Contratti di affitto: risoluzione anticipata
CONTRATTI DI AFFITTO - LOCAZIONE DI IMMOBILI: RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E RIMBORSO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO
In caso di risoluzione anticipata di un contratto affitto o di locazione per il quale si è pagata l’imposta di registro per l’intera sua durata (cosa peraltro frequente nella prassi), il contribuente ha diritto al rimborso della parte di imposta relativa alle annualità successive a quella nel corso della quale si è verificata la risoluzione (cfr. Assonime n. 56/2008 e 12/1998);
Il rimborso dell’imposta di registro può essere richiesto entro tre anni dal giorno della risoluzione, presentando domanda all’ufficio delle entrate che ha eseguito la registrazione della dichiarazione relativa al contratto. Per i termini e le modalità ci si rifà all’art 77 del Testo Unico delle Imposte di Registro n. 131 del 1986.
Se avete qualche domanda o qualche fattispecie concreta da sottoporre alla nostra attenzione potete contattarci attraverso i commenti o i contatti nel CHI SIAMO

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