Agevolazioni prima casa 2023 e Vendita prima e dopo dei cinque anni

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prima casa

Nel caso di cessione e vendita della prima casa anticipata, ossia prima dei 5 anni, con acquisto di una nuova  prima casa, sono fatti salvi i benefici della minore imposta di registro versata sempreché si riacquisti in Italia o anche in uno stato della Comunità Europea un altro immobile (cfr circolare 31 del 2010) e si continuino a soddisfare i requisiti previsti dalla legge nel testo unico dell’imposta di registro. Come vedremo nel corso dell’articolo non sempre si verifica il recupero a tassazione derivante dalle minori imposte versate.

Novità 2022 dal Decreto Milleproroghe: cosa cambia 

In sintesi il Decreto milleproroghe 2022 introduce la sospensione dei termini per l’applicazione delle agevolazioni prima casa con una proroga fino al 31 marzo 2022.

Novità 2021: cosa cambia. Il Decreto Sostegni BIS 2021 introduce alcune importanti novità per agevolare l’acquisto di case da parte dei “giovani” con iniziative di tipo fiscale, economico e finanziario. Nella sostanza abbiamo i seguenti interventi: 1) totale esenzione della tassazione indiretta prevista al momento dell’acquisto di casa ai fini delle imposte di registri, ipotecarie e catastali, 2) sia la possibilità di accesso prioritario al fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge n. 147/2013, 3) possibilità di beneficiare di un credito di imposta speciale a valere sulle imposte o tasse dovute sugli atti successivi e infine 4) esenzione dall’imposta sui mutui o finanziamenti contratti per l’acquisto della prima casa ma anche nel caso della costruzione o la ristrutturazione.

In calce a questo articolo il link al BONUS Casa Under 36 dove trovate i requisiti richiesti dalla legge per non pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali della prima casa.

Novità dal DDL collegato alla manovra di Bilancio 2020: per effetto delle disposizione introdotte del comma 759 viene incrementata del 6% la misura dell’imposta sostitutiva da pagare per le vendite “speculative” di case portandola al 26%, in luogo del precedente 20%. In tal modo la pressione fiscale viene applicata in modo uguale sia sulle plusvalenze derivanti da prodotti finanziari (eccetto quelli agevolati fiscalmente) e sugli investimenti nel caro e vecchio mattone..

Novità 2020: Sospensione termini decadenza agevolazioni prima casa. Il Governo Conte ha previsto nel decreto cura Italia 2020 l’interruzione dei termini per il soddisfacimento dei requisiti per le agevolazioni prima casa con la conseguenza che le dichiarazione rese nell’atto possono essere soddisfatte considerando nel computo una sospensione che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.

Questo vale sia in sede di prima acquisizione sia nella fase di vendita e riacquisto entro un anno. I requisiti temporali ricordiamo che sono legati al termini di 18 mesi per il cambio della residenza ovvero di un anno per il riacquisto dopo la vendita della prima casa e contestuale trasferimento della residenza nella nuova. Nel computo quindi non si dovranno considerare nel computo 312 giorni di sospensione.

Novità dalla Legge di Stabilità 2016:Prima di tutto vi aggiorno in merito alla possibilità introdotta dal legislatore, a far data dal primo gennaio 2016, si potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali (imposta di registro pari al 2% in luogo del 9%) anche per coloro che possiedono al momento del rogito un immobile, a condizione che lo vendano entro un anno dal rogito della vendita. In tal modo si realizza la condizione speculare nel caso di vendita e riacquisto entro l’anno dalla data di stipula dell’atto definitivo. Tuttavia vi invito a leggere l’articolo in quanto scoprirete che da recenti chiarimenti dell’agenzia delle entrate non sempre è possibile fruire di questa novità.

Vendita prima dei cinque anni: che fine fanno le agevolazioni sull’abitazione principale 

Prima di tutto dovete fare una distinzione rispetto al fatto se avete acquistato o meno fruendo dei benefici fiscali prima casa che prevedevano un sostanzioso risparmio sull’acquisto della prima casa (dal 9% al 2%). Inoltre sarà determinante vendere prima o no del decorso dei cinque anni.

La norma prevede che se vendete prima dei cinque anni e non riacquistate la vostra prima casa entro l’anno di immobili acquistati in precedenza con le agevolazioni decadrete dal beneficio e dovrete riversare  la minore imposta di registro versata (differenziale del 7%) a cui aggiungere sanzioni del 30% ed interessi. Insomma una bella botta per le nostre tasche.

Altro problema riguarda la tassazione dell’eventuale plusvalenza che farete sulla vendita ossia se vendete a più di quello che comprerete il differenziale positivo tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto genererà una plusvalenza tassabile laddove non siano decorsi 5 anni tra l’atto di acquisto e l’atto di vendita.

Esclusione dalla tassazione della plusvalenza sulla vendita di casa

Fortunatamente il legislatore ha disciplinato che nel caso voi abbiate adibito la vostra casa per la maggior parte del periodo di imposta intercorrente tra acquisto e vendita ad abitazione principale, la plusvalenza non sarà tassata ai fini IRPEF. La stessa condizione esimente vale se la casa è stata adibita ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e cessione. Il principio generale infatti imposto dal legislatore non vede la tassazione della propria prima casa. Tuttavia qualora la vendita avvenga prima dei cinque anni il legislatore lo considera come una vendita speculativa per cui impone la tassazione della plusvalenza (anche la perdita dei benefici prima casa se non si riacquista entro il successivo anno dalla vendita).

Nel caso di vendita dopo i cinque anni i proventi e non solo la plusvalenza non saranno tassati. Diverso è il caso sotto descritto.

Vendita prima dei cinque anni e riacquisto di casa entro l’anno

In questo caso il legislatore presuppone che l’intento sia speculativo per cui tassa la plusvalenza determinata dalla vendita ai fini IRPEF. La plusvalenza sarà data dalla differenza tra prezzo di vendita e del precedente acquisto aumentato dei costi di acquisizione (esempio quelli notarili). La plusvalenza sarà considerata un reddito diverso ex art. 67 del Tuir e sarà assoggettata da una imposta sostitutiva del 20% da richiedere preventivamente al Notaio che si occuperà del rogito.

L’imposta ricordo che si applica solo nei seguenti casi:

  1. Rivendita Immobile prima dei cinque anni dall’acquisto
  2. Rivendita Immobile che non sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorrente tra acquisto (a qualsiasi titolo per cui compresa donazione o successione) e data di vendita

Che dire della disposizione? Che a fare la manovra aumentando il gettito sono capaci un pò tutti capaci ed incapaci e che cedere alle pressioni delle lobby di banchieri e reti finanziarie che ci vorrebbero tutti a scommettere in borsa in mezzo a mari di squali che inseguono solo commissioni di vario genere senza portarci performance soddisfacenti.

Esiste però una condizione esimente per sfuggire a tale tassazione e riguarda il caso in cui l’abitazione oggetto della vendita sia stata, per la maggior parte di tempo intercorrente tra l’acquisto e la successiva vendita, adibita ad abitazione principale del soggetto cedente o dei suoi familiari. Questo rappresenta il caso in cui la plusvalenza non sarà tassata anche se la casa sarà vendita prima dei cinque anni dal precedente acquisto. Per non sbagliarsi occhio però a rispettare il requisito e a calcolare bene i giorni in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale (occhio alla corretta definizione).

Nel caso abbia acquistato un immobile, appartamento, casa con benefici prima casa e successivamente abbia acquistato un altro immobile come casa secondaria (anche nello stesso comune), non si decade dall’agevolazione se si procede a vendere la prima casa agevolata e a riacquistarne una nuova usufruendo ugualmente dell’agevolazione fiscale. Vi segnalo che a mio modesto avviso il requisito , stando ad una interpretazione letterale della norma deve sussistere al momento dell’acquisto e non anche per i cinque anni successivi come invece potrebbe desumersi dalla lettura della risoluzione dell’agenzia delle entrate numero 112 del 2012 in cui si parla dell’ipotesi del mancato riacquisto entro l’anno dell’immobile venduto entro i cinque anni a cui fa seguito l’ipotesi di richiesta di rinuncia alle agevolazioni fiscali prima casa per evitare l’assoggettamento alle sanzioni del 30% (per cui resterebbe da riversare solo la minore imposte non versata per effetto dell’agevolazione).

Tuttavia con una recente circolare del 2016 l’agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione vale anche nel caso in cui l’acquirente al momento dell’acquista sia proprietario di un’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni a condizione che sia venduta entro un anno dalla data del successivo acquisto.

Tuttavia la stessa previsione non spetterebbe, secondo l’agenzia delle entrate a chi acquista una casa in un Comune nel quale il compratore stesso già abbia la proprietà di un’altra abitazione NON acquistata con i benefici prima casa per cui se vuole acquistare la seconda con i benefici deve prima vendere la prima. Se proprio non potete fare diversamente mi raccomando prima di rinunciare alle agevolazioni prima casa come visto sopra prima di commettere un errore e pagare le sanzioni.

Trascorsi dodici mesi, qualora l’Ufficio non abbia ancora accertato la decadenza dal regime di favore, potrà beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con conseguente applicazione della sanzione ridotta (articolo 13 del Dlgs n.472/1997).

Ultimi chiarimenti: separazione e vendita prima dei cinque anni

Nel caso di vendita dell’abitazione acquistata chiedendo le agevolazioni prima casa se si procede alla vendita prima dei 5 anni non si verifica la decadenza dall’agevolazione qualora la volontà di vendere derivi da atto di separazione coniugale. Se si verifica cessa l’obbligo di riacquisto entro l’anno e non sussiste più l’obbligo in quanto. L’articolo 19 della legge 74/1987 esonera da qualsiasi tassazione ogni atto connesso al procedimento di scioglimento del matrimonio per cui anche nel caso in esame non si possono determinare effetti penalizzanti. A tal proposito vedi anche sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999

Nuovo Ravvedimento Operoso: come funziona

Vendita prima dei 5 anni nei casi di separazione o divorzio

Come vedete nell’articolo di approfondimento non si verifica recupero a tassazione dell’imposta di registro non versata nei casi di separazione o divorzio tra coniugi qualora questa sia conseguenza del riassetto patrimoniale tra i coniugi.

Vendita casa Prima dei cinque anni in caso di divorzio e separazione

Riacquisto casa estero

Come dicevamo all’inizio inoltre è fatto salvo il diritto di avvalersi delle agevolazioni prima casa anche nel caso di riacquisto di appartamento in un paese della Comunità Europea semprechè nei due paesi (di residenza fiscale del soggetto e di localizzazione dell’immobile) sussistano quegli strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare effettivamente l’immobile ove sia situato o se sia effettivamente stato adibito ad abitazione principale. Pertanto la decadenza non opera laddove entro un anno dalla vendita prima dei cinque anni della “prima casa” a condizione che “sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale” che in pratica direi essere assimilabili allo scambio di informazioni o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Acquisto di pertinenza successivo all’acquisto della prima casa

Nel caso invece di acquisto di pertinenze degli immobili adibiti a prima casa si riscontra che anche se l’abitazione principale della pertinenza non ha goduto dei benefici prima casa, l’agevolazione fiscale potrà comunque essere goduta sulle pertinenze (cfr circolare 19 de 2001), questo perché la ratio agevolativa della norma ai fini dell’imposta di registro è indirizzata all’erogazione del beneficio tanto alle abitazioni quanto alle pertinenze a nulla rilevando una distinzione temporale tra l’acquisto della prima casa e della seconda a patto che se ne faccia menzione nell’atto di acquisto della pertinenza tanto della volontà di destinare il bene immobile, box, garage o altro a pertinenza di quella abitazione di essere in possesso dei requisiti.

Spese di ristrutturazione per l’ampliamento di casa non agevolata dai benefici prima casa

Sulla base di tali precedenti e in considerazione della volontà del legislatore di favorire gli interventi destinati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa, l’Agenzia dà l’ok alla fruizione del beneficio anche in caso di ampliamento dell’abitazione non “agevolata” per difetto dei requisiti di legge.

Domanda di un lettore: Buongiorno, volevo richiedere un piccolo chiarimento. Io ho acquistato una prima casa 2 anni fa, intestandola a me e usufruendo delle agevolazioni fiscali e facendo un mutuo intestato interamente a me. Ora mi sono sposato in regime di comunione dei beni e vorremmo cambiare casa. Vendiamo la casa attuale e ne compriamo un’altra entro un anno. Se la nuova casa fosse intestata ad entrambi rischio/rischiamo di perdere le agevolazioni “prima casa” o devo quindi acquistare la nuova casa intestandola ancora solo a me?? Il mutuo è possibile farlo cointestato e beneficiare dei vantaggi fiscali se la casa fosse intestata solo a me?

Risposta di un lettore che ringraziamo
La nuova casa la potete acquistare entrambi e non perdi i benefici, l’unica differenza è che potrai usare il tuo credito d’imposta solo per la metà delle tasse che pagherai per la nuova casa (IVA o imposta di registro a seconda che si tratti di acquisto da impresa o da privato) perché il credito è personale, quindi perdi la parte eccedente la metà delle imposte di tua competenza (esempio credito vecchia casa 1.000 e imposte nuova casa 1.500, le tue 750 sono coperte dal credito mentre quelle di tua moglie no, per cui perdi i 250 di eccedenza). Ovviamente se le imposte della nuova casa fossero più del doppio di quelle della vecchia non cambierebbe nulla.
Se il mutuo è cointestato e la proprietà è di un solo coniuge, l’altro non ha diritto a portare in detrazione gli interessi e il coniuge proprietario può portare in detrazione solo il 50% di sua spettanza (soluzione assolutamente da evitare!!! Piuttosto il secondo coniuge può fare da fidejussore ma proprietà e intestatari del mutuo devono coincidere per non perdere le detrazioni fiscali).

Tassazione della plusvalenza per la vendita prima dei cinque anni

Come anticipato sopra limitatamente alla vendita prima dei cinque anni della prima casa la plusvalenza non sarà tassata se per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita la casa è stata adibita ad abitazione principale come recitato dall’articolo 67 del T.U.I.R, concernente i redditi diversi, al comma 1, lett. b), “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”. Per familiare si intende anche il coniuge separato fino a che non interviene la sentenza di divorzio.

Per questo specifico argomento potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato a dare chiarimenti e risposte sulla tassazione della plusvalenza sulla vendita di casa.

Donazione prima casa ad amici o parenti

Attenzione perchè l’agenzia delle entrate ha affermato che cessa l’agevolazione fiscale prima casa allorquando l’immobile sia ceduto prima di cinque anni dall’acquisto per successione o per donazione e non si proceda entro un anno all’acquisto di una nuova abitazione principale. In questa ipotesi, sarà recuperata la differenza tra le imposte pagate con applicazione del beneficio e quelle dovute ordinariamente. Inoltre, saranno dovuti gli interessi e la sanzione pari al 30% della differenza d’imposta.

Nel caso di acquisto avvenuto per successione o donazione non si guarda al termine quinquennale per valutarmela tassazione della plusvalenza.

Vendita nuda proprietà prima e dopo i cinque anni (articolo di approfondimento gratuito)

Vendita Prima casa usufrutto, nuda proprietà

Affitto abitazione con agevolazioni prima casa

Nel seguito potete trovare la soluzione al caso particolare di alcuni contribuenti che hanno affittato la propria casa o appartamento sui quali avevano chiesto il beneficio prima casa ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Affitto della prima casa: come funzione e domanda su perdita agevolazioni

Riacquisto entro l’anno di un immobile ad un prezzo maggiore: il limite dell’agevolazione prima casa

Come segnalatomi da un lettore qualora vendete un immobile oggetto di agevolazioni prima casa e ne acquistare un altro per un importo maggiore entro l’anno potrete si continuare a godere delle agevolazioni fiscali prima casa ma il credito di imposta riconosciuto ai fini delle imposte di registro sarà solo fino a concorrenza del primo. In pratica la Legge 448 del 1998, all’articolo 7 comma 1 recita “[…] è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro  o  dell’imposta  sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto  agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro  o  all’imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta  per  l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di  lusso”. Grazie della segnalazione. Potete però approfondire l’agrume leggendo l’articolo dedicato al calcolo del credito di imposta da sui benefici prima casa.

Acquisto successivo all’estero

Se vi trovate nel caso in cui avete venduto la casa acquistata con le agevolazioni fiscali e vi state accingendo a comprarne un’altra all’estero dovreste anche verificare come fare a rispettare i requisiti per non perdere i benefici prima casa. Per farlo potete leggere l’articolo gratuito di approfondimento dedicato alla vendita casa in Italia per acquisto all’estero.

Rinuncia alle agevolazioni prima casa per abbattere le sanzioni previste

Qualora avete intenzione di porre in essere comportamenti che vi porteranno alla decadenza delle agevolazioni vi consiglio di leggere l’articolo dedicato alla rinuncia delle agevolazioni fiscali prima casa in modo da abbattere il più possibile le sanzioni amministrative previste. Non sottovalutate questo istituto in quanto vi mette al riparo dall’applicazione delle sanzioni del 30% e degli interessi che non sono proprio una sciocchezza su queste cifre.

Vi consigliamo anche la lettura della categoria case ed immobili dove troverete delle utili guide fiscali del mondo immobiliare. Prima di leggere le fattispecie vi consigliamo di leggere la Guida Fiscale alle agevolazioni fiscali prima casa

Agevolazioni prima casa nella successione donazione

Prima casa in caso di Successione e Donazione

Tasse sulla Seconda casa

Quante Tasse si pagano sulla Seconda casa?

Agevolazioni prima casa anche sulla seconda: come e quando si può chiedere

Agevolazioni sulla seconda casa

Vendita o acquisto di terreni

Vi segnalo inoltre qualora lo abbiate e lo state cedendo quale è la tassazione sulla vendita di terreni

Opzione per il prezzo valore nel caso di acquisto di terreni e Fabbricati

Riepilogo e tabella imposte e tasse sulla prima casa

Tassazione Acquisto di casa post modifiche 2014
Tipologia immobile/acquirenteImposteFino al 31.12.2013Dall’1.1.2014
Abitazione

 

Prima casa

Soggetto privato

Ipoteca registro

 

Ipotecaria

Catastale

3%

 

Euro168,00

Euro 168,00

2%

 

Euro 50,00

Euro 50,00

Abitazione

 

Prima casa

SoggettoIva

Iva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

4%

 

Euro 168,00

Euro 168,00

Euro 168,00

4%

 

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Abitazione no benefici prima casa

 

Soggetto privato

Ipoteca registro

 

Ipotecaria

Catastale

7%

 

2%

1%

9%

 

Euro 50,00

Euro 50,00

Abitazione no prima casa Soggetto IvaIva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

10%

 

Euro 168,00

Euro 168,00

Euro 168,00

10%

 

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Abitazione no prima casa 

 

Soggetto Iva

Iva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

esente

 

7%

2%

1%

esente

 

9%

Euro 50,00

Euro 50,00

Ufficio/Negozio Soggetto privatoIpoteca registro

 

Ipotecaria

Catastale

7%

 

2%

1%

9%

 

Euro 50,00

Euro 50,00

Ufficio /NegozioSoggetto IvaIva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

10% – 21%

 

Euro 168,00

3%

1%

10%-22%

 

Euro 200,00

3%

1%

Ufficio /NegozioSoggetto IvaIva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

esente

 

Euro 168,00

3%

1%

esente

 

Euro 200,00

3%

1%

Terreno edificabile

 

Soggetto privato

Ipoteca registro

 

Ipotecaria

Catastale

8%

 

2%

1%

9%

 

Euro 50,00

Euro 50,00

Terreno edificabile

 

Soggetto Iva

Iva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

22%

 

Euro 168,00

Euro 168,00

Euro 168,00

22%

 

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Calcolo Base imponibile per l’imposta di registro

La base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro è pari alla rendita catastale moltiplicata per 115,5 che rappresenta un moltiplicatore definito dal legislatore. Per applicare questa base imponibile ridotta dovrà farsi esplicita richiesta al Notaio al momento del rogito notarile. È una forma che consente non solo di ridurre l’impatto fiscale ma anche quello di evitare eventuali accertamenti fiscali sul prezzo di vendita da parte del fisco (non sulla presenza o rispondendo dei requisiti richiesti)

Se acquistate da un costruttore invece potrete rifarvi alla tabella sopra riportata e al posto dell’imposta di registro  pagherete un’IVA del 4%.

Seconda casa

Nel caso di seconda casa la tassazione fiscale è la seguente:

Descrizione ImpostaValore Imposta
Registro9% dal 01/01/2014
Ipotecaria 2 % (50 € dal 01/01/2014) 
Catastale 1 % (50 € dal 01/01/2014)

Direttamente collegato al tema in questione vi segnalo anche l’articolo di approfondimento gratuito (ancora per poco) dedicato al trasferimento delle detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione, risparmio energetico, sicurezza o eliminazione di barriere architettoniche. In questo sono descritte le opzioni che potete scegliere e cosa prevede la norma a proposito. Sono tanti i contribuente che si trovano infatti a dover scegliere cosa fare con le quote delle detrazioni fiscali IRPEF residue.

323 Commenti

  1. Buongiorno,
    Le porgo la seguente domanda:

    nel Maggio 2013 ho acquistato la mia prima casa da un privato e senza utilizzare mutuo.

    A settembre 2018 rogitero una nuova casa (questa volta con mia moglie) acquistata direttamente da costruttore e per il quale vogliamo usufruire del bonus prima casa.

    Contestualmente mettero in affitto l,appartamento acquistato nel 2013 che gestirei come seconda casa.

    Mi conferma che pur non vendendo il vecchio appartamento avro pieno diritto ad agevolazioni fiscali per l,acquisto della nuova casa a settembre 2018. (Iva al 4% e mutuo prima casa).

    Ringrazio anticipatamente per la gentile risposta.

    Saluti

  2. Buonasera,
    Ho aquistato un immobile nel 2016 cointestato con la mia ragazza al 50%.
    Il prezzo di acquisto 100.000€ oggi vorremmo vendere a 160.000 per poi riacquistare entro un anno un altro immobile i
    L’immobile sarebbero intestato solo a me e non più cointestato
    Vorrei sapere come funziona per quanto riguarda la plusvalenza visto che vendiamo dopo due anni con 60.000 in piu
    Grazie mille

  3. Buonasera,non trovo negli articoli un chiarimento in merito alla mia situazione:
    – ho acquistato nel 2015 un immobile con i benefici prima casa e vi ho immediatamente trasferito la residenza
    – nel 2017 mi sono dovuta trasferire in altra regione ove sono andata in affitto dovendovi obbligatoriamente prendere la residenza e affittando a mia volta a terzi l’immobile di mia proprietà
    Ho tre quesiti da porvi:
    1) ho perso i requisiti di prima casa sull’immobile di proprieta?
    2) potrei incorrere in sanzioni?
    3) posso ricomprare un immobile nel mio nuovo comune senza vendere l’altro?se si in quale forma?prima o seconda casa, dato che vi spostero la residenza?
    Vi ringrazio anticipatamente e spero che almeno voi possiate aiutarmi

  4. Salve, sono Tommaso, gentilmente avrei bisogno di una informazione.
    Tutti parlano di vendere e ricomprare casa entro un anno, ma se io compro la casa dopo due o tre anni l’agevolazione prima casa c’è lo stesso? O vale solo una volta o due se compri e vendi entro l’anno ?
    Sostanzialmente la domanda specifica e, vendo la casa e ne ricompro un altra quando la trovo tra due o tre anni, posso avere l’agevolazione ?
    Grazie.

  5. Buongiorno Avrei un quesito non ancora trattato.
    Un amico deve vendere la sua prima casa che ha acquistato nel 2008 per il 50% mentre nel 2013 ha acquisito la metà che era di proprietà della sua ex compagna.
    Ci domandavamo se lui abbia le difficoltà di vendita della prima casa sulla porzione acquistata nel 2013 oppure essendo parte di un’abitazione che lui ha originariamente acquistato nel 2008 non vi siano problemi sull’intero immobile.
    Anticipatamente Grazie

  6. Buonasera,

    Vorrei porre la seguente domanda:

    Nel 2016 ho acquistato un immobile, in comproprietá con mia moglie, adibito a prima casa, dove da circa 2 mesi dopo l´acquisto risiediamo.

    Se volessimo vendere l´immobile nel 2018, quindi prima dei 5 anni dall´acquisto, se entro 1 anno dalla vendita acquistassimo la nostra nuova prima casa non saremmo soggetti ad imposte o penali, essendo stato il vecchio appartamento sempre residenza principale della famiglia; inoltre, un´eventuale plusvalenza sulla vendita del primo immobile, non sarebbe tassata, per lo stesso motivo: é tutto corretto?

    Grazie per l´aiuto, saluti

  7. Bella domanda: al momento non è possibile fruire di questo altro istituto per slegare i termini prescrizionali imposti dalla normativa principale che disciplina l’agevolazione prima casa: però è un interessante spunto che dovrebbe destare interesse.

  8. Salve
    ho comprato casa nel 2015 con agevolazione “prima casa”, molto probabilmente l’anno prossimo dovrò trasferirmi e l’intenzione è chiaramente vendere e forse riacquistare nuova casa in un anno. Ma se io optassi per “l’affitto con riscatto” dovrei comunque pagare sanzioni?

  9. e come riesce a soddisfare gli altri requisiti richiesti (le due dichiarazioni da rendere nell’atto)?

  10. Salve, ho acquistato un immobile nel 2010 adibendolo a prima casa e quindi usufruendo delle agevolazioni del caso. Nel 2013 cambio residenza e pertanto l’immobile non viene più considerato prima casa. Se adesso acquisto un nuovo immobile e lo adibisco a prima casa posso sfruttare le agevolazioni fiscali anche senza aver venduto il primo immobile?

  11. Accetto i complimenti volentieri perchè fanno bene alla pelle, ma se mi fa questa domanda credo che non abbia scritto proprio bene l’articolo in quanto l’intento era farvi capire che se nell’intervallo di tempo che va dalla data di acquisto della prima casa alla vendita l’avete destinata ad abitazione principale (e vi ho indicato il link per verificare se rispettate la definizione di abitazione principale basta che cliccate sulla parola in grassetto) allora la plusvalenza non sarà tassata. Faccio i complimenti a lei per l’incremento del patrimonio :-)

  12. Buongiorno,
    Le faccio i complimenti per l’articolo, mi ha chiarito molto le idee. Ho intenzione di vendere la mia prima casa, ma non sono trascorsi ancora i famosi cinque anni, per poi acquistarne un’altra nello stesso anno, anche questa con agevolazioni prima casa, ma questa nuova abitazione è di valore superiore a quella in mio possesso. Vorrei sapere se vendendo il mio immobile prima casa ad un prezzo inferiore rispetto all’immobile che dovrò acquistare sarò soggetto a tassazione di plusvalenza. Inoltre, se il prezzo d’acquisto dell’immobile al momento in mio possesso è minore del prezzo alla vendita, sarò sottoposto a tassazione di plusvalenza?
    Grazie in anticipo per la risposta.

  13. Ciao
    la mia compagna ha comprato una casa nel set 2013 per un importo di 120k circa con agevolazione di 1ma casa ed è intestata solamente a lei.

    Oggi vorremmo rivenderla (quindi prima dei 5 anni) comprando casa insieme per un valore nettamente superiore: possiamo cmq usufruire di detta agevolazione se vendiamo la prima casa e procediamo a intestarci insieme la seconda ? avremmo le agevolazioni di prima casa entrambi proporzionate a valore di quella nuova oppure avremo un cap dettato dall’ acquisto della precedente ?

  14. La situazione è questa:
    Agosto 2015 compro casa che é risultata essere seconda Casa.
    Settembre 2015 vendo la prima casa ma senza cambiare la residenza sulla casa appena acquistata perche inagibile per lavori in corso.
    Ad Agosto 2016 terminano i lavori e prendiamo residenza nella casa che diventa anche prima casa.
    Il commercialista mi dice che non può inserirmi gli interessi sul mutuo perche sull’atto del mutuo risulta essere seconda casa, non solo per quest’anno ma per sempre. A me sembra assurdo.
    Da agosto 2016 possiedo un solo immobile e non ho il diritto a recuperare gli interessi sul mutuo perche per un periodo di 15gg ho posseduto due immobili?
    Sembra assurdo
    Complimenti per l’aiuto che date.

  15. Per il primo quesito sfrutterà il credito di imposta già pagato per cui pagherà solo il delta di imposta di registro tra valore della vecchia abitazione e quello della nuova. Per il secondo quesito se ha fruito delle agevolazioni prima casa e l’ha adibita ad abitazione principale non vi sono tasse (imposte) sulla plusvalenza.

  16. Buongiorno,
    sottopongo un caso un po anomalo:
    due anni fa con mia moglie abbiamo assunto il regime di separazione dei beni,
    poiché dovevamo acquistare una nuova casa.
    La nuova casa è stata intestata a lei,
    contestulamente lei ha venduto a me la sua metà della casa coniugale.
    Ora ho trovato da vendere la vecchia casa coniugale con rogito a luglio,
    vorrei però acquistare in asta a giugno una nuova casa beneficiando delle agevolazioni prima casa.
    Posto che sul fronte benefici prima casa non dovrebbero sorgere problemi data l’alienazione infraannuale della precedente, mi chiedo se l’acquisto della nuova casa prima e non dopo l’alienazione della vecchia casa coniugale (che per metà quindi avviene prima del quinquennio) comporti la necessità di tassazione della plusvalenza.
    grazie
    luca

  17. Salve ho acquistato la mia prima abitazione nel 2015. Avrei intenzione di vendere e riacquistare entro l’anno una nuova abitazione di valore superiore a quella di proprietà. Vorrei sapere se così facendo posso ancora usufruire dei benefici per l’acquisto prima casa o se sarò costretto a pagare più tasse? Inoltre vorrei sapere se vendendo la mia abitazione ad un prezzo superiore a quello di acquisto devo pagare una differenza ? Grazie, saluti Francesco

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