Trasferimento Detrazione Fiscale: TUTTI i casi possibili e quale conviene

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Le detrazioni fiscali possono formare oggetto di trasferimento tra privati e società e nel seguito vediamo i casi possibili come per esempio la vendita, la permuta, la donazione, la successione di immobili etc, etc.

Quali detrazioni fiscali possono essere trasferite

Parliamo naturalmente delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile effettuate dal condominio, oppure gli interventi di ristrutturazione sulla singola abitazione. Ma non solo perchè lo stesso trattamento si applica anche ai costi sostenuti per l’acquisto o l’installazione di prodotti che consentono un risparmio energetico (vedi infissi, caldaie a condensazione etc, etc) o anche le spese sostenute in passate per impianti di videosorveglianza.

Queste spese, come sapete meglio di me ormai, danno diritto ad un credito verso l’erario da sfruttare in 3, 5, o 10 rate di pari importo. Non di rado però, una volta effettuate le spese di ristrutturazione ed ottenuto il credito di imposta per la riduzione del reddito, si vende la casa oppure come vedremo nel seguito subentrano delle altre vicende che determinano o possono determinare il trasferimento di questo diritto alla detrazione fiscale.

Questo diritto ha un valore che spesso si trascura. Basti pensare che le spese sul risparmio energetico arrivavano ad essere detraibili nella misura del 65% in 10 anni per farsi un’idea di quello che stiamo parlando. Considerate che mediante il costo degli infissi di casa non va sotto i 5 mila euro per capire che si parla di qualche migliaia di euro. Per case di ampia metratura come 140/160 mq arriviamo anche a 25 mila euro.

Cosa avviene normalmente con la vendita dell’immobile

Il Legislatore, non so per quale motivo, perchè a mio modesto avviso assolutamente contro intuitivamente prevede che la detrazione fiscale, in assenza di previsioni contrattuali nell’atto, passi al nuovo proprietario. Quest’ultimo dovrà richiedere naturalmente l’ultima dichiarazione dei redditi o una dichiarazione nella quale viene confermata il numero e l’importo delle rate che potrà inserire nella sua dichiarazione.

Contro intuitivo perchè non immaginate le persone che non sanno nemmeno di cosa si parli, quelle che sbagliano o hanno sbagliato la dichiarazione in passato, quelle che non trovano la propria dichiarazione dei redditi, quelle che semplicemente non lo sapevano e non vogliono fornire il dato per continuare a detrarsi loro le spese sostenute.

Vendita dell’immobile

La vendita dell’immobile determina una variazione del diritto di proprietà della casa, appartamento, villa da un soggetto ad un altro. Nel caso in cui si tratti di trasferimento di proprietà tra privati il legislatore ha introdotto, quale regime naturale di gestione delle detrazioni passino naturalmente al nuovo proprietario. Nell’articolo dedicato al trasferimento delle detrazione fiscali in caso di vendita dell’immobile, che è stata oggetto di uno specifico approfondimento, trovate proprio il passaggio da scrivere nel rogito notarile qualora vi dovesse servire da suggerire al vostro.

Donazione della casa

Nel caso della donazione vale quanto detto sopra. La titolarità del diritto di proprietà passa al nuovo proprietario dell’immobile e con questo anche il diritto alla detrazione fiscale delle spese precedentemente sostenute.
A tal proposito vi segnalo un utile articolo dedicato alla donazione di casa ai figli spiegandovi anche che fine fanno gli eventuali interessi sul mutuo che dovete ancora pagare.

Usufrutto

Nel caso dell’usufrutto la detrazione delle quote residue non detratte afferenti spese di ristrutturazione o risparmio energetico rimangono in capo al nudo proprietario. Il caso dell’usufrutto è piuttosto particolare in quanto i destini del nudo proprietario e dell’usufrutto sono legati a doppio filo. Per questo qui di seguito trovate l’articolo di approfondimento: http://www.tasse-fisco.com/case/trasferimento-detrazioni-fiscali-usufrutto-donazione-comodato-successione/35610/

Successione o trasferimento mortis causa

Nel caso di sopravvenuto decesso del proprietario di casa che aveva il diritto alla detrazione fiscale il diritto si trasferisce tel quel agli eredi a cui va la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Non importa la destinazione ad abitazione principale o meno dell’immobile ma se l’immobile è successivamente locato allora in linea teorica non si possono sfruttare le detrazioni fiscali residue.

Immobile in affitto

Sovente accade che proprietario ed inquilino si mettano d’accordo per il sostenimento di spese di ristrutturazione prima dell’utilizzo o la detenzione dell’immobile locato. In alcuni casi è il proprietario a sostenere le spese, come dovrebbe essere in quanto spese di ristrutturazione straordinaria che dovrebbero essere in capo al proprietario ma in altri casi accade che sia lo stesso inquilino a volere gli interni in un certo modo o alcuni materiali in un altro per cui si accolla lui il sostentamento delle spese; in questo secondo caso poi può esserci il caso in cui il proprietario gli chieda di farsi intestare le fatture in cambio del riconoscimento dello sconto sui canoni futuri.

Come vedete le ipotesi di configurazione sono diverse. A ciascuna di queste corrisponde un diverso diritto alla detrazione fiscale da portare nella propria dichiarazione dei redditi sia 730 sia modello Unico.

La regola vuole che sia colui che ha sostenuto la spesa o portare in detrazione fiscale il prezzo sostenuto.

Se la locazione finisce poi il diritto spetta all’inquilino in quanto detiene l’immobile e non vedo come possa essere trasferita in quanto non abbiamo un vero e proprio atto do trasferimento della propria come avviene per i casi sopra menzionati.

Il vecchio detentore continua a mantenere il diritto a detrarre le quote residue in caso di cessione dell’immobile ristrutturato o di successiva detenzione da parte di altro soggetto.

Che fine fanno le detrazioni fiscali inutilizzate in caso di donazione

Potete leggere anche le vicende relative alle detrazioni fiscali Irpef ed Ires che ricordiamolo rappresentano dei crediti esigibili e trasferibili dal titolare effettivo. Perché rinunciarvi? Leggete l’articolo dedicato al trasferimento delle detrazioni fiscali in caso di donazione o successione.

Comodato d’uso

Quanto detto per la locazione vale anche per il comodato

In conclusione non esiste una reale convenienza ma solo casi particolari che si possono presentare a seconda delle vicende a cui è soggetto l’immobile su cui insistono delle detrazioni fiscali e che possono dipendere da fattori endogeni (vendita, acquisto, donazione di casa) e, ahimè da fattori esogeni (successione mortis causa).

L’unico consiglio che mi sento di darvi e di prezzare la detrazione correttamente nel prezzo di vendita.

Segnalo altresì che nel caso di incapienza del proprio reddito imponibile Irpef il credito di imposta potrà essere ceduto. Nell’articolo dedicato alla  cessione del credito di imposta sulle detrazioni fiscali vi spiego in pratica a chi potete cederlo e soprattutto come comportarvi.

Trasferimento tra soggetti titolari di partita Iva

In questo caso non abbiamo problemi in quanto parliamo di deduzioni fiscali che restano in capo al soggetto giuridico che le ha sostenute e le ha dedotte nel corretto esercizio di competenza:

Detrazioni e Deduzioni fiscali omesse: come rimediare

Cessione credito Fiscale risparmio energetico

18 Commenti

  1. Buongiorno.
    Vorrei se possibile un chiarimento se con lo sconto in fattura il credito si intende utilizzato o meno. Quindi : se acquisti un appartamento in un condominio dove hanno utilizzato il Superbonus 110% e fatto i lavori con lo sconto in fattura, in caso di atto di recupero del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate, chi deve restituire i soldi ? Il vecchio proprietario o il nuovo ( a cui di regola passa il credito non utilizzato se non si scrive niente nel rogito in merito ). Grazie

  2. Buongiorno, vorrei avere un’informazione riguardante questo argomento. Sto per acquistare un’appartamento, in attesa di documenti (affrancazione) il proprietario sta eseguendo dei lavori, naturalmente concordati con me. Al momento del rogito i lavori saranno finiti (da 2/3 mesi) e probabilmente l’attuale proprietario non avrà fatto in tempo ad effettuare nessuna dichiarazione dei redditi con le detrazioni, potrò ugualmente usufruire di tali detrazioni in 10 anni essendo il nuovo proprietario? Oppure non essendo stata attivata da lui la procedura per rientrare del 50% tali bonus andrranno persi?
    Grazie

  3. Buonasera
    vorrei sapere se le residue quote di detrazioni fiscali per ristrutturazione possono essere trasferite al donatario (al momento della morte del donante)nel caso in cui il donante le abbia mantenute per sé in vita all’atto di donazione. Grazie.

  4. Buongiorno, una domanda: io fino al 2025 usufruirò già di detrazioni per lavori svolti nel 2015. Il prossimo anno vorrei fare altri lavori di ristrutturazioni ma appunto per qualche anno non potrei usufruire delle agevolazioni. Potrei usarle dal 2026 in poi, (al posto dei dieci anni di rimborso ne riceverei solo 6) perdendo chiaramente gli anni dal 2021 al 2025? Grazie

  5. Buongiorno mi sto accingendo a compare un immobile su cui sono stati effettuati lavori di ristrutturare, il proprietario attuale mi ha chiesto di scrivere in atto che le detrazioni verranno godute da lui per il resto delle rate.
    Si tratta di interventi per circa 20000euro.
    Se acquisto immobile mi troverò a dover fare io delle ristrutturazioni per circa 40000 euro, la mia domanda è posso chiedere detrazione per queste spese visto che non è stata raggiunta la soglia dei 96000 euro su unità abitativa?

  6. mio marito (siamo in regime di divisione dei beni) è proprietario di un appartamento attualmente locato.
    Quando l’inquilino, che ci ha dato disdetta regolare, lascerà l’appartamento, faremo dei lavori di ristrutturazione.
    Poi, a lavori finiti, contiamo di rimetterlo in locazione a futuri inquilini.
    Posso farmi intestare le fatture per i lavori e pagarle con bonifici in modo da indicare le detrazioni nel mio prossimo 730?
    Abbiamo chiesto all’agenzia delle entrate e, persone diverse ci hanno dato pareri diversi

  7. Buongiorno. Caso in cui un alloggio venga ristrutturato per crearne due più piccoli (quindi da un subalterno ne nasceranno due nuovi). Nelle fatture dei lavori non sono indicati i riferimenti a quale dei due nuovi alloggi si riferiscono le spese, dal momento che quando sono state sostenute non erano ancora accatastati (accatastamento avvenuto a fine lavori). Questi due alloggi verranno venduti con due atti di vendita distinti.
    Su uno dei due in atto verrà indicato che le detrazioni resteranno in carico alla parte venditrice che ha sostenuto le spese, mentre sul secondo le spese di detrazione passeranno all’acquirente.
    Questo è tecnicamente fattibile? E’ possibile “splittare” in due le spese di ristrutturazione sostenute, e quindi metà detenerle e metà trasferirle?

    Grazie mille

  8. Buongiorno.
    Caso in cui un alloggio venga ristrutturato per crearne due più piccoli (quindi da un subalterno ne nasceranno due nuovi). Nelle fatture dei lavori non sono indicati i riferimenti a quale dei due nuovi alloggi si riferiscono le spese, dal momento che quando sono state sostenute non erano ancora accatastati (accatastamento avvenuto a fine lavori). Questi due alloggi verranno venduti con due atti di vendita distinti.
    Su uno dei due in atto verrà indicato che le detrazioni resteranno in carico alla parte venditrice che ha sostenuto le spese, mentre sul secondo le spese di detrazione passeranno all’acquirente.
    Questo è tecnicamente fattibile? E’ possibile “splittare” in due le spese di ristrutturazione sostenute, e quindi metà detenerle e metà trasferirle?

    Grazie mille

  9. In linea teorica si in quanto l’Erario può beneficiare dell’anticipazione finanziaria derivante dal fatto che non si è provveduto ad indicarle nella dichiarazione dei reddito in un anno ma non può acquisire un indebito vantaggio di imposta (…gli piacerebbe). A tal proposito il D.L. 193/2016 convertito con Legge n.225/2016 (“Collegato alla Finanziaria 2017”) ha ampliato i termini per poter integrare la dichiarazione dei redditi anche a favore del contribuente che potranno essere integrate per correggere errori od omissioni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

    Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; in tal caso, dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

    Altra strada è quella di presentare una richiesta di rimborso agli Uffici finanziari secondo le modalita’ ordinarie di cui all’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973” (Circolare del 12/05/2000 n. 95, paragrafo 2.1.2. – Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale)

  10. Salve, nel caso che i precedenti proprietari abbiano sostenuto spese ma mai portate in detrazione, in quanto ignoravano il fatto, è possibile portarle in detrazione?

  11. Salve, e invece nel caso in cui non si abbia più un reddito dal quale detrarre? Esempio frontaliere svizzero?
    E’ possibile trasferire il credito alla moglie ancora dipendente in Italia?
    Naturalmente le fatture sono intestate a chi perde la dichiarazione sulla quale detrarre.
    Grazie mille

  12. Si, ma tu sei così sicuro che il mercato apprezza e riconosce nel prezzo di vendita – diciamo almeno per il 50% – il valore della ristrutturazione che hai sostenuto. Anche questo è da tenere in considerazione.

  13. Contro intuitivo un corno!
    Le spese straordinarie vanno a incrementare il valore dell’immobile, o almeno a contrastarne il deprezzamento per usura. Con il trasferimento dell’immobile, il venditore recupera pro quota le spese che vengono a gravare sull’acquirente come parte del prezzo pattuito. E’ quindi perfettamente logico e
    corretto che le quote non ancora detratte vengano trasferite all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.

  14. Il regime naturale prevede il trasferimento all’acquirente ma è derogabile tramite patto che può essere inserito direttamente nell’atto notarile. MI è stato chiesto se poteva essere fatto con atto a parte o scrittura privata. Ora non vedo preclusioni a questa forma. Consiglierei di inserirlo nell’atto, ma non escluso si possa anche procedere successivamente con atto a parte.

  15. Chiedo scusa ma il mio commento appena inviato era incompleto.Agenzia delle entrate.Diverso il caso in cui viene venduta solo una quota dell’immobile: la detrazione passa all’acquirente solo nel caso in cui, per effetto del passaggio di proprietà, questi acquisisca il possesso dell’intera proprietà. Altrimenti il beneficio resta in capo al venditore ovvero a colui che ha sostenuto le spese.
    Ho venduto la mia quota di una casa insieme alla quota di mio fratello con lo stesso atto notarile e il compratore è divenuto proprietario di tutta la casa.A chi spettano le detrazioni mancanti? (avevo io sostenuto le spese)

  16. Diverso il caso in cui viene venduta solo una quota dell’immobile: la detrazione passa all’acquirente solo nel caso in cui, per effetto del passaggio di proprietà, questi acquisisca il possesso dell’intera casa. Altrimenti il beneficio resta in capo al venditore ovvero a colui che ha sostenuto le spese.

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