni. Nel calcolo del reddito dovrà essere ricompresa anche la quota di reddito derivante dalla locazione di abitazioni date in affitto con la cedolare secca così come definito dall’articolo 3 comma 7 del D.Lgs. 23 del 2011.

Per i contribuenti con età compresa tra 20 e 30 anni e semprechè l’appartamento sia destinato ad abitazione principale sarà possibile incrementare la detrazione a 991,60 euro per i primi 3 anni di locazione e semprechè abbiano un reddito imponibile inferiore ai 15.4093,71 euro. La condizione è che il contratto sia stato stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 numero 431.

Canoni di affitto concordato o convenzionale

Per coloro che hanno un contratto di affitto concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998. numero 431 oppure che rispettino le condizioni definite all’articolo 4, comma 3 della stessa legge, nei comuni ad alta densità abitativa o con carenza di abitazioni e secondo gli accordi comunali o con le organizzazioni locali che stabiliscono prioritariamente il valore che dovrà assumere il canone a seconda della tipologia ed ubicazione della casa, la detrazione sale a 495 euro,80 per i soggetti con reddito imponibile inferiore ai 15.493,71 euro euro visti sopra e scende a 247,90 per quelli compresi tra 15.493,71 euro e 30.987,41 mila. Per lo scaglione superiore invece il legislatore fiscale non ammette più detrazioni nella dichiarazione dei redditi perché siete considerati un nucleo familiare ricco (fosse vero).

Detrazione fiscale spese di affitto per gli studenti universitari

A titolo di esempio i contribuenti studenti o anche genitori che hanno sostenuto nell’anno canoni di affitto per studenti fuori sede a carico potranno portare in detrazione il canone nella misura del 19% del costo sostenuto. A tal proposito potete leggere l’articolo dedicato alla detrazione fiscale dell’affitto per gli studenti fuori sede.

Detrazioni di imposta per i giovani

Per i giovani è stata prevista con la Finanziaria 2007 una detrazione di durata massimo di 3 anni per  le persone tra 20 e 30 anni di età che stipulano i contratti 4+4, i 3+2 o quelli transitori pari a 991,60 parametrata alla frazione di anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale da parte del giovane inquilino. Il reddito imponibile di questi soggetti tuttavia non deve essere  tuttavia maggiore di 15.493,71 euro pena l’inammissibilità della detrazione.

Per i giovani di età compresa tra 20 e 30 anni che stipulano contratti di locazione per un immobile destinato a propria abitazione principale la detrazione fiscale sale a 991,60 euro per i primi tre anni del contratto sempre che il reddito sia inferiore a 15.493,71 euro e l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori. In altre parole i genitori no possono affittare casa e godere delle agevolazioni fiscali per poi abitarci entro insieme al ragazzo, altrimenti perdono l’agevolazione e vengono sanzionati.

Per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede e distante almeno cento chilometri, da quello di residenza è prevista una detrazione del 19% sull’importo del canone non superiore a 2.633 euro.

I canoni di affitto potranno essere sostenuti per case locate con contratti di affitto regolarmente registrati entro 30 giorni dalla stipula ma vi rientrano anche atti di assegnazione o altri enti sia con sia senza scopo di lucro, perché la finalità dell’agevolazione è quella di tutelare in qualche modo il diritto allo studio anche per coloro che si trovano lontani dai centri universitari (ricordiamo che la distanza per essere considerati fuori sede sono 100 km dalla propria residenza e si dovrà essere in grado di fornire prova dell’iscrizione del contribuente all’università, altrimenti si potrebbe pensare di affittarsi casa al mare e godere dell’agevolazione, cosa questa non prevista). La detrazione massima per questo tipo di contratti non potrà essere superiore a 2.633 euro per singolo studente.

Detrazione canoni affitto per lavoratori dipendenti trasferiti all’estero o in altra sede di lavoro in Italia

Anche per i lavoratori dipendenti che si sono trasferiti in altra sede di lavoro in altro comune limitrofo (purché distino almeno 100 km dal precedente) a quello dove si lavorava nei tre anni precedenti possono beneficiare di una detrazione fiscale sui canoni di affitto  nella misura di 991,60 euro fino ad un reddito imponibile di 15.493,71 euro e di 495,80 euro per redditi fino ai 30.987,41 euro a patto che il cambio della residenza sia avvenuto nei precedenti tre anni alla indicazione della detrazione nel 730 e semprechè la sede del lavoro disti non meno di 100 km da quello della residenza precedente.

L’abbattimento del canone incassato dai proprietari se non si aderisce alla cedolare secca

Nella consapevolezza comunque che non tutti hanno aderito o aderiranno alla cedolare secca, pur a mio avviso essendo conveniente come modello di locazione immobiliare rispetto a quello ordinario, mi preme dirvi che in caso di affitto secondo la tassazione ordinaria, il proprietario di casa avrà diritto ad un abbattimento forfettario del 5% del canone incassato nell’anno di imposta (e non più del 15% come prima o del 25% come avveniva per i comuni di Venezia centro, Murano, Giudecca e Burano nè di altri abbattimenti). Rispetto alla corretta compilazione del 730 o del modello unico ricordo che questo genere di voci troverà accoglienza nel quadro E del 730 o nel quadro Rp del modello Unico.

Indicazione nel 730

Il quadro interessato dalla compilazione dei dati che vi daranno diritto a queste detrazioni fiscali è il quadro E del 730 o il quadro RE del modello Redditi PF se optate per questo.

La Sezione da compilare è la sezione V(righi da E71 a E72): dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione;

Vi segnalo anche cosa dicono le istruzioni del 730 (i righi potrebbero cambiare di anno in anno per cui vi consiglio sempre di verificare con il modello vigente per l’anno in corso sempre davanti) Rigo E71 – Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.

  1. Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);
  2. Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali – art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).
  3. Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale. Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

La detrazione fiscale spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2012 la detrazione può essere fruita anche per il 2013 e il 2014. Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale. Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.

RigoCodice Detrazione
E711 (colonna 1)¡ 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
¡ 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
 
2 (colonna 1)¡495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
¡ 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
 
3 (colonna 1)991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
4 (colonna 1)900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
¡ 450 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
 
E72 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
  
(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. 
 
 
 
 

Descrizione

   

Modello 730

       
 
 

Detrazione in caso di abitazione principale

e

   
 

Rigo E71

       
   
 

Detrazione del canone in caso di trasferimento della residenza per motivi di lavoro

     
 

Rigo E72

       
   

Detrazione locazioni studenti universitari fuori sede

   

Rigo E8 (codice 18)

   
 
 

Se compilate il Modello Unico: se vi trovate a compilare il modello Unico invece del 730 ricordate che per la stragrande maggioranza delle detrazioni fiscali il rigo del quadro RE del 730 corrisponde ad analogo rigo del modello Unico nel quadro RP.

Istruzioni per il 730 2020

Istruzione compilazione Dichiarazione per detrazione affitti

Definizione abitazione principale?

Visto che alcuni di voi mi chiedono spesso la differenza vi segnalo che ho scritto un articolo di approfondimento dedicato proprio alla definizione e differenze tra abitazione principale, residenza, dimora e domicilio fiscale

Riassumendo: la sintesi

Per gli inquilini il cui reddito imponibile sia inferiore a 15.493,71 euro ci sarà una detrazione di 300 euro mentre per quelli con reddito compreso tra 15.493,71 e 30,987,41 euro di soli 150 euro. Per il lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza per motivi di lavoro nel comune di lavoro o in un comune limitrofo le stesse detrazioni fiscali salgono rispettivamente a 991,60 euro o 495,80. Nel caso di inquilini con contratto concordato quelle stesse detrazioni salgono a 495,80 euro o di 247,90 euro sempre a seconda del reddito. Se parliamo poi di alloggi sociali di cui al Dl 47 del 2014 e limitatamente al triennio 2014-2016 ci sarà una detrazione di 900 euro o 450 euro sempre in relazione alle fasce di reddito sopra descritte.

Tabella riepilogativa

Rigo 730 (Verificare sempre con modello relativo all'anno che vi interessa)Codice Detrazione
E71 1 (colonna 1) 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
E71 1 (colonna 1) 150,00 euro se il reddito complessivo eu0300 superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
E71 2 (colonna 1) 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
E71 2 (colonna 1) 247,90 euro se il reddito complessivo eu0300 superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
E71 3 (colonna 1) 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
E71 4 (colonna 1) 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
E71 4 (colonna 1) 450 euro se il reddito complessivo euro 300 superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
E72 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
E72 495,80 euro se il reddito complessivo euro 300 superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
(1) Nel reddito complessivo euro 300 compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Reddito imponibile IRPEF incapiente per sfruttare le detrazioni fiscali

Se avete un reddito troppo basso e avete una Irpef lorda diminuita delle detrazioni per familiari a carico o altre vi spetterà comunque un credito pari alla quota di detrazione non fruita. Ai lavoratori dipendenti e pensionati la somma è attribuita dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio Irpef nella busta aga solitamente di luglio o a dicembre, oppure se non l’avete la indicherete nella dichiarazione dei redditi e la possono utilizzare in compensazione nel modello F24 o scalare dall’Irpef dovuta per il periodo d’imposta successivo o, ancora, richiedere a rimborso nella stessa dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico a seconda di quello che utilizzate.

Moglie o coniuge a carico senza reddito

Nel caso in cui si abbia un contratto di affitto intatto alla moglie che non percepisce reddito la detrazione non può essere sfruttata dal marito nemmeno nel caso in cui risulti a carico fiscalmente di quest’ultimo. Sarà pertanto necessario a fini dello sfruttamento della detrazione fiscale rescindere il contratto e stipularne uno nuovo intestato al marito. Conclusione diversa invece nel caso in cui entrambi risultino intestatari del contratto. Il marito a quel punto potrà sfruttare il 100% del canone da lui pagato.

La detrazione infatti si applica sull’IRPEF lorda che, se equivalente a zero, non consente di essere abbattuta dall’agevolazione in questione.

Bonus per coloro che affittano terreni agricoli

Inoltre è stata introdotto il bonus Irpef di 80 euro per ettaro (limite massimo 1.200 euro) anche per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola minori di 35 anni che sarà pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli.

Esempi di detrazione fiscale sugli affitti

Supponiamo per esempio un contribuente con contratto di affitto a canone libero con reddito imponibile Irpef pari a 35 mila euro. Questo potrà godere di un detrazione fiscale di 300 se destina l’immobile per i 365 giorni alla propria abitazione principale. Se inferiore all’anno dovrà dividere per 365 e moltiplicare per i fiori di effettivo rispetto del requisito dell’abitazione principale.

Novità 2015 per gli alloggi sociali

Dal 2015 l’articolo 7 del D.L. 47 del 2014 ha introdotto due nuove detrazioni fiscali per le persone che pagano canoni di locazione per la propria abitazione principale che sono maggiori per i cosiddetti alloggi sociali pari ad euro 900,00 purchè il reddito complessivo del locatario non superi i 15.493,71 euro.

Laddove invece il reddito sia ricompreso tra il limite sopra ed euro  30.987,41 la detrazione scende a 400 euro. Come avete visto sopra se il reddito è incapiente in quanto la detrazione è maggiore della stessa Irpef lorda allora si avrà diritto comunque ad credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta da utilizzare negli anni successivi.

Novità 2017

Nel 2017 si concludono le maggiori agevolazioni fiscali introdotte dal D.Legge “emergenza abitativa” n.47 del 2014 per il triennio 2014-2016 che aveva innalzato a 900 euro la detrazione prevista per reddito fino a 15.493,71 e 450 per redditi fino a 30.987,41.

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174 Commenti

  1. Buona sera io sono in affitto dal 2018 e non avendo spostato la residenza fino al 12 settembre 2021 ho sempre compilato la parte E71 del 730.
    Quest’anno dal 13 settembre 2021 ho spostato la residenza e nella compilazione del 730 mi chiedevo se posso inserire in E71 i giorni dal 1 gennaio 2021 al 12 settembre 2021 e poi su E72 i giorni dal 13 settembre 2021 al 31 dicembre 2021.
    Grazie

  2. Salve la ringrazio in anticipo,.Mio figlio si e’ trasferito per lavoro in un altro comune marzo 2021 per i primi 3 mesi contratto transitorio poi contratto libero 4+4 ,chiedo puo portare in detrazione l’affitto .quali codici deve inserire ?Il reddito sui 18000 euro.
    Il cambio di residenza e’ stato fatto a maggio di quest’anno.

  3. Salve, chiedo informazioni in merito al contributo per il sostegno al fitto, sono in graduatoria generale in attesa di ulteriori verifiche alla documentazione in mio possesso consegnata al comune di residenza che delibererà la graduatoria definitiva. poiché i tempi di lavorazione si sono protratti di molto oltre i tempi previsti, ora il mio dubbio è che avendo provveduto alla presentazione del 730 ho regolarmente detratto il contratto di locazione come ogni anno faccio, ma è possibile che il contributo al fitto e incompatibile con la detrazione del contratto di locazione dal 730? Grazie a chi può delucidarmi.

  4. Buongiorno, le pongo questa situazione: mia suocera con assegno sociale non ha mai presentato 730, conviveva con la figlia. Nel 2018 ha cambiato residenza e vive in affitto in locazione convenzionata inoltre ha delle spese mediche da dedurre. Nel sito INPS non c’è nessun CU da scaricare (l’assegno sociale è esente da Irpef ?) e nel 730 precompilato non appare nessun reddito. Inserisco l’IBAN per il rimborso in quanto dichiaro nessun sostituto di imposta poi modifico il rigo E71 inserendo il codice 2, i gg di residenza per il 2018 e 100% di detrazione spettante. Il precompilato poi si blocca quando deve calcolare le detrazioni perchè dice che non ci sono redditi per effettuare calcoli….
    non posso quindi fare il 730 per usufruire delle detrazioni per spese mediche (presenti nel precompilato) e per l’affitto? grazie per la risposta

  5. Volevo sapere se la regola per scaricare sul 730 2019 redditi 2018 per contratti d affitto a cedolare secca vale solo per i primi 3 anni. Premetto che il mio contratto è 3 + 2 con cedolare secca.

  6. se la compri puoi detrarre il 19%….sei proprio sicuro? e dove l’hai trovato scritto? dentro le patatine :-)

  7. ma queste detrazioni sono spiccioli !!!! Sono in affitto e posso detrarre 247 euro, ma se la compro la casa posso detrarre tutto a 19%… ridicolo.

  8. salve, avendo stipulato un contratto di affitto per abitazione principale nel 2016, posso usufruire di tale detrazione anche negli anni successivi alla data di stipula o vale solo per il 2016?

  9. Salve, volevo capire meglio cosa si intente nel passaggio dei “requisiti” per la deducibilità dell’affitto con cedolare secca, ovvero: “se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71, ma non 30.987,41 la detrazione massima è di 247,90 euro: il reddito deve essere considerato del reddito imponibile assoggettato eventualmente alla cedolare secca”
    Cosa si intende esattamente con “reddito imponibile assoggettato eventualmente alla cedolare secca”?

  10. Salve,
    Abito in un comune insieme ai miei figli a carico e la casa di residenza è totalmente totalmente intestata a me in separazione dei beni, comprata come prima casa nel 2007 e con un mutuo in corso sempre intestato a me e di cui usufruisco della detrazione fiscale.
    Ora mia Oglio ha comprato anch’essa una casa in un’altro comune usufruendo della agevolazione prima casa ed andando a risiedere in essa. Per l’acquisto si è chiesto un mutuo ipotecario prima casa intestato ad entrambi in quanto mia moglie non lavora ed è a carico mio.
    Purtroppo ci siamo accorti a cose fatte che tale situazione non mi permette di detrarre gli interessi nel limite della capienza massima, pur essendo Lei a carico ed io a pagare effettivamente le rate del mutuo.
    Per questo avremmo pensato di risolvere acquistando io una quota del 10% dell’immobile come seconda casa, avendo io già una prima, in modo che essendo dopo comproprietari, io potrò usufruire della detrazione fiscale.
    Le mie domande sono:
    La soluzione trovata è corretta o c’è ne una migliore?
    Se è corretta, posso detrarre il 100% o solo il 90%?
    Ringrazio per la risposta che vorrete darmi e saluto cordialmente.
    Antonio.

  11. Buongiorno. H avuto necessità di affittare una camera per motivo di lavoro. Il mio proprietario vorrebbe registrare il contratto d’affitto con cedolare secca ma il mio commercialista mi ha detto che in questo modo io non potrò richiedere la detrazione del mio affitto nel 730 che sarà relativo al 2018. È vero?
    O posso accettare la proposta del proprietario di casa senza perdere la possibilità di richiedere poi la detrazione?
    Grazie

  12. Dipende da cosa derivano questi 13950 euro. Se le hanno già fatto delle ritenute Irpef, di che tipologia erano i redditi, etc etc

  13. Salve io ho fatto isee e risulta 13950 euro l anno. Viviamo io e mio fratello disabile sono più di 20 a Vigevano case aler. Quanto andremo a pagare secondo voi

  14. Sezione V – (righi da E71 a E72): dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione;Rigo E71 – Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.
    ‘1’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che
    hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le
    locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);
    ‘2’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo
    codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, sti- pulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazionidei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali – art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3
    della legge n. 431 del 1998).
    ‘3’ Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale. Questo codice va indicato dai giovani di età
    compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2015 la detrazione può essere fruita anche per il 2016 e il 2017.
    Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
    Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.

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