Trasferimento detrazioni fiscali Irpef lavori ristrutturazione e risparmio energetico anche in caso di donazione o permuta

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ristrutturazioneChiarimento alle domande sul trasferimento della detrazione fiscale IRPEF per i lavori di ristrutturazione 50% e anche quelle sul risparmio energetico, sicurezza o eliminazione di barriere architettoniche ex articolo 15, 16 e 16-bis,  comma  8, del TUIR per il recupero del patrimonio edilizio a seguito dell’acquisto della casa, immobile o appartamento e anche per quelle relative al risparmio energetico o al bonus mobili e arredi in quanto la norma per come era scritto presta il fianco a diverse interpretazioni

Il primo problema da sciogliere

Il primo problema sta nel capire come interpretare quanto scritto “…[…] in caso di vendita” in quanto per come è scritto la norma si da la possibilità alle parti di accordarsi in sede di stipula dell’atto dinnanzi al notaio o anche per scrittura privata ma che diventa fondamentale disciplinare in quanto altrimenti o si rischia di indicare entrambi una detrazione di imposta Irpef che sarebbe poi successivamente ripresa a tassazione con le dovute sanzioni oppure nessuno più la indica con una mancata ottimizzazione del carico fiscale da parte di entrambi.

Grazie ad un chiarimento dell’agenzia delle entrate su cui a detta di alcuni lettore il call center davano risposte discordanti in quanto in effetti la norma poteva ingenerare dei quesiti  al riguardo e diverse interpretazioni è uscito un chiarimento ufficiale contenuto nella circolare AE 25 del 2012 in cui si risponde proprio ad una domanda di un lettore in tal senso su come debba essere interpretata la norma contenuta nel testo unico delle imposte sui reddito.

La risposta dell’agenzia delle entrate

L’agenzia delle entrate risponde che in base all’articolo 4, comma 1, lett.  c)  del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201 modificata in sede di conversione in legge dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214 in caso di acquisto di una casa che ha subito degli interventi di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio e che può beneficiare per un numero di anni delle  detrazioni fiscali Irpef per i lavori di ristrutturazione immobiliare (in futuro del 50%) degli  interventi  di  ristrutturazione edilizia,  le rate non ancora emerse in sede di dichiarazione 730 o unico e per intenderci il credito residuo a titolo di detrazione fiscale non ancora utilizzato dal contribuente “è trasferita per i  rimanenti  periodi  di  imposta,  salvo  diverso  accordo  delle   parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.

Dopo la modifica intervenuta dal DL 138 del 2011 ricordiamo per gli atti perfezionati dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge  di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, in  presenza  di  un espresso  accordo  delle  parti,  nell’atto  di  vendita  è  consentito   il mantenimento delle detrazioni in capo al venditore” come chiarito dall’agenzia delle entrate nella circolare 25 AE del 2012 e che altrimenti si trasferiscono all’acquirente.

Trasferimento delle detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione di casa in caso donazione o permuta

Per vendita l’agenzia delle entrate ritiene che l’espressione “vendita” debba intendersi riferita a tutte le ipotesi in  cui si realizza una cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito per cui anche in caso di donazione o permuta.
In tal senso si afferma che la detrazione spetta come può facilmente intuirsi in capo al donante o proprietario dell’immobile (che ha anche sostenuto la spesa per primo).

Dichiarazione da rendere nell’atto qualora non avete intenzione di trasferire le detrazioni fiscali

Un esempio di dichiarazione da rendere nell’atto notarile potrebbe essere questa: “La parte venditrice dichiara e garantisce che, in occasione dei lavori di cui alla citata D.I.A. n.____ del______, ha presentato presso l’Ufficio competente la pratica per ottenere la detrazione d’imposta di cui all’articolo 1 comma 7 della legge n.449/1997 e successive modifiche e/o integrazioni, detrazione che, per accordi intervenuti fra le parti, continuerà ad essere utilizzata dallo stesso venditore, così come consentito dall’articolo 16-bis comma 8 del testo Unico sulle Imposte dei Redditi (D.P.R. n 917 del 22 dicembre 1986)

 A tal proposito vi consiglio di leggere anche l’articolo dedicato alle detrazioni fiscali Irpef per i lavori di ristrutturazione immobiliare perchè hanno subito dei cambiamenti con il decreto sviluppo 2012.

Casi Particolari: Usufrutto, donazione, comodato d’uso, successione

Abbiamo approfondito il ragionamento e scritto un articolo appositamente dedicato ad alcune fattispecie ancora più particolari in quanto legante alla vicenda del trasferimento del possesso dell’immobile oggetto di detrazioni fiscali. Invero è doveroso partire dal presupposto che il diritto alla detrazione sull’Irpef nasce dal sostenimento della spesa e non per il fatto che si abbia l’immobile.

Questo ci può far capire come le detrazioni fiscali viaggino nel caso di vicende successive al trasferimento della proprietà.

A tal proposito potete leggere l’articolo dedicato al Trasferimento delle detrazioni in caso di Usufrutto, donazione, comodato, successione

Casi particolari e Domanda su bonus mobili e arredi

Il bonus fiscale mobili e arredi non può essere trasferito come avviene nel caso delle agevolazioni fiscali sopra menzionate come chiarito anche dall’agenzia delle entrate pertanto resterà in capo al soggetto venditore dell’immobile che ha materialmente sostenuto la spesa.

Riferimenti normativi: Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e Comma 12-bis e 12-ter dell’articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011

http://www.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/detrazione-spese-ristrutturazione-inquilino-chi-come-indicazione/37263/

88 Commenti

  1. buongiorno, ho venduto un immobile a fine settembre 2017. Su questo immobile, negli anni passati, erano stati effettuati lavori di ristrutturazione che davano diritto al rimborso IRPEF. Io e l’acquirente ci siamo accordati affinche sia lui ad usufruire nei prossimi anni delle detrazioni, ma per l’anno 2017 posso portare in detrazione la quotaparte relativa ai mesi nei quali risultavo ancora proprietario?

  2. Solo quelle relative all’immobile ceduto. nella sostanza dovrebbe diventare elemento di negoziazione del prezzo

  3. Buona sera mi rifaccio a quanto risposto a Giuseppe in data 9 aprile 2018. Nella dichiarazione tra le parti è necessario indicare anche la scia e le rispettive rate rimanenti delle detrazioni o basta indicare che le detrazioni in essere rimangono alla parte venditrice?
    Perché nel mio caso ho fatto due ristrutturazioni in due periodi diversi rientranti ancora in detrazione.

  4. Stiamo per acquistare un casa dove sono stati eseguiti lavori ( impianto di allarme, condizionatori e giardino) per richiesta nostra pagati dal proprietario dell immobile ( amico di famiglia )) la domanda è questa: una volta venduta a noi possiamo richiedere le detrazioni fiscali riguardo a questi lavori?
    Grazie

  5. 1)L’usufrutto a termine cessa con il decesso dell’usufruttuario,oppure è ereditabile(ovviamente per il tempo rimanente).Grazie

  6. Basta anche semplice ma è importante che la fate vedere all’accertatore qualora siate accertati, ipotesi remota ma pur sempre esiste la possibilità

  7. MI scuso ,ho appena inviato una richiesta ma ho trovato anche quanto segue che può risolvere subito il mio problema. Agenzia Entrate 25/E del 19 giugno 2012).
    (Diverso il caso in cui viene venduta solo una quota dell’immobile: la detrazione passa all’acquirente solo nel caso in cui, per effetto del passaggio di proprietà, questi acquisisca il possesso dell’intera casa. Altrimenti il beneficio resta in capo al venditore ovvero a colui che ha sostenuto le spese). Ho venduto la mia parte insieme alla parte di mio fratello all’acquirente con lo stesso atto notarile.L’acquirente è diventato unico proprietario quindi con la vendita di entrambe le quote.Mi spetta la detrazione per i prossimi anni avendo sostenuto io le spese, o spetta all’acquirente?Oppure èun caso non contemplato.

  8. Bungiorno.Ho venduto la casa dimenticando di riportare la clausola da segnalare nell’atto notarile per la detrazioni fiscali ristrutturazione che in accordo col compratore continuavo a detrarle io.Se non sbaglio è possibile fare una scrittura privata come rimedio come riferito dall’agenzia delle entrate.E’ possibile anche una scrittura semplice o è necessariamente bisogno di farla autenticata anche se ho la certezza che il compratore essendo un familiare è certamente d’accordo?

  9. Il venditore indicherà le quote delle detrazioni nella propria dichiarazione die redditi e lei non indicherà alcunchè…in assenza di questa previsione lei avrebbe potuto sfruttare le detrazioni del venditore….diciamo che ci ha rimesso qualcosina…
    PS: ” A sua insaputa”???Il notaio rilegge a voce altro cosa è indicato nell’atto prima che lei apponga la firma…..

  10. Salve ho appena acquistato un appartamento e sul rogito, a mia insaputa c’e scritto che il venditore continuera’
    ad usufruire della detrazione x lavori effettuati nel 2015.
    La mia domanda e’ questa, io non faccio il 730, sono costretto a farlo x dichiarare la detrazione e poi rimborsare il precedente proprietario, oppure puo continuare a farlo x conto proprio.
    Se dovessi dichiaralo io, ho l’obbligo di farlo ? perche dovrei andare da commercialista solo per rimborsare lui.

  11. buongiorno, avrei una domanda alla quale non riesco a trovare risposta, e non vorrei avere problemi.

    Sto acquistando un alloggio, in ristrutturazione. La proprietaria è d’accordo a cedermi le detrazioni, in quanto per me è la prima casa. Come si fa? In fase di atto, si trasferisce il tutto?

    Ma se i lavori sono intestati all’impresa che esegue i lavori, come devo fare perchè mi venga passato tutto il diritto a detrarre?

    Rimango in attesa di vostre gentilmente.

    grazie mille

  12. Buona sera
    Ho acquistato casa (prima casa) nel 2014 e sto usufruendo delle detrazioni fiscali del 50%. Sto procedendo con la vendita di questo appartamento per acquistarne un altro, sempre prima casa, (per il quale potrò sempre usufruire delle detrazioni fiscali del 50%).
    Ho visto che è possibile poter continuare a usufruire delle detrazioni del 50% del primo appartamento se vi sono accordi intervenuti fra le parti (quindi la detrazione continuerà ad essere utilizzata da me che sono venditore, così come consentito dall’articolo 16-bis comma 8 del testo Unico sulle Imposte dei Redditi).
    La domanda è quindi: posso usufruire di 2 detrazioni cumulabili tra loro? Una riguardante il primo appartamento che vendo di cui “mi porterei via le detrazioni” più le detrazioni sul nuovo appartamento che comprerò?.
    Vi é un limite (96.000 €).
    Grazie

    Leggi tutto: http://www.tasse-fisco.com/case/trasferimento-detrazione-lavori-ristrutturazione-36-50-fiscale-irpef/12220/#ixzz57UoMlgrW
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  13. Salve.
    Vorrei acquistare un immobile sul quale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione. Le detrazioni da accordo preso continueranno ad essere usufruite dal venditore. Dopo l’acquisto se volessi eseguire altri lavori di ristrutturazione posso usufruire delle detrazioni?
    Grazie

  14. Salve chiedo scusa ma non riesco a comprendere la cessione del credito Irpef per che tipo di interventi può essere effettuata. Vale anche per una ristrrutturazione condominiale? (rifacimento intere facciate del fabbricato)? Sarebbe quella che dà luogo alla detrazione del 50%

  15. Buonasera, sto acquisrando una casa dove sono appena stati eseguiti nello stesso anno lavori di ristrutturazione. il proprietario sta lasciando a me la detrazione per i prossimi 10 anni anche a fronte di un rimborso. Posso usufruire del bonus mobili pagati a mio nome avendo questa detrazione ristrutturazione? i mobili li acquisterò prima del rogito fermo restando che il rogito ci sarà lo stesso anno in cui è stata fatta ristrutturazione e acquito mobili.

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