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Acquisto la barca e la intesto alla società: cosa ci guadagno?

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Nella prassi si assiste sovente al tentativo da parte di imprenditori di intestare qualsivoglia bene strumentale alla società con la finalità di detrarsi interamente l’iva assolta sull’acquisto e le eventuali spese di manutenzioni, impiego, custodia, pezzi di ricambio. Lo stesso accade nel caso di acquisti di imbarcazioni, a vela o a motore, natanti unità da diporto ed imbarcazioni in generale, più o meno grandi. Premesso che come principio, almeno ai fini della detrazione Iva relativo a qualsiasi mezzo è necessario comprovarne l’inerenza all’attività imprenditoriale esercitata, nel campo della nautica da diporto sono necessarie alcune precisazioni ai fini della valutazione della convenienza fiscale a procedere con l’intestazione della barca a vela o a motore alla società con l’intento di risparmiare sulle tasse. ... CONTINUA

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Iva per charter, locazione e leasing in Italia e all’estero

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Attività commerciali legate alle unità da diporto: applicazione dell’Iva ai casi di charter e locazione e leasing in Italia e all’estero
Nel caso di impiego del mezzo di trasporto in parte nel territorio comunitario e in parte al di fuori di esso, ai fini della rilevazione della territorialità dell’Iva, il legislatore inizialmente ha affermato che dovrà farsi riferimento come base imponibile Iva solo relativamente alla parte di canone di locazione riferibile all’ambito comunitario, e successivamente, vista l’oggettiva difficoltà ha permesso di quantificare in via forfetaria l’utilizzo comunitario, facendo riferimento alle caratteristiche tipologiche delle unità da diporto. ... CONTINUA

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Iva sulle prestazioni di servizio (natanti)

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Ai fini della corretta applicazione dell’iva è necessario rilevare con precisione il luogo ove sarà prestato il servizio (dove sarà usata l’imbarcazione e/o svolto lo specifico servizio che ha ad oggetto l’imbarcazione (charter a vela, corsi di addestramento, corsi di sub, scuole di vela, ecc.).
Infatti a titolo esemplificativo riportiamo le seguenti fattispecie:
a) Servizi connessi ad imbarcazioni resi da soggetti residenti fuori della comunità europea UE si considereranno effettuate nel territorio dello stato quando saranno qui utilizzate (ed in questo caso si applicherà l’Iva sulle relative fatturazioni);
b) Servizi erogati da soggetti residenti in Italia e ivi utilizzati o in un altro paese della comunità europea UE saranno considerati territorialmente competenti in Italia e quindi qui saranno soggetti ad imposta;
c) Servizi prestati su imbarcazioni da diporto che si trovano nello stato non si considerano effettuati nello stato qualora il committente/acquirente del servizio sia soggetto iva in un altro stato della comunità europea UE;
d) Negli altri casi il cosiddetto presupposto territoriale non sarà soddisfatto e pertanto i servizi non saranno soggetti ad Iva e pertanto saranno esenti con tutte le ripercussioni che ciò avrà sui limiti a detrarre l’iva pagata sugli acquisti.
Nel corso dei successivi articoli approfondiremo il trattamento fiscale relativo all’acquisto di yacht, compravendita di imbarcazioni, noleggio barche a vela, affitto di natanti, ecvc. ... CONTINUA

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Navi, Imbarcazioni da diporto e Natanti: L’IVA AGLI ACQUISTI

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nave da crocieraAi fini della corretta applicazione dell’iva è necessario rilevare con precisione il luogo ove è ubicata l’imbarcazione ed il luogo dove è destinata non senza prima avere chiarito che ai fini del presente articolo si fa riferimento solo ai mezzi di trasporto nuovi di lunghezza superiore ai 7,5 metri. ... CONTINUA

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TONNAGE TAX: Modello di comunicazione base imponibile per le imprese marittime

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Da ieri è disponibile il modello necessario alla comunicazione dei dati relativi alla determinazione della base imponibile delle piccole imprese marittime di cui agli art. 151 e 161 del Tuir. Il reddito imponibile dei  soggetti che fanno reddito di impresa svolgendo attività di tipo commerciale, infatti, di cui all’articolo 73, comma 1,lettera a), derivante dall’utilizzo delle navi indicate nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia principlamete operantio nell’ambito del traffico internazionale, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un’opzione in tal senso all’Agenzia delle entrate entro tre mesi dall’inizio del periodo d’imposta a ... CONTINUA