<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Tasse e Fisco</title>
	<atom:link href="http://www.tasse-fisco.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tasse-fisco.com</link>
	<description>Articoli di Fiscalità con idee e consigli utili per società, professionisti e contribuenti</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:19:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Disdetta del contratto di affitto: senza sfratto si paga l&#8217;imposta di registro by mastropaolo</title>
		<link>http://www.tasse-fisco.com/case/contratti-di-affitto-la-disdetta-senza-sfratto-paga-l%e2%80%99imposta-di-registro/87/#comment-33</link>
		<dc:creator>mastropaolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 12:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasse-fisco.com/?p=87#comment-33</guid>
		<description>E' così dimostrato che il povero, che non ha casa, paga due locazioni: una, giustamente al proprietario dell'immobile e, l'altra, al generoso Stato. Evviva l'Italia !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; così dimostrato che il povero, che non ha casa, paga due locazioni: una, giustamente al proprietario dell&#8217;immobile e, l&#8217;altra, al generoso Stato. Evviva l&#8217;Italia !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Detrazione irpef abitazione principale by admin</title>
		<link>http://www.tasse-fisco.com/interessi-sui-mutui/detrazione-irpef-abitazione-principale/40/#comment-17</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 09:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasse-fisco.com/?p=40#comment-17</guid>
		<description>Ciò che rileva ai fini della detrazione degli interessi passivi contratti su mutui è la natura dell’interesse e l’importo sostenuto nel periodo di imposta:

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti  oneri  sostenuti  dal  contribuente,  se  non   deducibili   nella determinazione dei singoli redditi  che  concorrono  a  formare  il  reddito complessivo:

    * gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le  quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a  soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato  membro  della  Comunità europea ovvero a  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato  di soggetti non residenti in  dipendenza  di  mutui  garantiti  da  ipoteca  su immobili contratti per  l'acquisto  dell'unità  immobiliare  da  adibire  ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (a far data dal primo gennaio 2006). L'acquisto della unità immobiliare  deve  essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla  data  della  stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso  in cui l'originario contratto è estinto e  ne  viene  stipulato  uno  nuovo  di importo  non  superiore  alla  residua  quota  di  capitale  da  rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione  che  entro  tre  mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario  l'atto  di  intimazione  di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno  dal  rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad  abitazione  principale.  Per  abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi  familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il  periodo  d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene  conto  delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.  Non  si  tiene conto, altresì,  delle  variazioni  dipendenti  da  ricoveri  permanenti  in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che  l'unità  immobiliare  non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato  sia  oggetto  di  lavori  di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia  o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare  è  adibita  a  dimora  abituale,  e  comunque  entro  due  anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto  di  mutuo  o  di  più contratti di mutuo il limite di 4.000  euro  è  riferito  all'ammontare complessivo degli  interessi,  oneri  accessori  e  quote  di  rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello  stesso  limite  complessivo  e  alle stesse condizioni,  anche  con  riferimento  alle  somme  corrisposte  dagli assegnatari  di  alloggi  di  cooperative  e  dagli  acquirenti   di   unità immobiliari  di  nuova   costruzione,   alla   cooperativa   o   all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa  e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno  di essi può  fruire  della  detrazione  unicamente  per  la  propria  quota  di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la  detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;
    * Inoltre ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo  ammontare,  un  importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire [euro 2.582,28;  n.d.r.]  degli  interessi  passivi  e  relativi  oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione  dipendenti  da  clausole  di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato  o  di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti,  in  dipendenza  di  mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e  garantiti  da  ipoteca,  per  la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione  principale.  La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di  mutuo  da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o  altro  diritto  reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciò che rileva ai fini della detrazione degli interessi passivi contratti su mutui è la natura dell’interesse e l’importo sostenuto nel periodo di imposta:</p>
<p>Dall&#8217;imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti  oneri  sostenuti  dal  contribuente,  se  non   deducibili   nella determinazione dei singoli redditi  che  concorrono  a  formare  il  reddito complessivo:</p>
<p>    * gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le  quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a  soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato  membro  della  Comunità europea ovvero a  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato  di soggetti non residenti in  dipendenza  di  mutui  garantiti  da  ipoteca  su immobili contratti per  l&#8217;acquisto  dell&#8217;unità  immobiliare  da  adibire  ad abitazione principale entro un anno dall&#8217;acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (a far data dal primo gennaio 2006). L&#8217;acquisto della unità immobiliare  deve  essere effettuato nell&#8217;anno precedente o successivo alla  data  della  stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso  in cui l&#8217;originario contratto è estinto e  ne  viene  stipulato  uno  nuovo  di importo  non  superiore  alla  residua  quota  di  capitale  da  rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione  che  entro  tre  mesi dall&#8217;acquisto sia stato notificato al locatario  l&#8217;atto  di  intimazione  di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno  dal  rilascio l&#8217;unità immobiliare sia adibita ad  abitazione  principale.  Per  abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi  familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il  periodo  d&#8217;imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene  conto  delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.  Non  si  tiene conto, altresì,  delle  variazioni  dipendenti  da  ricoveri  permanenti  in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che  l&#8217;unità  immobiliare  non risulti locata. Nel caso l&#8217;immobile acquistato  sia  oggetto  di  lavori  di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia  o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l&#8217;unità immobiliare  è  adibita  a  dimora  abituale,  e  comunque  entro  due  anni dall&#8217;acquisto. In caso di contitolarità del contratto  di  mutuo  o  di  più contratti di mutuo il limite di 4.000  euro  è  riferito  all&#8217;ammontare complessivo degli  interessi,  oneri  accessori  e  quote  di  rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello  stesso  limite  complessivo  e  alle stesse condizioni,  anche  con  riferimento  alle  somme  corrisposte  dagli assegnatari  di  alloggi  di  cooperative  e  dagli  acquirenti   di   unità immobiliari  di  nuova   costruzione,   alla   cooperativa   o   all&#8217;impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa  e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno  di essi può  fruire  della  detrazione  unicamente  per  la  propria  quota  di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell&#8217;altro la  detrazione spetta a quest&#8217;ultimo per entrambe le quote;<br />
    * Inoltre ai fini dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall&#8217;imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo  ammontare,  un  importo pari al 19 per cento dell&#8217;ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire [euro 2.582,28;  n.d.r.]  degli  interessi  passivi  e  relativi  oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione  dipendenti  da  clausole  di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato  o  di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti,  in  dipendenza  di  mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e  garantiti  da  ipoteca,  per  la costruzione dell&#8217;unità immobiliare da adibire ad abitazione  principale.  La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di  mutuo  da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o  altro  diritto  reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Detrazione irpef abitazione principale by MARCO</title>
		<link>http://www.tasse-fisco.com/interessi-sui-mutui/detrazione-irpef-abitazione-principale/40/#comment-16</link>
		<dc:creator>MARCO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 06:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasse-fisco.com/?p=40#comment-16</guid>
		<description>mi scusi,se non ho capito male io potrei fare la sostituzione delmutuo o non necessariamente la surroga e non perderei il recupero irpef degli interessi passivi? e nel caso potrei chiedere anche una liquidità aggiuntiva senza perdere beneficio?
grazie molte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi scusi,se non ho capito male io potrei fare la sostituzione delmutuo o non necessariamente la surroga e non perderei il recupero irpef degli interessi passivi? e nel caso potrei chiedere anche una liquidità aggiuntiva senza perdere beneficio?<br />
grazie molte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
