Rimborsi TARSU e tariffa di igiene Ambientale (TIA) per l’Iva indebitamente versata: come fare per i risarcimenti.
È possibile richiedere il risarcimento dell’Iva versata in seguito al pagamento della TARSU a seguito della pronuncia con la quale la Corte costituzionale si è espressa sulla natura della tariffa di igiene ambientale ed ha affermato proprio nella sentenza che trattasi di tariffa e come tale estranea dall’ambito di applicazione del tributo Iva del DPR 633 del 1972.
Questo errore di applicazione della norma macroscopico presterebbe il fianco a una serie di richieste di rimborso che possono essere presentate entro i tempi ordinari di richiesta di rimborsi previsti dalla normativa per le imposte dirette ed indirette e quindi anche la richiesta di rimborso dell’iva che abbiamo versato al momento del pagamento della TARSU o della tariffa di igiene ambientale (TIA).
Vi invitiamo a considerare l’articolo che avevamo pubblicato in merito alla richiesta di rimborso di crediti tributari e ai tempi per esperire la relativa richiesta.
Considerando che è coinvolta quasi tutta la popolazione dello Stato è stata presentata in parlamento una interrogazione alla Camera dei Deputati – VI Commissione Finanze - nella Seduta di mercoledì 3 febbraio 2010 sulle ipotesi e le ripercussioni di una richiesta generalizzata di rimborso alle casse dello stato che potrebbe suscitare forti preoccupazioni TIA.
Inoltre i cittadini cominciano anche a presentare le prime istanze di rimborso di cui a breve pubblicheremo un modello standard che potrete compilare per presentare la domanda di rimborso della Tarsu o della tariffa di igiene ambientale (TIA) agli organi competenti, indirizzate ai comuni; questi ultimi naturalmente impossibilitati a dare risposte esaustive.
Anche le associazioni di consumatori si stanno muovendo per predisporre e presentare le richieste di rimborso tanto per la tariffa sui rifiuti tanto per la tariffa di igiene ambientale (TIA).
In seguito alla sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale, è stata rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio collegato allo smaltimento dei rifiuti e l’entità del prelievo porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell’assoggettamento ad Iva e caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi e pertanto non deve essere assoggettata ad Iva.
In verità alcuni giudici si sono già pronunciati in merito alle possibili richieste di rimborso, ingiungendo alle società gestori del servizio di restituire l’imposta pagata che sicuramente dovrà avvenire mediante il meccanismo dell’istanza di rimborso a cui è facile aspettarsi il silenzio o il diniego da parte dei comuni o dei servizi di gestione.
A favore dell’applicabilità dell’iva invece una recente pronucia della commissione tirbutaria regionale della Toscana.
Nel caso tuttavia dell’Iva sulla tariffa di igiene ambientale (TIA) qualora il servizio sia gestito da una società L’iva è dovuta a parere della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana 27/13/2010 del quando un servizio destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico sia effettuato in regime d’impresa.
La sentenza prende lo spunto da un contribuente che aveva da sempre pagato la TARSU e la TIA e che in virtù della sentenza sopra enunciata ne richiedeva il rimborso dell’iva anche sulla base di un indirizzo della stessa agenzia delle entrate del 1981 circolare n. 8 nella quale stabiliva la non applicabilità dell’iva per i canoni di depurazione e fognatura, che allora avevano natura tributaria che al tempo faceva dipendere l’ago della bilancia dalla natura del soggetto che svolgeva il servizio.
Si attende pertanto una soluzione legislativa per trovare una rapida soluzione per i rimborsi sull’iva erroneamente applicata.

