Guida al Lavoro

È disponibile il nuovo bollettino postale relativo al pagamento ICI anno 2009 nel quale tra le novità emerge la mancanza della casella relativa ai benefici per l’abitazione principale in quanto come oramai appurato sulla prima casa non si paga l’ICI e quindi non avrebbe senso una ulteriore detrazione dalle tasse (cfr manovra di primavera del 2008).

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L’imposta comunale sugli immobili (ICI)è dovuta dai soggetti che vantano la proprietà o altro diritto reale su beni immobili per tale non deve solo ricomprendersi il proprietario dell’immobile bensì anche colui che può esercitare tale diritto mediante ulteriori istituti tra cui proprio l’usufrutto o semplice diritto di abitazione dispensando conseguentemente il proprietario dal pagamento dell’imposta.

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L’assegnazione della casa ad un ex coniuge manifesta un diritto di credito di uno dei due coniugi e non un diritto reale di abitazione o di uso dell’immobile, infatti “il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale”.

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