Entro la scadenza del 30 novembre dovranno essere versati gli acconti Irpef, Ires ed Irap, dai soggetti che sono obbligati anche se vi sono soggetti esenti dal versamento dell’acconto. Non tutti infatti sono obbligati al versamento dell’acconto ed è necessario fare una distinzione tra soggetti esenti e soggetti obbligati.
Non devono versare l’acconto delle imposte Irpef mediante versamento con modello F24 i soggetti che hanno indicato nel modello 730 o nel modello Unico riferito all’anno precedente e che hanno inviato entro il 30 settembre scorso un valore inferiore ai 52 euro. Per verificare questo dato sarà necessario consultare il quadro RN del modello unico PF che avete presentato telematicamente entro la scadenza del 30 settembre e precisamene per quello che concerne l’acconto 2011 si dovrà andare a consultare il rigo RN34.

Nei prossimi anni il rigo potrà subire delle variazioni intemrini numerici e potrà cambiare ma l’importante è che prendiate come riferimento la descrizione del campo in modo da ricordarlo anche per il pagamento degli anni successivi.

Guida al Calcolo dell’Acconto IRPEF

Guida al calcolo dell’acconto Ires ed Irap

Guida Fiscale al calcolo dell’acconto Iva.

Non dovranno versare l’acconto anche i soggetti che nella dichiarazione precedente presentavano un credito di imposta e in virtù di questo non saranno obbligati a versare un acconto a meno che non presumano che per l’anno successivo escano a debito in dichiarazione.

Allo stesso tempo i soggetti che presumono con ragionevole attendibilità che il prossimo anno non saranno dovute imposte o perché il reddito imponibile sarà pari a zero, o perché si dispone di crediti di imposta da utilizzare in compensazione o altre fattispecie non saranno obbligati al versamento dell’acconto, ma ricordiamoci che laddove poi questa presunzione non si dovesse presentare potremmo incorrere in sanzioni.
La presenza del credito deve comunque in gradi di coprire l’intero acconto da versare.

Saranno esenti dal versamento dell’acconto anche i soggetti che hanno iniziato l’attività, o hanno iniziato a percepire reddito nel 2010 e come tali ancora non hanno presentato una dichiarazione dei redditi da cui può emergere l’acconto da pagare per il prossimo anno.
Non saranno obbligati anche i soggetti lavoratori autonomi che hanno optato per il regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali di cui all’articolo 13 della Legge 388 del 2000 che non prevede il versamento dell’acconto (detto anche regime forfettino).
Non dovranno versare l’acconto anche i soggetti che hanno terminato nel 2010 la propria attività nel oppure gli eredi di contribuenti che sono deceduti nel corso del 2010.

Non saranno soggetti al versamento neanche coloro che sono stati dichiarati falliti con sentenza da parte del tribunale.

In sintesi per il versamento dlel’acconto Irpef dovremmo tenere a mente la scadenza del 16 giugno per il versamento del primo acconto nella misura quest’anno del 99% dell’importo indicato nel rigo RN 34 per l’Unico persone fisiche di cui il 40 versato entro il 16 giugno o il 16 luglio con la maggiorazione solita dello 0,40%, ed il 60% il pagamnto del secondo acconto Irpef entro il prossimo 30 novembre.

Potete anche optare, laddove siate in carenza di liquidità e non potete pagare il primo acconto, il versamento in un’unica soluzione il 30 novembre.

Versamento del primo e del second0 acconto Irpef
Il versamento dell’accono Irpef potrà essere fatto utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo 4033 e 4034 rispettivamente per il paamento dell’acconto da effettuarsi a Giugno e per il pagamento dell’accotno da effettuarsi a Novembre.


Acconto Irpef, Ires Irap Guida al calcolo

Acconto Inps Guida al calcolo

Acconto Iva Cuida al calcolo